Circolari

Circ. n. 56/2021

Superbonus - Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

venerdì 26 novembre 2021

Con il decreto-legge n.157 del 2021 sono state approvate una serie di misure finalizzate a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, con particolare riferimento alle misure introdotte dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020, in materia di incentivi fiscali per l'efficienza energetica (c.d. superbonus 110%) e di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura. Il provvedimento è finalizzato altresì a rafforzare i controlli dell'Agenzia delle entrate e ad estendere l'ambito applicativo del visto di conformità e della congruità dei prezzi.

Il decreto è attualmente al Senato (A.S. 2449) per la conversione in legge.

Si riportano di seguito le principali novità, allegando anche i chiarimenti recentemente pubblicati dall’Agenzia delle entrate (Allegato 1, in calce alla presente circolare) che affrontano in particolare i profili temporali legati alla successione delle diverse disposizioni.

 

  1. Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessione dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi

(rif. art. 1 decreto- legge)

Le disposizioni in commento intervengono sugli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020.

Più in dettaglio:

  1. viene esteso l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi c.d. Superbonus 110 % anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e quindi non più soltanto qualora il contribuente intenda avvalersi dell'opzione dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito. Considerata la possibilità per l’Agenzia di effettuare controlli preventivi, qualora il contribuente intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’obbligo non sussiste nei casi di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;

  2. si prevede che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, in aggiunta al riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) si debba far riferimento anche ai valori massimi, per talune categorie di beni, stabiliti con un nuovo decreto del Ministro della transizione ecologica. Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nelle more, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, ma anche ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;

  3. viene introdotto nell’art. 121, il nuovo comma 1-ter estendendo anche alle spese relative agli interventi contemplati al comma 2, per il caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l'obbligo di acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta nonché l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di tecnici abilitati ai sensi dell'art. 119, comma 13-bis del DL n. 34 del 2020. Si tratta in particolare dei seguenti interventi:

    a) recupero del patrimonio edilizio;

    b) efficienza energetica

    c) adozione di misure antisismiche;

    d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,

    e) installazione di impianti fotovoltaici;

    f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

  1. Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti. rafforzamento dei controlli preventivi

    (rif. art.2 decreto- legge)

Si introduce nel DL n. 34 del 2020 il nuovo art. 122-bis.

Più in dettaglio, è previsto che l'Agenzia delle entrate possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito, anche successive alla prima e delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 (opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza COVID 19) che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Le disposizioni approvate precisano quindi i criteri, relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti, sintomatici dei profili di rischio. Nello specifico si tratta di criteri riferiti:

  1. alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni sopra indicate con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni predette.

Con il comma 2, si prevede che la comunicazione si considera non effettuata se all'esito del controllo risultano confermati i rischi. L'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria può procedere in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

Con il comma 4 si interviene per quanto concerne la materia del riciclaggio, mentre il comma 5 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione di criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni indicate.

 

  1. Controlli dell'Agenzia delle entrate

    (rif. art.3 decreto- legge)

La norma dispone che l'Agenzia delle entrate esercita i poteri, in materia di accertamento e controllo, previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973 e quello di accertamento e riscossione di cui agli art. 51 e seguenti del DPR n. 633 del 1972.

Il comma 2 dispone che, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero (art.1, commi 421 e 422, della legge n. 311 del 2004).

L'atto di recupero va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con l’atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le nuove disposizioni hanno lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace, l'attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni richiamate.