EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DPCM 13 OTTOBRE 2020
E CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 12
OTTOBRE 2020)
Si comunica che il Presidente del
Consiglio ha firmato il DPCM
13 ottobre 2020 (all. 1 e 2) con cui vengono adottate nuove misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in corso di
pubblicazione in GU).
Come i
precedenti, anche il presente provvedimento costituisce attuazione dei decreti
legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) a cui si è aggiunto, per ultimo, il decreto
legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato
lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
Le nuove misure, (salvo diversi termini di durata,
previsti per le singole misure) si applicano in sostituzione di quelle
contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020
e saranno efficaci dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.
Le nuove misure si sono rese necessarie a seguito
dell’evolversi della situazione epidemiologica, tenuto conto del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento del numero dei contagi
sul territorio nazionale.
Il prefetto
territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[1].
Si
segnala, inoltre, che in data 12 ottobre u.s., il Ministero della salute ha
diramato una nuova circolare (all. 3) contenente “indicazioni per la
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, di cui si dirà in
seguito.
IL DPCM 13
OTTOBRE 2020: LE NUOVE MISURE
OBBLIGO DI AVERE SEMPRE CON SÉ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE E DI INDOSSARLI NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLE
ABITAZIONI PRIVATE E IN TUTTI I LUOGHI ALL’APERTO.
Introdotto l’obbligo di
indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia
nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi
all’aperto.
Fanno eccezione a tali
obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui, per le
caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono, in ogni caso, fatti
salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali.
Conseguentemente, nei luoghi
di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza, così come le
linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Restano esclusi da tali
obblighi:
-
i
bambini di età inferiore ai sei anni;
-
i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi
ultimi versino nella stessa incompatibilità;
-
i soggetti durante lo svolgimento
dell’attività sportiva.
Permane l’obbligo di
mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’articolo 2, dell’ordinanza 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della
protezione civile.
Possono continuare ad essere
utilizzate mascherine c.d. di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili (anche auto-prodotte) in materiali multistrato che
garantiscano comfort e respirazione.
L’utilizzo delle mascherine
si aggiunge alle altre misure di contenimento, come il distanziamento fisico e
l’igiene costante e accurata delle mani, che restano prioritarie e invariate.
E’ fatto obbligo ai soggetti
con infezione respiratoria con febbre (superiore a 37.5°) di rimanere nel
proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
L’accesso a parchi, ville e
simili, è
subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Consentito l’accesso
dei minori, accompagnati da familiari o da persone addette alla loro cura, ad
aree gioco, in ville, parchi e simili, per svolgere attività ludica e
ricreativa, sempre con il rispetto delle misure di distanziamento.
Così come è consentito
l’accesso di bambini e ragazzi in luoghi per lo svolgimento di attività
ludiche, ricreative e educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di
operatori a ciò abilitati e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza
conformi alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia
indicate nell’allegato n. 8 del presente provvedimento.
Consentita l’attività
motoria e sportiva all’aperto, purché ci sia il pieno rispetto della
distanza di sicurezza di almeno due metri.
Consentita l’attività
sportiva di base e motoria presso palestre, piscine, centri e circoli
sportivi, purché sia rispettato il distanziamento sociale e con il divieto di
assembramento, conformemente alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo
sport.
Vietate le gare,
competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto con carattere
amatoriale.
Lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano
rispettate le distanze sociali e le altre misure di contenimento.
Consentiti gli spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o
all’aperto, purché sia assicurato il
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, con posti
preassegnati e distanziati, con un numero massimo di 1000 spettatori se
all’aperto e 200 spettatori se in luoghi chiusi.
Restano sospesi tutti gli
eventi che implichino assembramenti sia al chiuso che all’aperto, quando non è
possibile garantire il distanziamento sociale.
Vietate le attività di
discoteche, sale da ballo o simili,
sia al chiuso che all’aperto.
Vietate le feste nei luoghi al chiuso o
all’aperto.
