Circolari

Circ. n. 58/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 DPCM 18 OTTOBRE 2020: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(DPCM 18 OTTOBRE 2020-NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO)

 

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020, è stato pubblicato il DPCM 18 ottobre 2020 (all.1) con cui vengono adottate nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso una serie di modifiche al recente DPCM del 13 ottobre u.s..

Le nuove misure, si sono rese necessarie tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.

Come i precedenti, anche il presente provvedimento costituisce attuazione dei decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (convertito in legge, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) e, per ultimo, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125,  con cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 gennaio 2021.

Le nuove misure, (salvo quelle relative all’attività didattica ed educativa, che sanno applicabili a partire dal 21 ottobre 2020) sono efficaci dal 19 ottobre al 13 novembre 2020.

Il prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[1].

Le nuove disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

 

 

 

IL DPCM 19 OTTOBRE 2020: LE NUOVE MISURE

 

Rispetto alle misure adottate con il DCPM del 13 ottobre (si veda la Circolare del Servizio Legislativo n. 57, del 13 ottobre scorso), le novità introdotte sono le seguenti.

  1. E’ prevista la possibilità che i Sindaci possano disporre, dopo le ore 21.00, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

  2. sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, previa intesa con Ministro della salute, possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi degli impianti. Rispetto al numero massimo di spettatori per gli eventi non all’aperto, sono fatte salve le ordinanze già adottate da Regioni e Province autonome, purché nel rispetto del limite del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse nel pieno rispetto dei protocolli emananti dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

  3. lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello sport, è consentito nei limiti di cui al precedente n. 1 . L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, sono consentite solo in forma individuale mentre non sono ammesse gare e competizioni. Sono, altresì, sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

  4. restano aperte palestre e piscine ma, come evidenziato dal Presidente Conte nel corso della conferenza stampa sul nuovo DPCM, saranno sotto osservazione per 7 giorni. Pertanto, se tutte le palestre e le piscine non si adegueranno ai rispettivi protocolli, verrà disposta la chiusura anche di queste attività; 

  5. le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

  6. introdotto il divieto di svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono consentiti solo gli eventi fieristici a carattere nazionale e internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai partecipanti il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

     

  7. sono sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali, in presenza.

     Ammesso il loro svolgimento con l’utilizzo delle modalità a distanza.

    Le cerimonie pubbliche saranno svolte nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti purché siano garantite specifiche misure dirette a limitare la presenza del pubblico;

    8. nelle p.a. le riunioni dovranno svolgersi con “modalità a distanza”, salvo l’esistenza di motivate ragioni; è, altresì, fortemente raccomandato di svolgere le riunioni private con le “modalità a distanza”;

  1. sul fronte scuola, resta confermata la didattica in presenza ma, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dovranno essere modulati gli orari di ingresso e uscita degli alunni, anche utilizzando turni pomeridiani, disponendo che l’ingresso non possa avvenire prima delle 9.00; anche le Università dovranno organizzare i corsi, tenendo conto del quadro epidemiologico della Regione di appartenenza, con l’utilizzo di “didattica in presenza o a distanza”;

  2. le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di 6 persone per tavolo, e sino alle 18.00 in piedi. Quindi dopo le 18.00 potranno continuare a servire solo i locali dotati di tavoli, nel pieno rispetto delle norme su igiene e distanziamento interpersonale. E’ fatto obbligo agli esercenti le attività di ristorazione di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di capienza nel locale, in base ai protocolli e le linee guida vigenti.

Restano consentite, altresì, le attività di ristorazione con consegna a domicilio e quella da asporto (fino alle ore 24.00) nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, con divieto di consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali. Continuano ad essere ammesse le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade;

  1. il decreto, infine, rafforza l’utilizzo dell’App Immuni, l’applicazione che dovrebbe tracciare i contatti contagiosi. A tale scopo è previsto che, allo scopo di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, di caricare il “codice chiave” nel caso di presenza di positività, accedendo al sistema centrale dell’App.

 

 

Conseguentemente, fermo restando il rispetto delle nuove misure di contenimento introdotte con il DPCM in esame, restano ferme, altresì, tutte le altre prescrizioni contenute nel precedente DPCM del 13 ottobre u.s., che non sono state oggetto di modifica.

 




[1] Il prefetto si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

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