Nei giorni scorsi sono state diffuse in maniera oltremodo disorganica molteplici indicazioni da parte dell’INPS relativamente alla fruizione degli ammortizzatori sociali, soprattutto alla luce di quanto disciplinato con il D.L. Rilancio(1) e con il D.L. 52/2020(2).
Al fine di non disperdere le diverse istruzioni che a più riprese l’Istituto pubblica sul suo sito in modo poco prevedibile, si fornisce con unica circolare i nuovi orientamenti che interessano i diversi strumenti a disposizione, praticabili per fattispecie e situazioni diverse e, quindi, distinguendo tra:
· CIGO, FIS E CISOA CON CAUSALE COVID
· CIG IN DEROGA CON CAUSALE COVID
· AMMORTIZZATORI PER CHI HA ESAURITO CAUSALE COVID
Se relativamente alle disposizioni per gli ammortizzatori con causale COVID troviamo tendenzialmente conferme, tranne alcune nuove importanti puntualizzazioni (e in alcuni passaggi anche variazioni rispetto al passato, visto che ora le indicazioni dell’INPS sono emanate su conforme parere del Ministero non pervenuto in precedenza), prioritaria attenzione va posta sul regime applicabile ai datori di lavoro che non possono più utilizzare gli ammortizzatori con causale COVID (perché esauriti).
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AMMORTIZZATORI PER CHI HA ESAURITO CAUSALE COVID-19 NAZIONALE (Circolare INPS n. 84 del 10 luglio - paragrafo 1.8)
L’Istituto si è finalmente reso conto, come da noi già segnalato da tempo(3), che molti datori di lavoro, in assenza di un’ulteriore proroga di durata degli ammortizzatori, hanno già ampiamente terminato la fruizione delle 18 settimane complessive concedibili ad oggi con causale COVID, per cui sta emergendo in maniera forte la necessità di far ricorso ai trattamenti riconoscibili in via ordinaria, prescindendo da quanto previsto nei provvedimenti d’urgenza emanati in questi mesi.
Conseguentemente, in favore dei datori di lavoro che non possono più utilizzare gli ammortizzatori con causale COVID (perché esauriti), emergono alcune utili puntualizzazioni e parziali aperture da parte dell’INPS su alcuni vincoli e regole valide in via ordinaria che vengono ora alleggerite in considerazione della situazione in atto, considerata non prevedibile.
Come noto, infatti, ricorrere agli ammortizzatori ordinari significa in termini generali sottostare alle regole meno permissive stabilite in via ordinaria ai sensi del decreto legislativo 148/2015 e dimostrare il ricorrere di una delle causali (richiamate analiticamente nella circolare dall’INPS, come ad esempio la mancanza di lavoro o di commesse, la crisi di mercato, la mancanza di materie prime o componenti, etc.) che il D.M. Lavoro n. 95442 del 15 aprile 2016 ha elencato in materia di integrazione salariale ordinaria.
In questo senso non si applicherebbero per gli ammortizzatori (CIGO e FIS) alcune rilevanti semplificazioni e riduzioni di oneri di cui, seppur faticosamente, le imprese hanno beneficiato in questo periodo. Ricordiamo che applicare le regole ordinarie significa, ad esempio: trattamento riconoscibile fino a 1/3 delle ore lavorabili, 52 settimane di durata massima nel biennio mobile, requisito di anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni per i lavoratori, obbligo di versamento della contribuzione addizionale, tempistiche e adempimenti più stringenti.
Oltre al fatto che nel caso del FIS, ad esempio, l’assegno ordinario è riconoscibile unicamente in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti (nelle imprese con più di 5 dipendenti è erogabile, quando ne ricorrono i presupposti, l’assegno di solidarietà).
Ciò detto, secondo la circolare - e non solo in maniera indiscussa per una situazione in cui la sospensione o riduzione dell’attività dipenda da un ordine dell’autorità/ente pubblico – laddove il datore di lavoro evidenzi che una causale utilizzata (es. la mancanza di lavoro o commesse) sia collegata all’emergenza sanitaria COVID, è configurabile la circostanza dell’EVENTO OGGETTIVAMENTE NON EVITABILE (EONE). In tal caso, infatti, come precisa l’INPS, non è sindacabile né la sussistenza dei requisiti della transitoria dell’evento né la sua non imputabilità a datore di lavoro e lavoratori.
