Con decreto firmato il 15 luglio u.s. (non ancora pubblicato in GU), il Ministero della transizione ecologica ha approvato le disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (Cd. End of waste) per i rifiuti da costruzione e demolizione.
Nel riportare di seguito alcuni elementi di sintesi del regolamento - che era molto atteso dalle imprese di settore - si segnala che il nuovo provvedimento ed i relativi allegati, purtroppo, non soddisfano alcuni aspetti tecnici o fissando parametri difficilmente raggiungibili, così impedendo o limitando l’efficace applicazione delle prescrizioni.
Queste criticità sono già state segnalate per le vie brevi e si conferma l’impegno di Confcooperative nel farsi parte attiva nei confronti del Ministero per cercare di ottenere adeguate soluzioni. Si rappresenta come, proprio allo scopo di apportare i dovuti correttivi, lo stesso decreto definisca un periodo di 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento per avviare una fase di monitoraggio per adottare tutte le necessarie revisioni agli attuali criteri.
Al riguardo, nel ricordare che, ad oggi, il decreto non è ancora pubblicato, si invitano le Federazioni e le Unioni in indirizzo a voler verificare operativamente la fattibilità


dell’osservanza degli attuali criteri e parametri fissati, segnalando al Servizio Ambiente ed Energia le criticità tecniche o gestionali riscontrate.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni elementi di dettaglio.
Il decreto, composto da 8 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati a seguito del trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione, stabilendo innanzitutto:
- i rifiuti interessati;
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali ottenuti (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici)
- gli obblighi documentali.
Con riferimento al regime transitorio, i gestori degli impianti di trattamento rifiuti avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, e per procedere all’aggiornamento delle comunicazioni di inizio attività presentate ai sensi dell’articolo 216 del codice ambientale, ovvero alla richiesta di adeguamento dell’autorizzazione in essere.
Durante questo periodo necessario per l’adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a quei materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate. Tali materiali potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni previa verifica del rispetto dei requisiti dei prodotti da costruzione ovvero la marcatura CE e DoP.
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali cessano di essere qualificati come rifiuti:
- i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione
- gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)
- rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al
capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti
-
- rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 al regolamento (cfr tabella di seguito)



In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
Le operazioni di recupero aventi ad oggetto rifiuti non elencati e finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il decreto definisce, quindi la nozione di “aggregato recuperato”: i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, del codice ambientale e delle disposizioni del regolamento.


Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come sopra indicati, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1. Art. 4 (Scopi specifici di utilizzabilità). L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 che di seguito si riporta in stralcio.

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e va inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
Il produttore di aggregato recuperato deve conservare presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale copia della dichiarazione nonché, per cinque anni, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Il lotto di aggregato recuperato corrisponde ad un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Sistema di gestione
Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri definiti dal regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.
Monitoraggio
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l’opportunità di una revisione dei criteri definiti per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
Norme transitorie
Ai fini dell’adeguamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del codice ambientale o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.


Come anticipato, nelle more dell’adeguamento i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.