Circolari

Circ. n. 58/2014

AMMORTIZZATORI SOCIALI Fondo di solidarietà residuale art. 3, comma 19, legge n. 92/2012.ESENZIONE CONTRIBUTIVA per i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b).

A completamento di quanto indicato con le nostre precedenti Circolari rispetto all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale in oggetto, possiamo confermare ufficialmente che il contributo dello 0,50% NON è dovuto per tutti i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b). Però, in base al principio solidaristico degli ammortizzatori sociali, spetteranno comunque le prestazioni – qualora richieste – del Fondo residuale quando diventerà operativo.

Infatti, dopo un rapido confronto con il Ministero del Lavoro dovuto alle imminenti scadenze per il pagamento, abbiamo convenuto che la linea interpretativa data dal Servizio Sindacale Giuslavoristico è quella corretta. Questa interpretazione è stata condivisa anche con Legacoop e Agci.

Nelle prossime ore presenteremo un Interpello al Ministero ad ulteriore ufficialità di quanto scambiato per le vie brevi.

Nel merito, la questione era emersa alla luce del silenzio del DM e delle istruzioni dell’Inps corredate dai codici Ateco, che hanno chiarito i settori obbligati al versamento, ma senza prendere in considerazione la peculiarità delle cooperative sociali di tipo b) di cui alla legge 381/1991, in particolare i loro lavoratori svantaggiati.

Infatti, l’art. 4, comma 3, della legge 381 del 1991, prevede che “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”.

In coerenza con la disciplina speciale citata, le persone svantaggiate sono esentate sia dalla contribuzione ASpI sia dalla contribuzione ordinaria CIGO/CIGS, qualora le cooperative sociali svolgano attività in settori obbligati al versamento, che viene effettuato solo per i lavoratori normo-dotati.

Conseguentemente, abbiamo ritenuto corretto escluderle anche dal versamento del nuovo contributo dello 0,50.

Del resto, risulterebbe piuttosto paradossale avere una situazione tale per cui l’impiego di persone svantaggiate non determini alcun versamento contributivo, fatto salvo quello per il Fondo di solidarietà INPS appena costituito. Situazione ancor più paradossale visto che il contributo ha una quota parte a carico del lavoratore, in questo caso svantaggiato.

E’ corretto, però, evidenziare che il DM all’articolo 5, comma 2, stabilisce che “ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria …. ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi” (norma che ricalca quasi per intero l’articolo 3, comma 25, della legge 92/2012).

Tuttavia, la nozione di sgravi contributivi, e quindi la mancata applicazione delle relative disposizioni alla contribuzione dovuta per il fondo di solidarietà in questione non è applicabile alla fattispecie delle persone svantaggiate impiegate da cooperative sociali di tipo b), visto che in questo caso si configura un totale azzeramento delle aliquote e, quindi, un esonero contributivo.

Ciò è confermato sia dallo stesso Ministero del Lavoro (circolare 116/1992) sia dall’INPS (circolare 296/1992).

Le due circolari richiamate, nell’offrire istruzioni in merito ad una corretta applicazione della legge 381/1991, utilizzano in maniera inequivocabile il termine esonero/esenzione attribuendo quindi all’articolo 4, comma 3, un carattere diverso da quello dello sgravio contributivo.

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In conclusione, preghiamo tutti gli Enti in indirizzo di dare la massima diffusione del corretto comportamento da attuare, in particolare a tutti i Centri servizi che si apprestano a lavorare sulla prossima scadenza del 16 novembre.

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