Sulla GU del 30 novembre u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto indicato in materia di riduzione di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
Rinviando alla lettura del documento in allegato si indicano, di seguito, alcuni elementi di sintesi e si rappresenta che, a seguito della consultazione avviata dal Ministero della transizione ecologica e delle Audizioni svolte presso le competenti commissioni parlamentari - a cui Confcooperative ha partecipato, con Alleanza delle cooperative, con corposi documenti di osservazioni e proposte (cfr. circolare Servizio Ambiente n.30 del 2021 del 24 maggio 2021 e n.43 del 6 agosto 2021) - risultano al momento accolte diverse delle richieste formulate in sede di consultazione dalla Confederazione e dalle Federazioni di settore, tra cui:
a) definizione di un sistema incentivante per la sostituzione dei prodotti monouso e per l’adeguamento degli impianti (articolo 4);
b) esclusione dal divieto di immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile ed esclusione dal campo di applicazione dei rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti (articoli 3 e 5);
b) definizione di un regime transitorio per la decorrenza del divieto di immissione al consumo di alcuni prodotti in plastica monouso (articolo 5);
c) definizione di un regime transitorio per la decorrenza degli obblighi di etichettatura (articolo 7);
d) possibilità per tutti i consorzi costituiti ai sensi della Parte quarta del codice ambientale di avviare la raccolta delle attrezzature da pesca (articolo 8);
e) chiarimenti sul regime dei contenitori monoporzione e del campo di applicazione (definizioni articolo 3 e articolo 12);
f) adeguamento del regime sanzionatorio secondo criteri di proporzionalità e di coordinamento con la disciplina del codice ambientale (articolo 14).
Ciò premesso, si indicando di seguito i principali elementi di interesse del nuovo decreto.
1. PREMESSA. OBIETTIVI DEL DECRETO ED ENTRATA IN VIGORE
Il nuovo decreto, che si compone di 17 articoli ed 1 allegato diviso in 7 parti, recepisce la direttiva comunitaria (UE) 2019/904. Il decreto è finalizzato a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.
Il decreto si applica ai prodotti in plastica monouso elencati nell'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Con riferimento all’entrata in vigore, l’articolo 17 ne fissa la data al quarantacinquesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 14 gennaio 2022.
2. DEFINIZIONI
Tra le definizioni, che condizionano il campo di applicazione delle diverse disposizioni, si segnalano la definizione di:
- «plastica»: il materiale costituito da un polimero, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. Sono esclusi materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti;
- «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. È chiarito, a titolo di esempio, che non sono considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità. L’articolo 12 specifica che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all’allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni;
- «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in micro-frammenti o la decomposizione chimica;
- «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Viene chiarito che non è considerata «immissione sul mercato» la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato;
- «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito.
3. MISURE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO
Le misure di riduzione al consumo si applicano ai seguenti prodotti:
1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
3) bicchieri di plastica.
Al fine di garantire la graduale e progressiva riduzione dei prodotti in plastica monouso, la norma individua una serie di strumenti, tra cui la stipula di accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del codice ambientale, per la creazione di filiere virtuose, il potenziamento delle attività di ricerca, la definizione di specifici piani di riduzione o l’avvio di iniziative di formazione, informazione o sensibilizzazione.
Sono previste anche misure di finanziamento per promuovere la transizione verso il modello plastic free:
a) per promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432: 2002. Il contributo spetta nella misura del 20 % delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nella definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa è previsto che siano riconosciuti criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.
b) per sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso elencati ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi vengono stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024.
4. RESTRIZIONI ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO
Le misure di restrizione all’immissione sul mercato si applicano ai seguenti prodotti:
1) Bastoncini cotonati;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
Con specifico riferimento alle restrizioni all’immissione sul mercato, l’articolo 5 dispone che è vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, ma che è consentita la messa a disposizione fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l’acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto.
La norma, ancora, chiarisce che non rientra nel divieto l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l’impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita.
5. REQUISITI DEI PRODOTTI
Le disposizioni sui requisiti dei prodotti si applicano ai seguenti prodotti:
1) Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:
a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali in forma liquida.
Il decreto prevede che a decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
La disposizione fissa, inoltre alcuni requisiti per le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ad esclusione delle bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e delle bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali in forma liquida prevedendo che:
a) a partire dal 2025, siano fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») e debbano contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; e
b) a partire dal 2030, debbano contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
6. REQUISITI DI MARCATURA
Il decreto prevede un obbligo di marcatura, con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020, per i seguenti prodotti:
1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
4) tazze o bicchieri per bevande.
Viene introdotta una disposizione transitoria per consentire la messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l’acquisto da un fornitore in data antecedente alla decorrenza dell’obbligo di cui al primo comma.
7. RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (SISTEMI EPR)
Gli obblighi in materia di adesione ad un sistema di responsabilità estesa del produttore (già costituito o da costituirsi ai sensi del codice ambientale), si applica ai seguenti prodotti:
1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
5) sacchetti di plastica in materiale leggero.
6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.
8) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
In estrema sintesi, il decreto fissa diverse tempistiche per far sì che i rifiuti derivanti dai prodotti elencati siano presi in carico da un sistema cosiddetto “EPR”. Tra i materiali per i quali sarà necessario avviare la raccolta dei rifiuti (o attraverso un consorzio già istituito ai sensi del codice ambientale o da istituirsi) si segnalano le attrezzature da pesca.
8. RACCOLTA DIFFERENZIATA
La disposizione fissa delle percentuali crescenti di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio ed al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata.
Si segnala la previsione della possibilità di procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti.
9. SANZIONI
L’articolo 14 introduce sanzioni per la violazione dei divieti di immissione in consumo dei prodotti previsti dall’articolo 5, per la violazione del divieto di marcatura e per la mancata partecipazione ai sistemi a responsabilità estesa del produttore previsti dal decreto stesso o dal codice ambientale.
10. ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Tra le norme di coordinamento si segnala l’importante modifica intervenuta all’articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norma sanzionatoria applicabile alla fattispecie dell’etichettatura ambientale degli imballaggi prevista dall’articolo 219, comma 5) che dispone che a chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 10000 euro.
Risulta, inoltre, modificato l'articolo 256, comma 8, del codice ambientale eliminando la sanzione attualmente prevista per la mancata adesione al Consorzio Polieco o a sistemi autonomi costituiti per la gestione dei rifiuti di beni in polietilene e reintroducendola in misura ridotta (fino a 5000 euro) rispetto a quella precedente.
Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.