Con il
decreto-legge n.157 del 2021 sono state approvate una serie di misure
finalizzate a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche, con particolare riferimento alle misure introdotte dagli artt. 119
e 121 del D.L. n. 34 del 2020, in materia di incentivi fiscali per l'efficienza
energetica (c.d. superbonus 110%) e di opzione per la cessione o per lo sconto
in fattura. Il provvedimento è finalizzato altresì a rafforzare i controlli
dell'Agenzia delle entrate e ad estendere l'ambito applicativo del visto di
conformità e della congruità dei prezzi.
Il
decreto è attualmente al Senato (A.S. 2449) per la conversione in legge.
Si
riportano di seguito le principali novità, allegando anche i chiarimenti
recentemente pubblicati dall’Agenzia delle entrate (Allegato 1, in calce alla
presente circolare) che affrontano in particolare i profili temporali legati
alla successione delle diverse disposizioni.
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Misure di contrasto alle frodi in
materia di detrazioni per lavori edilizi e cessione dei crediti. Estensione
dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
(rif. art. 1 decreto- legge)
Le
disposizioni in commento intervengono sugli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34 del
2020.
Più in
dettaglio:
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viene esteso l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi c.d. Superbonus 110
% anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e
quindi non più soltanto qualora il contribuente intenda avvalersi dell'opzione
dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito. Considerata la
possibilità per l’Agenzia di effettuare controlli preventivi, qualora il
contribuente intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
l’obbligo non sussiste nei casi di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente
all'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale;
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si prevede che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, in
aggiunta al riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a) si debba far riferimento anche ai valori massimi, per talune
categorie di beni, stabiliti con un nuovo decreto del Ministro della
transizione ecologica. Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che,
nelle more, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici - cd. Ecobonus”, ma anche ai prezzi riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini
delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione
degli interventi;
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viene introdotto nell’art. 121, il nuovo comma 1-ter estendendo anche alle
spese relative agli interventi contemplati al comma 2, per il caso di opzione
per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l'obbligo di acquisire
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta nonché
l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di
tecnici abilitati ai sensi dell'art. 119, comma 13-bis del DL n. 34 del 2020.
Si tratta in particolare dei seguenti interventi:
a) recupero
del patrimonio edilizio;
b) efficienza
energetica
c) adozione
di misure antisismiche;
d) recupero
o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna,
e) installazione
di impianti fotovoltaici;
f) installazione
di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
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Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti.
rafforzamento dei controlli preventivi
(rif. art.2 decreto- legge)
Si
introduce nel DL n. 34 del 2020 il nuovo art. 122-bis.
Più in dettaglio,
è previsto che l'Agenzia delle entrate possa sospendere per un periodo non
superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del
credito, anche successive alla prima e delle opzioni inviate all'Agenzia delle
entrate ai sensi degli articoli 121 (opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (cessione dei crediti di imposta
riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza COVID 19)
che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
Le
disposizioni approvate precisano quindi i criteri, relativi alla diversa
tipologia di crediti ceduti, sintomatici dei profili di rischio. Nello
specifico si tratta di criteri riferiti:
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alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle
opzioni sopra indicate con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque
in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
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ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che
intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base
delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
-
ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni predette.
Con il
comma 2, si prevede che la comunicazione si considera non effettuata se
all'esito del controllo risultano confermati i rischi. L'esito del controllo è
comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi
non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli
effetti della comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti dalle
disposizioni di riferimento.
Fermi
restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria può
procedere in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti
relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta
ai sensi del comma 2.
Con il
comma 4 si interviene per quanto concerne la materia del riciclaggio, mentre il
comma 5 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la
definizione di criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva,
delle disposizioni indicate.
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Controlli dell'Agenzia delle entrate
(rif. art.3 decreto- legge)
La norma
dispone che l'Agenzia delle entrate esercita i poteri, in materia di
accertamento e controllo, previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600
del 1973 e quello di accertamento e riscossione di cui agli art. 51 e seguenti
del DPR n. 633 del 1972.
Il comma
2 dispone che, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi
quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni
di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai
poteri di cui al comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia
delle entrate procede con un atto di recupero (art.1, commi 421 e 422, della
legge n. 311 del 2004).
L'atto
di recupero va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Fatte
salve ulteriori specifiche disposizioni, con l’atto di recupero sono irrogate
le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e
sono applicati gli interessi.
Le nuove
disposizioni hanno lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace,
l'attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e
contributi, relativamente alle disposizioni richiamate.