Del resto, nei mesi precedenti (es. circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) l’Istituto aveva già avuto modo di affermare che l’emergenza epidemiologica rientra nell’insieme degli eventi oggettivamente non evitabili.
La connessione della sospensione/riduzione con l’emergenza Covid dovrà risultare dalle comunicazioni sindacali/accordi e dalla scheda tecnica di accompagnamento alla domanda.
In questo modo, sempre in presenza di disponibilità finanziarie nelle relative gestioni INPS di appartenenza - elemento richiamato non a caso in premessa, perché non affatto trascurabile in questo periodo di massiccio ricorso agli ammortizzatori – l’indicazione della causale “EONE” – difficilmente contestabile dall’Istituto se ben documentata - potrebbe comunque comportare una serie di eccezioni già previste dal legislatore rispetto al regime ordinario così riassumibili:
§ esonero dal versamento del contributo addizionale;
§ esonero da requisito di anzianità di 90 giorni dei lavoratori;
§ termine di presentazione della domanda più ampio (entro la fine del mese successivo - e non 15 giorni - dall’inizio della sospensione.
Questo regime di utilizzo degli ammortizzatori sociali comunque riconducibile alla situazione COVID con le specificità che abbiamo appena illustrato è praticabile unicamente, come precisa l’INPS, per le aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa con causale COVID.
Nella circolare non si precisa come tale presupposto debba essere dimostrato e se rileva la richiesta, l’autorizzazione o l’effettiva fruizione degli ammortizzatori COVID (elemento non indifferente all’atto pratico per capire quando poter inviare la domanda), ma sicuramente è un aspetto che andrà considerato ai fini dell’accoglimento delle istanze.
Si tratta di un vincolo non previsto dal legislatore, ma introdotto in via amministrativa dall’Istituto, che diversamente non dovrebbe trovare applicazione, sebbene non specificato in circolare, in presenza di una domanda di ammortizzatore ordinario per cui non si faccia valere alcun nesso di causalità e collegamento con l’epidemia.
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CIGO, FIS E CISOA CON CAUSALE COVID-19 NAZIONALE
(Circolare INPS n. 84 del 10 luglio e Messaggio INPS n. 2806 del 14 luglio)
In via preliminare, osserviamo che i chiarimenti relativi agli ammortizzatori con causale COVID potrebbero risultare oggi come oggi forse un po’ tardivi, essendo stati gli stessi già ampiamente richiesti nelle settimane scorse dalle imprese ed essendo già di fatto superati in alcuni casi i termini di trasmissione delle domande.
Ciò vale tanto per la circolare, quanto per il messaggio, con cui è stata finalmente reso il format da utilizzare per il FIS per l’invio da parte delle imprese dell’autodichiarazione del periodo di ammortizzatore effettivamente fruito.
Nel passare in rassegna le disposizioni normative progressivamente emanate (D.L. 34/2020 e D.L. 52/2020) e tenuto conto dei precedenti orientamenti dettati da INPS, la CIRCOLARE merita attenzione per una serie di rilevanti puntualizzazioni e integrazioni:
§ nel rispetto del meccanismo di fruizione 9+5+4 delle complessive 18 settimane di durata del trattamento, non è ammessa in nessun caso l’utilizzo di CIGO e FIS per un periodo successivo senza aver prima impiegato interamente il periodo precedente e, laddove ricorre l’ipotesi, senza aver prima fatto ricorso all’ammortizzatore specifico dedicato inizialmente alla zona rossa: rimane però il dubbio, perché l’INPS non cassa esplicitamente quanto aveva indicato con precedente messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020(4), se sia ancora possibile gestire con un’unica domanda periodi di trattamento riconducibili a diversi blocchi di settimane (es. richiesta ex-novo delle prime 14 settimane oppure proroga per il secondo blocco di 9 settimane unitamente alla richiesta del residuo non fruito o non autorizzato del primo blocco di 5 settimane) – auspichiamo che operativamente rimanga questa opzione visto che, diversamente, ci sarebbe sicuramente un collo di bottiglia per la fruizione dei diversi blocchi di settimane in quanto le stesse dovrebbero essere comunque prima autorizzate;
