Facendo seguito ai nostri
precedenti in materia(1) segnaliamo che con la circolare in oggetto l’INPS fornisce
specifiche istruzioni relative alla fruizione dell’esonero contributivo per
determinate filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura (premi
INAIL da pagare) previsto inizialmente per il mese di
novembre e dicembre 2020 dall’art.
16-bis del D.L. 137/2020,
ma poi esteso anche alla mensilità di gennaio 2021 con il D.L. 41/2021.
Si
tratta di un beneficio diverso, seppur con forti analogie per funzionamento e
applicazione pratica, con l’esonero contributivo valido per il primo semestre
2020 sul quale, come recentemente comunicato, è già possibile far domanda(2),
evidenziamo che in questo caso NON È ANCORA
POSSIBILE INOLTRARE LA RELATIVA DOMANDA.
Con
successivo messaggio l’INPS comunicherà l’avvenuto rilascio del Modulo “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL
137/2020 anno 2020-2021” e i datori di lavoro interessati avranno modo di
presentare le istanze entro i successivi 30 giorni.
Per ogni richiedente, l’esonero sarà riconosciuto da INPS
nel limite di spesa stanziata con una sua eventuale riduzione in misura
proporzionale a tutta la platea dei beneficiari autorizzati nel caso si
superasse tale soglia. Motivo per cui a nulla rileverà l’ordine cronologico di
invio delle domande visto che, in caso di riduzione del beneficio, il datore di
lavoro riceverà tramite PEC l’importo autorizzato in via definitiva.
Nel ricordare che anche in questo caso, nei mesi
scorsi, l’INPS aveva provveduto a sospendere i versamenti contributivi
ricadenti nel periodo 1 novembre 2020-31 dicembre 2021 fino alla definizione
degli esiti delle relative domande di sgravio, i datori di lavoro provvederanno
successivamente a versare le quote contributive che non dovessero risultare
esonerate.
Ciò vale anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, divenuta
oltremodo complessa e articolata, su cui la circolare si sofferma approfonditamente
(paragrafo 4).
Nel modulo di domanda le imprese dovranno infatti
auto-dichiarare di non superare i limiti fissati in materia di aiuti di Stato a
livello comunitario dal nuovo regime c.d. Temporary
Framework introdotto a livello UE a partire dall’anno scorso: ciò in
applicazione di una specifica disposizione introdotta nel frattempo in sede di
conversione del D.L. Sostegni n.
41/2021 ai fini del rispetto di tale condizione(3).
In particolare, in sede di domanda bisognerà
indicare in base a quali meccanismi comunitari e per quali importi si ricorre
al beneficio, utilizzando come alternative la sezione 3.1 e la sezione 3.12
del Quadro temporaneo europeo in materia di aiuti di Stato.
Rimandando alla circolare per un approfondimento puntuale
sulle condizioni, oltremodo stringenti, per chiedere l’esonero ai sensi della
sezione 3.12 (c.d. aiuti concessi alle imprese sotto forma di sostegno a costi
fissi non coperti), ci preme osservare che i vincoli posti dalla sezione 3.1 - gli stessi applicabili
all’esonero relativo al primo semestre 2020(4) - fanno,
come noto, emergere alcune problematiche sulle cantine sociali con codice ATECO 01 che il
MIPAF, con specifico parere dato all’Istituto richiamato in nota nella circolare,
considera produzione primaria.
A riguardo, confermiamo il prosieguo
delle interlocuzioni con il Ministero e FedAgriPesca al fine di chiarire questa
loro presa di posizione. Sono state predisposte note tecniche per il loro legislativo
che sta approfondendo il tema.
Nel rinviare per un dettaglio delle imprese appartenenti
alle filiere agricola, della pesca e dell’acquacoltura beneficiarie della
misura all’Allegato 3 del
provvedimento Ristori contenente l’elenco dei codici ATECO che ne rappresentano
l’ambito applicativo, l’INPS ribadisce che l’esonero è riconoscibile nei limiti
della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni di
aliquote e, comunque, fatta eccezione per l’esclusione di alcune voci
contributive che i datori di lavoro sono comunque chiamati a versare
(tra le quali, ad esempio, il contributo
dello 0,30% per la formazione continua destinato ai fondi interprofessionali o la
contribuzione al FIS).
Nel rimandare alla circolare per tutti gli altri
dettagli applicativi (es. controlli, codici autorizzativi e compilazione flussi
Uniemens), si ricorda che la fruizione dell’esonero è ovviamente subordinata
alla presenza di determinate condizioni: regolarità contributiva, assenza di
violazioni in materia di condizioni di lavoro e sugli altri obblighi di legge,
rispetto della contrattazione collettiva leader.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 45 del 14 giugno 2021 – prot. n. 2466.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 54 del 1 settembre 2021 - prot. n. 3336.
(3)
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 37 del 24 maggio 2021 –
prot. n. 2114.
(4) Nel dettaglio: i) 225 mila euro per le
imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
tra le quali come detto vi rientrano le
attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole
di cui alla legge 240/1984 – identificate con codice ATECO 01.21.00; ii) 270 mila euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell’acquacoltura; iii) 1,8 milioni di € per le attività
concernenti i restanti settori produttivi, tra cui – ribadisce INPS sempre in
nota - vanno ricomprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle
agricole e forestali.