Circolari

Circ. n. 57/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 -DPCM 13 OTTOBRE 2020 -CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 12 OTTOBRE 2020.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(DPCM 13 OTTOBRE 2020

E CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 12 OTTOBRE 2020)

 

Si comunica che il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 13 ottobre 2020 (all. 1 e 2)  con cui vengono adottate nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in corso di pubblicazione in GU).

Come i precedenti, anche il presente provvedimento costituisce attuazione dei decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (convertito in legge, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)  a cui si è aggiunto, per ultimo, il decreto legge 7 ottobre 2020,  n. 125,  con cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Le nuove misure, (salvo diversi termini di durata, previsti per le singole misure) si applicano in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 e saranno efficaci dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.

Le nuove misure si sono rese necessarie a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento del numero dei contagi sul territorio nazionale.

Il prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[1].

Si segnala, inoltre, che in data 12 ottobre u.s., il Ministero della salute ha diramato una nuova circolare (all. 3) contenente “indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, di cui si dirà in seguito.

 

 

 

IL DPCM 13 OTTOBRE 2020: LE NUOVE MISURE

 

OBBLIGO DI AVERE SEMPRE CON SÉ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI INDOSSARLI NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRIVATE E IN TUTTI I LUOGHI ALL’APERTO.

Introdotto l’obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.

Fanno eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Conseguentemente, nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza, così come le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Restano esclusi da tali obblighi:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;

  •  i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;

  •  i soggetti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Permane l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2, dell’ordinanza 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Possono continuare ad essere utilizzate mascherine c.d. di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili (anche auto-prodotte) in materiali multistrato che garantiscano comfort e respirazione.

L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di contenimento, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano prioritarie e invariate.

E’ fatto obbligo ai soggetti con infezione respiratoria con febbre (superiore a 37.5°) di rimanere nel proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

L’accesso a parchi, ville e simili, è subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Consentito l’accesso dei minori, accompagnati da familiari o da persone addette alla loro cura, ad aree gioco, in ville, parchi e simili, per svolgere attività ludica e ricreativa, sempre con il rispetto delle misure di distanziamento.

Così come è consentito l’accesso di bambini e ragazzi in luoghi per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori a ciò abilitati e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza conformi alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia indicate nell’allegato n. 8 del presente provvedimento.

Consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto, purché ci sia il pieno rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri.

Consentita l’attività sportiva di base e motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, purché sia rispettato il distanziamento sociale e con il divieto di assembramento, conformemente alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport.

Vietate le gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto con carattere amatoriale.

Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano rispettate le distanze sociali e le altre misure di contenimento.

Consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o all’aperto, purché  sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, con posti preassegnati e distanziati, con un numero massimo di 1000 spettatori se all’aperto e 200 spettatori se in luoghi chiusi.

Restano sospesi tutti gli eventi che implichino assembramenti sia al chiuso che all’aperto, quando non è possibile garantire il distanziamento sociale.

Vietate le attività di discoteche, sale da ballo o simili, sia al chiuso che all’aperto.

Vietate le feste nei luoghi al chiuso o all’aperto.

Le feste conseguenti a celebrazioni, sia civili che religiose, sono consentite con un numero massimo di 30 partecipanti, nel pieno rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.

Rispetto alle abitazioni private, invece, è fortemente raccomandato di evitare feste, e di non ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo modalità organizzative consone alle dimensioni e ai luoghi, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale.

Assicurato l’accesso a musei, e altri luoghi di cultura a condizione che sia garantito un accesso contingentato tale da evitare assembramenti di persone e che tra i visitatori sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, nel pieno rispetto dei protocolli o linee guida delle Regioni o della Conferenza delle Regioni.

Confermata la ripresa delle attività scolastiche ed educative delle scuole di ogni ordine e grado, con obbligo per le istituzioni scolastiche di predisporre ogni misura utile a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico in base alle indicazioni operative diramate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale.  

 Altresì, sono consentiti i corsi formazione per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.

Vietati i viaggi d’istruzione (gite scolastiche), i gemellaggi e simili.

Le attività di centri benessere e simili sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica e che individuino protocolli o linee guida per il loro svolgimento, idonei a ridurre il rischio di contagio.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato l’ingresso dilazionato, la distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito di sostare nei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni. Resta fermo il rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni o Province autonome.

Le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in piedi. Quindi dopo le 21.00 potranno continuare a servire solo i locali dotati di tavoli al chiuso o all’aperto, nel pieno rispetto delle norme su igiene e distanziamento interpersonale.