§ secondo l’INPS, la reintroduzione operata dal D.L. Rilancio dell’obbligo di informativa, consultazione ed esame congiunto con il sindacato (da svolgersi anche in via telematica entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva) non riguarderebbe unicamente il FIS - come la stessa relazione tecnica al provvedimento indicava - ma anche la CIGO: si tratta di un’indicazione nuova (par. 1.4) piuttosto discutibile e incomprensibile, tanto più che i datori di lavoro pur non dovendo allegare nessuna documentazione probatoria, devono comunque dichiarare sotto la propria responsabilità di aver adempiuto a tale obbligo (in passato, quando per espressa previsione normativa tale onere interessava sì anche la CIGO, l’INPS non si era soffermata mai su questa dichiarazione, essendo ritenuto anzi questo passaggio irrilevante ai fini della presentazione della domanda);
§ con riferimento alla dimensione aziendale per poter accedere al FIS, in deroga alla regola generale per cui si calcola la media dei 6 mesi precedenti la domanda e opportunamente richiamata dall’INPS all’inizio dell’emergenza, ora nella circolare l’Istituto precisa come si debba tener conto dello stato occupazionale posseduto al momento della prima domanda, anche nel caso di richieste di proroga per successivi periodi, continuativi o meno: pertanto, considerato che l’assegno ordinario è riconosciuto ai fini dell’emergenza a tutti i datori di lavoro con più di 5 addetti, è in quel momento che andrà verificato il superamento di questa soglia, visto che altrimenti risulta utilizzabile la CIG in deroga;
§ ultimo punto di particolare interesse è rinvenibile nelle indicazioni dedicate alla cassa integrazione speciale per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole, rispetto alla quale, alla luce delle novità introdotte con il D.L. 34/2020 (es. nessun requisito di anzianità, concessione per massimo 90 giorni - aggiuntivi e neutralizzati rispetto al periodo di 90 giornate ordinarie su base annua – e approvazione dalle sedi INPS competenti al posto delle Commissioni provinciali deputate), registriamo l’introduzione della causale “CISOA DL RILANCIO” al posto della CISOA con causale “COVID-19”: dopo averne ripercorso il campo di applicazione, nel quale come noto rientrano anche molte nostre realtà cooperative operanti nel settore, la circolare conferma la possibilità del trattamento della CIG in deroga per gli operai a tempo determinato (OTD) di un medesimo datore di lavoro che abbia chiesto la CISOA per il personale a tempo indeterminato (il trattamento in deroga risulta invece alternativo e non cumulabile con la CISOA per quei contesti che ad esempio vi avessero deciso di far ricorso perché impossibilitati ad accedere alla CISOA per il personale a tempo indeterminato in presenza del quadro normativo antecedente le modifiche introdotte con il D.L. 34/2020).
Nel MESSAGGIO, invece, è stata sanata la disponibilità del modello – anch’esso allegato – con cui i datori di lavoro che richiedono l’assegno ordinario del FIS sono tenuti ad auto-dichiarare il “periodo effettivamente fruito”.
Si ricorderà(5) che nelle istruzioni fornite alcune settimane fa dall’INPS, l’Istituto aveva infatti rinviato in data successiva la pubblicazione di tale format, già a suo tempo disponibile invece per la CIGO.
Il modello va inviato contestualmente alla domanda e nel caso di istanze già trasmesse comunque il prima possibile tramite il cassetto previdenziale, visto che in assenza dell’autodichiarazione si considererà fruito il periodo interamente autorizzato.
Con l’occasione, nello stesso messaggio, in maniera speculare a quanto vale per la cassa integrazione ordinaria, l’INPS richiama anche le regole da seguire per calcolare l’esatto numero di giornate/settimane fruite, ribadendo il presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, benefici dell’assegno ordinario indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda (sempre in allegato al messaggio vi sono anche le istruzioni operative per una corretta compilazione del foglio di calcolo).
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CIG IN DEROGA CON CAUSALE COVID-19 NAZIONALE
(Circolare INPS n. 86 del 16 luglio 2020, Messaggio INPS n. 2825 del 16 luglio 2020 e Messaggio INPS n. 2856 del 17 luglio 2020)
Anche relativamente alla CIG in deroga l’INPS nella sua CIRCOLARE passa in rassegna le diverse novità introdotte sul piano normativo negli ultimi mesi (D.L. 34/2020 e D.L. 52/2020). Tutto ciò anche in considerazione del Decreto Interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 e sentito il Ministero del Lavoro, che - ricordiamo – aveva già emanato all’inizio del mese una propria circolare sul tema(6).
