Circolari

Circ. n. 56/2015

Circolare INPS n. 178 del 3 novembre 2015 BONUS OCCUPAZIONE LEGGE STABILITA’ 2015 Ulteriori chiarimenti sulla fruizione del beneficio.

In quest’ultimo periodo, ma a distanza di diversi mesi dalla sua introduzione, l’INPS ritorna sul tema della fruizione del bonus occupazione, introdotto dalla legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate solo nell’anno 2015, ma valido per il triennio (1).

I passaggi per noi maggiormente significativi della Circolare in oggetto, riguardano le NUOVE ISTRUZIONI per i DATORI DI LAVORO PRIVATI che, anche alla luce di alcune richieste pervenute all’Istituto, si orientano su 3 capitoli principali:

  • le voci contributive per le  quali spetta o meno l’esonero;

  • il rapporto con altre tipologie di incentivi occupazionali;

  • alcune fattispecie particolari di riconoscimento o meno dell’incentivo.

     

Sull’ultimo aspetto registriamo in particolare una precisazione dell’INPS - par. 3.2. lettera d) - per i casi di cambi appalto di servizi nega l’incentivo all’impresa subentrante che, sulla base del CCNL, assume i lavoratori prima in forza a tempo indeterminato presso l’impresa cedente.

Questo sul presupposto che in adempimento della clausola sociale dei CCNL si determina una novazione del rapporto di lavoro che, in quanto costituito ex novo, fa perdere al lavoratore il requisito della NON OCCUPAZIONE a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti indispensabile per fruire del bonus.

 

Diverso è il caso secondo l’INPS della cessione del contratto di lavoro (ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario) e del trasferimento di azienda (ex art. 2112 c.c.), fattispecie per le quali si continuerà a godere del bonus (par. 3.2., rispettivamente lettere e) ed f).

Sempre in merito ad altre casistiche particolari, l’INPS precisa:

        • l’impossibilità di fruire del bonus per assunzioni di soggetti che hanno lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti anche se all’estero - par. 3.2., lett. a);

        • la possibilità che del bonus fruiscano in maniera contestuale e naturalmente proporzionale anche due datori di lavoro che impiegano separatamente il medesimo soggetto con contratti di lavoro part-time, purché decorrenti dalla medesima data (diversamente il datore di lavoro che assume dopo ha davanti un soggetto già impiegato a tempo indeterminato, seppur con un part-time) – par. 3.2., lett. b);

        • l’impossibilità di fruirne assumendo soggetti che nei 6 mesi precedenti abbiano visto risolversi il loro rapporto a tempo indeterminato per mancato superamento del periodo di prova o per loro dimissioni  (rapporto comunque a tempo indeterminato sin dall’origine) – par. 3.2., lett. c).

        • la possibilità di fruirne comunque con riferimento a soggetti impiegati nel periodo ottobre-dicembre 2014 con contratto di lavoro intermittente dal medesimo datore, o da imprese ad esso riconducibili (ciò riconoscendo la natura discontinua dell’attività prestata con contratto di lavoratore intermittente, anche se in presenza di indennità di disponibilità, e per rispondere all’ulteriore requisito fissato dal legislatore di non concedere l’incentivo per lavoratori impiegati a tempo indeterminato dal datore di lavoro richiedente nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della misura, utilizzabile da gennaio 2015).

Degna di attenzione anche la sospensione del bonus, e quindi lo slittamento del periodo di fruizione (comunque sempre pari a complessivi 36 mesi) in caso di assenza obbligatoria PER MATERNITÀ della lavoratrice – par. 3.3.

In merito alle tipologie di contribuzione per cui spetta il bonus l’INPS puntualizza meglio le voci soggette all’esonero (par. 3.1), ribadendo in alcuni casi indicazioni già offerte con la precedente circolare n. 17 del gennaio 2015.

