EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DPCM 18 OTTOBRE 2020-NUOVE MISURE DI
CONTENIMENTO)
Si comunica che,
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020, è stato pubblicato il DPCM 18 ottobre 2020 (all.1) con cui vengono adottate nuove misure
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
attraverso una serie di modifiche al recente DPCM del 13 ottobre u.s..
Le nuove misure, si sono rese necessarie tenuto conto
dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio sul territorio
nazionale.
Come
i precedenti, anche il presente provvedimento costituisce attuazione dei
decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (convertito in
legge, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) e, per ultimo, del
decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, con
cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale al 31 gennaio 2021.
Le nuove misure, (salvo quelle relative
all’attività didattica ed educativa, che sanno applicabili a partire dal 21
ottobre 2020) sono efficaci dal 19 ottobre al 13 novembre 2020.
Il
prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[1].
Le
nuove disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione.
IL DPCM 19
OTTOBRE 2020: LE NUOVE MISURE
Rispetto alle misure
adottate con il DCPM del 13 ottobre (si veda la Circolare del Servizio
Legislativo n. 57, del 13 ottobre scorso), le novità introdotte sono le seguenti.
-
E’ prevista la possibilità che i Sindaci
possano disporre, dopo le ore 21.00, la chiusura al pubblico di strade o
piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di
assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private;
-
sono
consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport
individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico
(CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi
sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la
presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15%
rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000
spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per
manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti
sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione
preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con
obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della
mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le
Province autonome, previa intesa con Ministro della salute, possono stabilire
un diverso numero massimo di spettatori tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi degli impianti. Rispetto al numero massimo di
spettatori per gli eventi non all’aperto, sono fatte salve le ordinanze già
adottate da Regioni e Province autonome, purché nel rispetto del limite del 15%
della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti, degli
sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse nel pieno
rispetto dei protocolli emananti dalle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali;
-
lo svolgimento degli sport di contatto,
come individuati con provvedimento del Ministro dello sport, è
consentito nei limiti di cui al precedente n. 1 . L’attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento
relative agli sport di contatto, sono consentite solo in forma individuale mentre
non sono ammesse gare e competizioni. Sono, altresì, sospese tutte le gare, le
competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere
ludico-amatoriale;
-
restano
aperte palestre e piscine ma, come evidenziato dal Presidente Conte nel
corso della conferenza stampa sul nuovo DPCM, saranno sotto osservazione per 7
giorni. Pertanto, se tutte le palestre e le piscine non si adegueranno ai
rispettivi protocolli, verrà disposta la chiusura anche di queste
attività;
-
le
attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo
sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00, a condizione che le Regioni e le
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee
guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi;
-
introdotto
il divieto di svolgimento di sagre e fiere di comunità.
Sono consentiti solo gli eventi fieristici a carattere nazionale e
internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e
alle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai partecipanti il
distanziamento interpersonale di almeno un metro;
-
sono
sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali, in presenza.
Ammesso il loro svolgimento con l’utilizzo
delle modalità a distanza.
Le cerimonie pubbliche saranno svolte nel rispetto dei
protocolli e linee guida vigenti purché siano garantite specifiche misure
dirette a limitare la presenza del pubblico;
8. nelle p.a. le riunioni dovranno
svolgersi con “modalità a distanza”, salvo l’esistenza di motivate
ragioni; è, altresì, fortemente raccomandato di svolgere le riunioni
private con le “modalità a distanza”;
-
sul fronte scuola, resta confermata la
didattica in presenza ma, nelle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, dovranno essere modulati gli orari di ingresso e
uscita degli alunni, anche utilizzando turni pomeridiani, disponendo che
l’ingresso non possa avvenire prima delle 9.00; anche le Università
dovranno organizzare i corsi, tenendo conto del quadro epidemiologico della
Regione di appartenenza, con l’utilizzo di “didattica in presenza o a
distanza”;
-
le attività di
ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite dalle
ore 5.00 fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di 6
persone per tavolo, e sino alle 18.00 in piedi. Quindi dopo le 18.00 potranno
continuare a servire solo i locali dotati di tavoli, nel pieno rispetto delle
norme su igiene e distanziamento interpersonale. E’ fatto obbligo agli
esercenti le attività di ristorazione di esporre all’ingresso del locale un
cartello che riporti il numero massimo di capienza nel locale, in base ai
protocolli e le linee guida vigenti.
Restano consentite, altresì,
le attività di ristorazione con consegna a domicilio e quella da asporto (fino
alle ore 24.00) nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, con divieto
di consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali. Continuano ad
essere ammesse le attività di mense e del catering continuativo su base
contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade;
-
il decreto, infine, rafforza
l’utilizzo dell’App Immuni, l’applicazione che dovrebbe tracciare i contatti
contagiosi. A tale scopo è previsto che, allo scopo di rendere più efficace il
contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo
all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria
locale, di caricare il “codice chiave” nel caso di presenza di
positività, accedendo al sistema centrale dell’App.
Conseguentemente, fermo
restando il rispetto delle nuove misure di contenimento introdotte con il DPCM
in esame, restano ferme, altresì, tutte le altre prescrizioni contenute nel
precedente DPCM del 13 ottobre u.s., che non sono state oggetto di modifica.
[1]
Il
prefetto si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e
sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando
carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente
della regione e della provincia autonoma interessata.