Le feste conseguenti a
celebrazioni, sia civili che religiose, sono consentite con un numero
massimo di 30 partecipanti, nel pieno rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti.
Rispetto alle abitazioni
private, invece, è fortemente raccomandato di evitare feste, e di non ricevere
persone non conviventi di numero superiore a sei.
Consentite le manifestazioni
fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal
Comitato tecnico-scientifico e secondo modalità organizzative consone alle dimensioni
e ai luoghi, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale.
Assicurato l’accesso a musei,
e altri luoghi di cultura a condizione che sia garantito un accesso
contingentato tale da evitare assembramenti di persone e che tra i visitatori
sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, nel pieno
rispetto dei protocolli o linee guida delle Regioni o della Conferenza delle
Regioni.
Confermata la ripresa delle attività
scolastiche ed educative delle scuole di ogni ordine e grado, con obbligo
per le istituzioni scolastiche di predisporre ogni misura utile a garantire il
regolare svolgimento dell’anno scolastico in base alle indicazioni operative
diramate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Consentiti i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
Altresì, sono consentiti i corsi formazione
per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e
viaggiatori.
Vietati i viaggi
d’istruzione (gite scolastiche), i gemellaggi e simili.
Le attività di centri
benessere e simili sono consentite a condizione che le Regioni e le
Province autonome abbiano accertato la compatibilità del loro svolgimento con
l’andamento della situazione epidemiologica e che individuino protocolli o
linee guida per il loro svolgimento, idonei a ridurre il rischio di contagio.
Le attività commerciali
al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato l’ingresso
dilazionato, la distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito
di sostare nei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni. Resta
fermo il rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni o Province
autonome.
Le attività di
ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite fino
alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in piedi. Quindi dopo le
21.00 potranno continuare a servire solo i locali dotati di tavoli al chiuso o
all’aperto, nel pieno rispetto delle norme su igiene e distanziamento
interpersonale.
Consentite, altresì, le attività
di ristorazione con consegna a domicilio o da asporto nel pieno rispetto
delle norme igienico-sanitarie.
Previsto il divieto di
consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00.
Continuano ad essere
consentite le attività di mense e del catering continuativo su base
contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
Restano aperti gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti.
L’accesso ai luoghi di
culto è consentito attraverso la predisposizione di misure tali da evitare
assembramenti, tenuto conto dei luoghi e in ogni caso in modo tale da garantire
il distanziamento tra le persone di almeno un metro.
Lo svolgimento di funzioni
religiose con la partecipazione di più persone è condizionato al rispetto
dei protocolli sottoscritti dal Governo e le confessioni religiose di cui agli
allegati da 1 a 7 del decreto in esame.
Le attività inerenti i servizi
alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
con l’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che
individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento.
Divieto per gli accompagnatori
di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei
dipartimenti per le emergenze.
L’accesso di parenti e
visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza,
residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture
residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare
tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.
Garantiti i servizi
bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore
agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le
attività delle filiere che forniscono beni e servizi.
Rispetto alle attività
professionali, è fortemente raccomandato:
-
lo
svolgimento delle stesse attraverso il lavoro agile, se suscettibili di essere
svolte nel proprio domicilio o a distanza;
-
di
incentivare le ferie e i congedi retribuiti;
-
di
assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, di utilizzare dispositivi
di protezione individuale;
-
di
implementare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche
utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
Le attività delle strutture
ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il
distanziamento sociale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un
metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati
dalle Regioni o dalla Conferenza delle
Regioni.