In particolare, non rientrano nell’incentivazione in quanto contributi di tipo non previdenziale o di solidarietà, e quindi sono da versare:

  • i premi/contributi INAIL;

  • il contributo dello 0,50% da destinare, per i datori che ne hanno l’obbligo, al Fondo di solidarietà residuale INPS;

  • il contributo, anche qui dove previsto dalla legge 296/2006 (comma 755), al fondo Tesoreria INPS in materia di TFR;

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della c.d. Qu.I.R., vale a dire della quota integrativa della retribuzione erogata in presenza di richiesta del lavoratore come anticipazione del TFR  in busta paga (2);

  • il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (FONCOOP);

  • il contributo di solidarietà sulla contribuzione per la previdenza complementare, sui fondi di assistenza sanitaria nonché su quelli specifici a carico dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti (non invece il contributo di solidarietà aggiuntivo IVS di cui alla legge 297/1982 e pari allo 0,50%, che risulta invece sgravabile).

Nella sua circolare l’INPS ricorda – lo avevamo già fatto noi a inizio anno in quanto naturale applicazione di norme in vigore – che per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato si beneficia, oltre che del bonus, della restituzione della contribuzione addizionale ASpI (ora NASpI) dell’1,4% - art. 2, comma 30, della legge 92/2012, come modificato dalla legge di stabilità 2014 (3).

L’Istituto torna nuovamente anche sul tema della compatibilità del bonus con altre forme di incentivazione (par. 3.4.).

Ribadita in via generale l’impossibilità di beneficiare contestualmente di altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente, e facendo salve le casistiche già indicate a inizio anno dall’INPS per cui la misura è cumulabile con altri specifici benefici di natura economica (4), l’INPS sottolinea la possibilità però di godere in maniera “sequenziale” di altri sgravi previsti dalla normativa e del bonus occupazione laddove ne ricorrano comunque tutti i presupposti.

E’ il caso, ad esempio, degli sgravi contributivi del 50% previsti dalla legge 92/2012 (art. 4, commi 8-11) previsti per l’assunzione a tempo determinato di over 50 disoccupati da più di 12 mesi o di donne disoccupate da più di 24 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o un settore economico nel quale operano con accentuate disparità di genere. Ai datori di lavoro che beneficiano di tali sgravi, nulla vieta, in caso di trasformazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti, di poter successivamente beneficiare anche del bonus occupazione in oggetto.

Stesso ragionamento vale per i benefici previsti dalla legge 223/91 per l’assunzione di soggetti in mobilità con un rapporto a tempo determinato non superiore a 12 mesi, rispetto al quale si applica la stessa contribuzione degli apprendisti.

Sempre in materia di coordinamento con altre agevolazioni contributive, l’INPS richiama il suo recente messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015 (5) relativo alla non cumulabilità del bonus nei termini già indicati, con le riduzioni contributive fissate per i datori di lavoro del settore agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani e nelle zone svantaggiate (ex art. 9, legge 67/1988).

Vale infine sottolineare che nella sua circolare l’INPS specifica – nelle pagine iniziali - la piena legittimità a beneficiare del bonus anche dei datori di lavoro che, pur riconducibili alla Gestione Dipendenti Pubblici, non si configurano come soggetti prettamente pubblici (es. consorzi di bonifica) nonché dei datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati presso l’INPGI (Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti).

Per agevolare la lettura della comunicazione, l’Inps allega alla sua circolare una serie di esempi operativi cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.


















(1) Tra tutte nostra circolare n 4 del 2 febbraio 2015 prot. n. 471, di commento a circolare INPS n. 17, 29 gennaio 2015.

(2) Nostra circolare n. 15 del 25 marzo 2015 – prot. n.1429

(3) Nostra circolare n. 4 del 22 gennaio 2014 – prot. n. 262

(4) Si rimanda nuovamente alla nostra circolare n 4 del 2 febbraio 2015 prot. n. 471.

(5) Nostra circolare n. 55 del 62 ottobre 2015 prot. n. 4685