Consentite, altresì, le attività di ristorazione con consegna a domicilio o da asporto nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Previsto il divieto di consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00.

Continuano ad essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti.

L’accesso ai luoghi di culto è consentito attraverso la predisposizione di misure tali da evitare assembramenti, tenuto conto dei luoghi e in ogni caso in modo tale da garantire il distanziamento tra le persone di almeno un metro.

Lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di più persone è condizionato al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e le confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del decreto in esame.

Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

Divieto per gli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei dipartimenti per le emergenze.

L’accesso di parenti e visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.

Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le attività delle filiere che forniscono beni e servizi.

Rispetto alle attività professionali, è fortemente raccomandato:

  • lo svolgimento delle stesse attraverso il lavoro agile, se suscettibili di essere svolte nel proprio domicilio o a distanza;

  • di incentivare le ferie e i congedi retribuiti;

  • di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, di utilizzare dispositivi di protezione individuale;

  • di implementare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

Le attività delle strutture ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni  o dalla Conferenza delle Regioni.

Particolari misure sono dettate per i viaggi da e per l’estero, con limitazioni per l’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori individuati dall’elenco F dell’allegato 20 del decreto in commento, salvo ricorrano motivi legati a esigenze lavorative, di salute, assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare le prescrizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali  nonché, per le parti competenza, il Protocollo condiviso per la regolamentazione e il contenimento del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali e il Protocollo condiviso per il settore del Trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

 

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Altre misure riguardano:

  • il personale sanitario, che dovrà attenersi alle misure di prevenzione e contenimento previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute, con raccomandazione di implementare la sanificazione e la disinfestazione degli ambienti;

  • i servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici di tutte le PA, i quali dovranno esporre negli ambienti aperti al pubblico di maggiore affollamento e transito, tutte le informazioni utili alla prevenzione del contagio;

  • le associazioni di categoria, le quali dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

  • le strutture pubbliche, anche sanitarie, le quali dovranno mettere a disposizione degli addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, nei luoghi di accesso e in tutti quelli aperti al pubblico;

  • le imprese di trasporto pubblico, che dovranno adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITA’

Le  attività sociali e socio-sanitarie, erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e operatori.

Le persone con disabilità motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici, o non autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e accompagnatori.

 

 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 12 OTTOBRE 2020

 

La nuova circolare del Ministero della Salute modifica le prescrizioni riguardanti la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle evidenze scientifiche, delle prescrizioni degli organismi internazionali (OMS) e del parere del Comitato tecnico-scientifico italiano.

 

La Circolare chiarisce la differenza tra isolamento e quarantena.

Il primo consegue all’accertamento documentato di soggetto contagiato e consiste nella separazione della persona infetta dal resto della comunità per tutta la durata del periodo di contagiosità, in ambienti idonei a prevenire la trasmissione del virus.

La quarantena, invece, consiste nella riduzione dei movimenti delle persone sane per tutta la durata del periodo di incubazione, che potrebbero essere state esposte al virus, con lo scopo di monitorare l’eventuale evoluzione di comparsa o meno dei sintomi da contagio.

La Circolare, inoltre, fornisce indicazioni su:

  • casi positivi asintomatici. Le persone risultate positive asintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al cui termine risulti la negatività a seguito di test molecolare (10 giorni e test);

  • casi positivi sintomatici. Le persone sintomatiche risultate positive al virus, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, cui deve seguire un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni/almeno 3 senza sintomi e test);

  • casi positivi a lungo termine. Le persone che, pur senza presentare ancora sintomi, continuino a risultare positive al test molecolare, in casi di assenza di sintomi da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il tutto potrà essere regolato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti virologi, tenuto conto dello stato immunitario delle persone interessate (nelle persone immunodepresse il periodo di contagiosità può essere più lungo);

  •  contatti stretti asintomatici. I contatti stretti di casi di infezione acclarati dalle autorità sanitarie, dovranno:

  1. osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (14 giorni di quarantena),

ovvero

  1. osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno (10 giorni di quarantena e test).

 

 

Nella Circolare, infine, si raccomanda di:

  • eseguire test molecolare a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili o a rischio complicanze;

  • svolgere test differenziati per i bambini;

  • non prevedere quarantena né test diagnostici nei casi di contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi è stato nessun contatto con il soggetto risultato positivo), salvo il caso in cui il contatto stretto del caso non risulti positivo a seguito di test, ovvero nel caso in cui per ordine dell’autorità si renda necessario eseguire uno screening di comunità;

  • promuovere l’utilizzo della App Immuni.

 

 






[1] Il prefetto si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

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