Facendo seguito ai nostri precedenti in materia, segnaliamo che l’INPS Sede Centrale ritiene legittimo il riconoscimento l’indennità una tantum di 200 € prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di cui all’art. 4, comma 3, della Legge 381/1991. Questo in linea con alcuni comportamenti delle loro Sedi territoriali che, nelle scorse settimane, hanno proceduto con il riconoscimento.
Avendo anticipato che il tema era all’attenzione della Confederazione e della Federazione, ieri abbiamo ricevuto tale chiarimento direttamente dall’INPS che, tuttavia, quantomeno per ora non ha pubblicato nulla di ufficiale a riguardo. L’Istituto ha dato le medesime indicazioni a tutte le sue sedi territoriali e, conseguentemente, è possibile presentare richiesta per il bonus.
Come noto, già da tempo avevamo sottolineato la dimenticanza del Legislatore nel disciplinare questa misura, essendo stata posta quale condizione per fruirne l’aver contestualmente beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dalla legge di bilancio 2022. Presupposto non presente nel caso dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali tenuto conto che, per legge, la loro contribuzione è già azzerata.
Ciò detto, alla luce dell’interpretazione fornita da INPS nella sua circolare n. 73/2022 secondo cui il bonus di 200 euro spetta laddove si riscontri semplicemente il diritto a fruire dell’esonero contributivo pari a 0,8% previsto dall’ultima legge di bilancio e non il suo effettivo godimento, l’Istituto su nostra specifica istanza ritiene che tale fattispecie è rintracciabile anche nel caso delle persone svantaggiate delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (art. 4, comma 3, legge n. 381/1991).
Ovviamente l’indennità una tantum andrà riconosciuta a tali lavoratori svantaggiati con le medesime modalità degli altri lavoratori dipendenti, per le quali rimandiamo ai nostri precedenti in materia.
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 51 del 1° luglio 2022 – prot. n. 2722.