In quest’ultimo periodo, ma a distanza di
diversi mesi dalla sua introduzione, l’INPS ritorna sul tema della fruizione del bonus occupazione,
introdotto dalla legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate solo nell’anno 2015, ma valido per il triennio (1).
I passaggi per noi maggiormente significativi
della Circolare in oggetto, riguardano le NUOVE
ISTRUZIONI per i DATORI DI LAVORO PRIVATI che, anche alla luce di alcune
richieste pervenute all’Istituto, si orientano su 3 capitoli principali:
-
le voci contributive per le quali spetta o meno l’esonero;
-
il rapporto con altre tipologie di incentivi
occupazionali;
-
alcune fattispecie particolari di riconoscimento o meno
dell’incentivo.
Sull’ultimo aspetto
registriamo in particolare una precisazione
dell’INPS - par. 3.2. lettera d) - per
i casi di cambi appalto di servizi nega l’incentivo all’impresa
subentrante che, sulla base del CCNL, assume i lavoratori prima in forza a
tempo indeterminato presso l’impresa cedente.
Questo sul
presupposto che in adempimento della clausola sociale dei CCNL si determina una
novazione del rapporto di lavoro che, in quanto costituito ex novo, fa
perdere al lavoratore il requisito della NON OCCUPAZIONE a tempo indeterminato
nei 6 mesi precedenti indispensabile per fruire del bonus.
Diverso è il caso secondo l’INPS della cessione del contratto di lavoro (ex
art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario) e del trasferimento di azienda (ex art. 2112
c.c.), fattispecie per le quali si
continuerà a godere del bonus (par. 3.2., rispettivamente lettere e) ed f).
Sempre in merito ad altre casistiche particolari,
l’INPS precisa:
-
l’impossibilità di fruire del bonus per
assunzioni di soggetti che hanno
lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti anche se all’estero
- par. 3.2., lett. a);
-
la possibilità che del bonus fruiscano in
maniera contestuale e naturalmente proporzionale anche due datori di lavoro che
impiegano separatamente il medesimo soggetto con contratti di lavoro part-time,
purché decorrenti dalla medesima data (diversamente il datore di lavoro che
assume dopo ha davanti un soggetto già impiegato a tempo indeterminato, seppur
con un part-time) – par. 3.2., lett. b);
-
l’impossibilità di fruirne assumendo soggetti
che nei 6 mesi precedenti abbiano visto risolversi il loro rapporto a tempo
indeterminato per mancato superamento del periodo di prova o per loro
dimissioni (rapporto comunque a
tempo indeterminato sin dall’origine) – par. 3.2., lett. c).
-
la possibilità di fruirne comunque con
riferimento a soggetti impiegati nel periodo ottobre-dicembre 2014 con contratto di lavoro intermittente dal
medesimo datore, o da imprese ad esso riconducibili (ciò riconoscendo la
natura discontinua dell’attività prestata con contratto di lavoratore
intermittente, anche se in presenza di indennità di disponibilità, e per
rispondere all’ulteriore requisito fissato dal legislatore di non concedere l’incentivo
per lavoratori impiegati a tempo indeterminato dal datore di lavoro richiedente
nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della misura, utilizzabile da gennaio
2015).
Degna di attenzione anche la sospensione del bonus, e quindi lo slittamento
del periodo di fruizione (comunque sempre pari a complessivi 36 mesi) in caso di assenza obbligatoria PER
MATERNITÀ della lavoratrice – par. 3.3.
In merito alle tipologie di contribuzione per
cui spetta il bonus l’INPS puntualizza
meglio le voci soggette all’esonero (par. 3.1), ribadendo in alcuni casi
indicazioni già offerte con la precedente circolare n. 17 del gennaio 2015.