Particolari misure sono
dettate per i viaggi da e per l’estero, con limitazioni per l’ingresso
nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli
Stati e territori individuati dall’elenco F dell’allegato 20 del decreto in
commento, salvo ricorrano motivi legati a esigenze lavorative, di salute,
assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Su tutto il territorio
nazionale, lo svolgimento delle attività produttive industriali e
commerciali dovranno rispettare le prescrizioni del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo
e le parti sociali nonché, per le parti
competenza, il Protocollo condiviso per la regolamentazione e il contenimento
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le
parti sociali e il Protocollo condiviso per il settore del Trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
MISURE DI INFORMAZIONE E
PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Altre misure riguardano:
-
il
personale sanitario,
che dovrà attenersi alle misure di prevenzione e contenimento previste dalla
normativa vigente e dal Ministero della salute, con raccomandazione di
implementare la sanificazione e la disinfestazione degli ambienti;
-
i
servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le
università, gli uffici di tutte le PA,
i quali dovranno esporre negli ambienti aperti al pubblico di maggiore
affollamento e transito, tutte le informazioni utili alla prevenzione del
contagio;
-
le
associazioni di categoria,
le quali dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie;
-
le
strutture pubbliche, anche sanitarie, le quali dovranno mettere a
disposizione degli addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per
l’igiene delle mani, nei luoghi di accesso e in tutti quelli aperti al
pubblico;
-
le
imprese di trasporto pubblico, che dovranno adottare interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
LA DISABILITA’
Le attività sociali e socio-sanitarie,
erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate
all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a
carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte
secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici
protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela
della salute di utenti e operatori.
Le persone con disabilità
motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici, o non
autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e
accompagnatori.
CIRCOLARE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE 12 OTTOBRE 2020
La nuova circolare del
Ministero della Salute modifica le prescrizioni riguardanti la durata e il
termine dell’isolamento e della quarantena, tenuto conto dell’evoluzione della
situazione epidemiologica, delle evidenze scientifiche, delle prescrizioni
degli organismi internazionali (OMS) e del parere del Comitato
tecnico-scientifico italiano.
La Circolare chiarisce la
differenza tra isolamento e quarantena.
Il primo consegue
all’accertamento documentato di soggetto contagiato e consiste nella
separazione della persona infetta dal resto della comunità per tutta la durata
del periodo di contagiosità, in ambienti idonei a prevenire la trasmissione del
virus.
La quarantena, invece,
consiste nella riduzione dei movimenti delle persone sane per tutta la durata
del periodo di incubazione, che potrebbero essere state esposte al virus, con
lo scopo di monitorare l’eventuale evoluzione di comparsa o meno dei sintomi da
contagio.
La Circolare, inoltre,
fornisce indicazioni su:
-
casi
positivi asintomatici. Le
persone risultate positive asintomatiche possono rientrare in comunità dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al
cui termine risulti la negatività a seguito di test molecolare (10 giorni e
test);
-
casi
positivi sintomatici. Le
persone sintomatiche risultate positive al virus, possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi,
cui deve seguire un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno
3 giorni senza sintomi (10 giorni/almeno 3 senza sintomi e test);
-
casi
positivi a lungo termine. Le
persone che, pur senza presentare ancora sintomi, continuino a risultare
positive al test molecolare, in casi di assenza di sintomi da almeno una
settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei
sintomi. Il tutto potrà essere regolato dalle autorità sanitarie d’intesa con
esperti virologi, tenuto conto dello stato immunitario delle persone
interessate (nelle persone immunodepresse il periodo di contagiosità può essere
più lungo);
-
contatti stretti asintomatici. I contatti stretti di casi
di infezione acclarati dalle autorità sanitarie, dovranno:
-
osservare
un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (14
giorni di quarantena),
ovvero
-
osservare
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno (10 giorni di
quarantena e test).
Nella Circolare, infine, si
raccomanda di:
-
eseguire
test molecolare a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in
contatto regolarmente con soggetti fragili o a rischio complicanze;
-
svolgere
test differenziati per i bambini;
-
non
prevedere quarantena né test diagnostici nei casi di contatti stretti di
contatti stretti di caso (ovvero non vi è stato nessun contatto con il soggetto
risultato positivo), salvo il caso in cui il contatto stretto del caso non
risulti positivo a seguito di test, ovvero nel caso in cui per ordine
dell’autorità si renda necessario eseguire uno screening di comunità;
-
promuovere
l’utilizzo della App Immuni.
[1]
Il
prefetto si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e
sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando
carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente
della regione e della provincia autonoma interessata.