ai centri di raccolta comunali e intercomunali.
Sono invece
esclusi dall’applicazione delle linee guida, gli impianti che rientrano
nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
I soggetti indicati, quindi, entro il 6 dicembre p.v.
devono trasmettere alla Prefettura competente il modulo Allegato
C2 al DPCM che dovrà essere firmato da tecnico abilitato iscritto al relativo
Ordine/Collegio e dal gestore dell’impianto.
La comunicazione, che è posta a carico, anche, come detto, dei centri
comunali di stoccaggio, integra l’adempimento di cui all’art. 26-bis della
legge 1° Dicembre 2018 n. 132 di redazione e presentazione del Piano di
Emergenza Interno (la cui scadenza era già fissata a marzo 2019 con validità
tre anni).
Con riferimento al contenuto del DPCM, più in
dettaglio, a seguito ai numerosi incendi che hanno interessato
interessano diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con
conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema locale di
protezione civile, le Linee Guida contengono le indicazioni per una procedura
da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire modalità
operative di intervento per la gestione di eventuali emergenze connesse ai
possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e
trattamento di rifiuti.
Le linee guida
sono strutturate in tre parti:
a) una parte
contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza
di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
b) una
metodologia speditiva per la realizzazione della pianificazione a livello
provinciale,
c) le schede contenenti dati relativi al
gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali
ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di
attuazione del Piano di emergenza esterna di competenza del Prefetto.