In particolare, non rientrano
nell’incentivazione in quanto contributi di tipo non previdenziale o di
solidarietà, e quindi sono da versare:
-
i premi/contributi
INAIL;
-
il contributo dello
0,50% da destinare, per i datori che ne hanno l’obbligo, al Fondo di
solidarietà residuale INPS;
-
il contributo, anche
qui dove previsto dalla legge 296/2006 (comma 755), al fondo Tesoreria INPS in
materia di TFR;
-
il contributo per la
garanzia sul finanziamento della c.d. Qu.I.R., vale a dire della quota
integrativa della retribuzione erogata in presenza di richiesta del lavoratore
come anticipazione del TFR in busta paga
(2);
-
il contributo
dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua (FONCOOP);
-
il contributo di
solidarietà sulla contribuzione per la previdenza complementare, sui fondi di
assistenza sanitaria nonché su quelli specifici a carico dei lavoratori dello
spettacolo e degli sportivi professionisti (non invece il contributo di
solidarietà aggiuntivo IVS di cui alla legge 297/1982 e pari allo 0,50%, che
risulta invece sgravabile).
Nella sua circolare l’INPS ricorda –
lo avevamo già fatto noi a inizio anno in quanto naturale applicazione di norme
in vigore – che per la trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato si beneficia, oltre che
del bonus, della restituzione della contribuzione addizionale ASpI (ora NASpI)
dell’1,4% - art. 2, comma 30, della legge 92/2012, come modificato dalla
legge di stabilità 2014 (3).
L’Istituto torna nuovamente anche sul tema
della compatibilità del bonus con altre
forme di incentivazione (par. 3.4.).
Ribadita in via generale l’impossibilità
di beneficiare contestualmente di altri esoneri o riduzioni delle aliquote
contributive previste dalla normativa vigente, e facendo salve le casistiche
già indicate a inizio anno dall’INPS per cui la misura è cumulabile con altri
specifici benefici di natura economica (4), l’INPS sottolinea
la possibilità però di godere in maniera
“sequenziale” di altri sgravi previsti dalla normativa e del bonus occupazione
laddove ne ricorrano comunque tutti i presupposti.
E’ il caso, ad esempio, degli sgravi
contributivi del 50% previsti dalla legge 92/2012 (art. 4, commi 8-11) previsti
per l’assunzione a tempo determinato di over 50 disoccupati da più di 12 mesi o
di donne disoccupate da più di 24 mesi e residenti in aree svantaggiate o con
una professione o un settore economico nel quale operano con accentuate
disparità di genere. Ai datori di lavoro che beneficiano di tali sgravi, nulla
vieta, in caso di trasformazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti,
di poter successivamente beneficiare anche del bonus occupazione in oggetto.
Stesso ragionamento vale per i benefici
previsti dalla legge 223/91 per l’assunzione di soggetti in mobilità con un
rapporto a tempo determinato non superiore a 12 mesi, rispetto al quale si
applica la stessa contribuzione degli apprendisti.
Sempre in materia di coordinamento con altre
agevolazioni contributive, l’INPS
richiama il suo recente messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015 (5) relativo
alla non cumulabilità del bonus nei termini già indicati, con le riduzioni
contributive fissate per i datori di lavoro del settore agricolo che occupano
personale dipendente nei territori montani e nelle zone svantaggiate (ex
art. 9, legge 67/1988).
Vale infine sottolineare che nella sua
circolare l’INPS specifica – nelle pagine iniziali - la piena legittimità a beneficiare del bonus anche dei
datori di lavoro che, pur riconducibili alla Gestione Dipendenti Pubblici, non
si configurano come soggetti prettamente pubblici (es. consorzi di
bonifica) nonché dei datori di
lavoro che assumono lavoratori assicurati presso l’INPGI (Istituto
nazionale della Previdenza per i Giornalisti).
Per agevolare la
lettura della comunicazione, l’Inps allega alla sua circolare una serie di
esempi operativi cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
(1) Tra tutte nostra circolare n 4 del 2
febbraio 2015 prot. n. 471, di commento a circolare INPS n. 17, 29 gennaio
2015.
(2) Nostra circolare
n. 15 del 25 marzo 2015 – prot. n.1429
(3) Nostra circolare
n. 4 del 22 gennaio 2014 – prot. n. 262
(4) Si rimanda
nuovamente alla nostra circolare n 4 del 2 febbraio 2015 prot. n. 471.
(5) Nostra circolare
n. 55 del 62 ottobre 2015 prot. n. 4685