A distanza di alcuni mesi dal varo della legge di bilancio 2022 e alla luce dell’approvazione della misura in sede comunitaria, diventa finalmente operativo l’esonero contributivo a vantaggio di società cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari trasferiscono le stesse, in cessione o in affitto, ai medesimi lavoratori, cioè ai sensi dell’art. 23, comma 3-quater, D.L. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012.
Come si ricorderà, con una norma di particolare interesse per il sistema cooperativo introdotta appunto nella legge n. 234/2021 (art.1, cc. 253-254), si è voluto rafforzare uno strumento che già in passato aveva ricevuto una certa attenzione del Legislatore, fatto salvo che l’esonero in questione vale solo per la fattispecie richiamata e non nel caso di WBO cooperativi costituiti sulla base di altre situazioni.
Considerato che l’autorizzazione a livello europeo prevede la concedibilità dell’esonero fino al 30 giugno 2022, come precisato dall’INPS ne potranno godere unicamente quelle cooperative che abbiano comunicato al MISE la loro costituzione entro tale data (sulla base delle informazioni fornitegli dal Ministero l’INPS ha già provveduto ad attribuire a tali realtà il codice di autorizzazione al suddetto beneficio).
Detto ciò, nel messaggio l’INPS ricapitola le principali caratteristiche dell’esonero, fornendo alle cooperative interessate indicazioni su come richiederlo e fruirne.
Tali cooperative beneficeranno di uno sgravio totale (100%) dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (premi INAIL esclusi e quindi da pagare) per una durata fino a 24 mesi dalla data di loro costituzione e nel limite massimo di 6.000/euro anno, valore da riparametrare e applicare su base mensile.
Ovviamente – ricorda INPS – si applicano le regole generali per cui sono escluse dall’esonero alcune specifiche voci – da versare - quali ad esempio il contributo dello 0,30% per la formazione continua, e quello per il FIS o fondi di solidarietà bilaterali.
Operativamente, le cooperative interessate dovranno:
- in primo luogo, inoltrare una specifica richiesta alla struttura territoriale competente attraverso il “Cassetto previdenziale”, indicando la data di costituzione della società, la loro forza lavoro, la retribuzione media mensile erogata ai dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi;
- in secondo luogo, compilare conseguentemente i flussi Uniemens, a partire da quello di competenza del mese di agosto, usando gli appositi codici forniti da INPS, con la possibilità di recuperare le mensilità pregresse di esonero eventualmente decorrenti da gennaio 2022 unicamente fino al flusso di competenza del mese di ottobre.
Per la legittima fruizione dell’esonero valgono le condizioni generali di spettanza, motivo per cui il beneficio è subordinato a regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e ottemperanza degli altri obblighi di legge nonché rispetto della contrattazione collettiva leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, come espressamente previsto nella disposizione contenuta nella legge di bilancio 2022, INPS ribadisce che la misura non sarà riconoscibile se l’impresa da cui origina l’operazione di WBO abbia pagato nell’ultimo periodo di imposta retribuzioni ai lavoratori inferiori al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, esclusi quelli relativi a materie prime e sussidiarie.
Infine, l’Istituto sottolinea sia il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato sia l’incompatibilità della misura con altre agevolazioni contributive riguardanti la contribuzione datoriale.
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 5 del 12 gennaio 2022 – prot. n. 65.