Facendo seguito alla
circolare INPS n. 115 del 2 agosto 2021 e ai nostri precedenti in materia(1), segnaliamo che l’Istituto
ha diramato le attese istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo relativo ad
assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 luglio e il 31 ottobre 2021 con
il contratto di rioccupazione.
Da domani 15 settembre sarà on line il modulo “RIOC”
per fare domanda.
Invitando i datori di lavoro interessati, non
necessariamente imprenditori, ma esclusi come noto quelli del settore agricolo
a presentare prontamente le loro istanze, considerato che per ciascuna
richiesta dovrà essere verificata la disponibilità della copertura finanziaria,
si ricorda che in sede di domanda dovranno essere fornite tutta una serie di
indicazioni puntuali (riferimenti del
lavoratore, codice comunicazione obbligatoria, importo della retribuzione
mensile media comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima, aliquota contributiva
datoriale oggetto di sgravio ed eventuale % di part-time).
Effettuate le dovute verifiche anche in merito al rispetto
della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, INPS comunicherà al datore di lavoro l’ammissione al beneficio
indicando l’importo spettante, che concretamente sarà fruito a conguaglio in
quote mensili, per un massimo di 6 mensilità a partire dall’assunzione, ferma
restando la permanenza del rapporto (il messaggio contiene le istruzioni
per la compilazione del flusso Uniemens, compreso l’eventuale recupero delle
quote di esonero per i mesi già trascorsi).
Rinviando alle istruzioni
INPS per tutti gli approfondimenti tecnici e rimanendo a disposizione per ogni
eventuale necessità, ricordiamo che il contratto di rioccupazione, introdotto dal
legislatore con l’art. 41 del D.L.
73/2021 e finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori in disoccupazione, è collegato alla definizione di un progetto
individuale di inserimento formativo
della durata di 6 mesi e beneficia di un esonero dei contributi previdenziali al
100% (premi INAIL da pagare) per 6 mesi nel limite di 6.000 €/anno da
riparametrare e applicare su base mensile.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 53 del 3 agosto 2021 – prot. n. 3176.