Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina generale sulla conversione del cosiddetto D.L. “Aiuti” n. 50/2022, commentiamo alcune novità di nostro specifico interesse:
- Art. 2-bis: il riconoscimento per l’anno 2022 di un’indennità una tantum di 550 € ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto part-time ciclico verticale (vale a dire per quei lavoratori in part-time per cui la prestazione lavorativa si articola solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno), con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. Si tratta di un’indennità che sarà riconosciuta una sola volta da INPS, nel limite di 30 milioni di euro complessivi, purché tali soggetti non risultino alla data della domanda titolari di un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, né percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. In attesa della definizione da parte dell’INPS dei tempi e delle modalità di erogazione, ricordiamo che tale disposizione attinga le risorse da uno specifico Fondo definito nell’ultima legge di bilancio, con una analoga copertura anche per il prossimo anno 2023.
- Art. 34-bis: l’introduzione di un nuovo meccanismo nell’ambito della disciplina del Reddito di Cittadinanza per cui i datori di lavoro possono direttamente proporre offerte di lavoro congrue ai percettori del RdC, fatto salvo l’obbligo per le imprese di comunicarne l’eventuale mancata accettazione al centro per l’impiego competente anche ai fini della decadenza del beneficio (sarà un prossimo decreto del Ministero a declinare modalità di comunicazione e verifica della mancata accettazione). Ovviamente tutto ciò vale con riferimento a soggetti occupabili che già abbiano stipulato presso i centri per l’impiego o soggetti accreditati con il c.d. Patto per il lavoro e per i quali vige l’obbligo di svolgere una ricerca attiva del lavoro e di accettare almeno una di due offerte c.d. congrue. Sulla nozione di offerta congrua e sul meccanismo di rifiuto/accettazione della medesima ricordiamo, peraltro, che nell’ultima legge di bilancio3) sono state apportate alcune modifiche anche in termini di effetti conseguenti alla mancata accettazione, proprio per rendere tale offerta più facilmente accettabile e non rifiutabile dal beneficiario del sussidio.
- Art. 39, comma 1-bis: la sospensione fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 luglio p.v. fino ad oggi previsto) dei versamenti contributivi e assicurativi, oltre che tributari, dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni/società sportive professionistiche e dilettantistiche, versamenti che andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
- Art. 51-ter: senza alcuna novità rispetto alla platea di soggetti interessati, modifiche nell’applicazione del regime sanzionatorio che scatta(va) in assenza di vaccinazione obbligatoria anti-COVID con in particolare: i) differimento dal 1 febbraio 2022 al 15 giugno 2022 del termine entro cui bisognava adempiere, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari come noto a 100 €; ii) contestualmente, allungamento da 180 a 270 giorni del termine entro cui l’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta attestazione di mancato adempimento da parte dell’ASL, procede a notificare l’avviso di addebito relativo alla medesima sanzione.
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 40 del 22 maggio 2022 - prot. n. 2222.
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 5 del 12 gennaio 2022 - prot. n. 65.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 5 del 12 gennaio 2022 - prot. n. 65.