In tal senso, fatto salvo uno specifico paragrafo (13) dedicato alla cassa integrazione in deroga di cui possono beneficiare sempre ai sensi del provvedimento Rilancio i lavoratori sportivi aventi determinati requisiti, molte indicazioni risultano ripetizioni di profili già noti: ad esempio, la possibilità di inviare all’Istituto, sempre secondo la logica di fruizione (9+5+4) delle complessive 18 settimane, unicamente le domande per i trattamenti successivi alle prime 9 e comunque dopo aver eventualmente fruito, laddove praticabili, gli ulteriori periodi di ammortizzatore in deroga validi unicamente per la zona rossa e per la zona gialla (4 settimane aggiuntive per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna); così quei datori di lavoro che non avessero ancora richiesto tali trattamenti alle Regioni – in questo caso rileva solo l’autorizzazione non l’effettiva fruizione - dovranno farlo per poter poi accedere con richiesta all’INPS sul successivo periodo.
Nel PRIMO MESSAGGIO, invece, che viene aggiunto sullo stesso tema nello stesso giorno, con il fine quindi evidente per l’Istituto di integrare le indicazioni contenute nella circolare, segnaliamo un’importante novità, che ai fini della presentazione delle domande direttamente all’INPS allenta, seppur di poco, il vincolo dell’autorizzazione preventiva da parte di Regioni o Ministero del Lavoro (nel caso di imprese plurilocalizzate) della prima tranche di 9 settimane di trattamento.
Infatti, anche alla luce di un diverso approccio di calcolo da parte delle Regioni nella decretazione delle prime 9 settimane di trattamento, tale periodo andrà considerato convenzionalmente raggiunto in presenza di un EQUIVALENTE di GIORNATE COMPLESSIVE COMPRESO TRA 57 E 63 (range innalzato a 148-152 giornate per le imprese della zona rossa ed elevato a 85-91 giornate per le imprese della zona gialla).
Ciò significa che, ad esempio, viene considerata soddisfatta la soglia delle 9 settimane anche nel caso in cui siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.
Questa nuova regola di calcolo, tuttavia, su espressa indicazione dell’Istituto NON troverà applicazione per l’accesso alle ulteriori - e fino ad oggi ultime - 4 settimane, poiché per accedere a queste la fruizione imprescindibile delle precedenti 5 settimane sarà valutata secondo il meccanismo utilizzato di norma in via ordinaria.
Nel SECONDO MESSAGGIO, infine, relativamente alla presentazione di un’unica domanda da parte delle imprese multilocalizzate (vale a dire con unità produttive in almeno 5 regioni diverse) direttamente all’INPS e non più al Ministero del Lavoro – quindi per periodi successivi alle prime 9 settimane o agli ulteriori trattamenti per zona rossa e zona gialla – l’Istituto riconosce che i ritardi di natura informatica nella messa a regime degli applicativi non abbiano potuto permettere il rispetto delle tempistiche più stringenti introdotte con il D.L. 52/2020, a pena di decadenza, nella presentazione delle richieste.
In ragione delle novità procedurali, infatti, la procedura informatica per la presentazione di tali domande sarà resa disponibile dal 24 luglio p.v. (con pubblicazione di un nuovo specifico messaggio contenente le istruzioni tecniche) e la scadenza ultima per l’invio delle istanze i cui termini fossero già superati è fissato al giorno 8 agosto 2020 (15 giorni dalla data del rilascio della procedura).
Contestualmente, si ricorda che valgono anche per la CIG in deroga in favore delle imprese multilocalizzate i meccanismi di pagamento anticipato da parte dell’INPS del 40% delle ore autorizzate, potendosi, tuttavia, richiedere in alternativa, solo per queste realtà, anche il pagamento anticipato del trattamento da parte dei datori di lavoro, con il successivo recupero del relativo ammontare tramite conguaglio contributivo.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 - prot. n. 1752.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49 del 17 giugno 2020 – prot. n. 1941.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 47 del 10 giugno 2020 – prot. n. 1848
(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 50 del 18 giugno 2020 – prot. n. 1954
(5) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 50 del 18 giugno 2020 – prot. n. 1954
(6) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 55 del 6 luglio 2020 – prot. n. 2175