Circolari

Circ. n. 55/2020

CIG IN DEROGA COVID-19 - Decreto Interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 -Circolare Ministero del Lavoro n. 11 del 1° luglio 2020

Per disciplinare operativamente le nuove procedure introdotte con il D.L. Rilancio(1) relativamente alla CIG in deroga e in applicazione del rinvio ad apposito decreto attuativo (in oggetto), il decreto emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, stabilisce i profili da rispettare ai fini della presentazione delle domande (art. 1), della concessione ed erogazione dei trattamenti (art. 2), ricapitolando e ripartendo i limiti di spesa entro cui riconoscere le prestazioni (art. 3).

Fatta salva l’indicazione delle risorse finanziarie e la presenza di alcune precisazioni e conferme su aspetti che avevamo già immaginato (come ad esempio il pieno riconoscimento delle ulteriori 4 settimane di CIG in deroga per le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna disposte inizialmente) in realtà, sul fronte operativo, il provvedimento aggiunge poco, sistematizzando semmai in maniera più puntuale e organica norme già note – sia del D.L. 34/2020 ancora in fase di conversione sia del D.L. 52/2020(2) -  nonché una serie di istruzioni già diffuse dall’INPS nelle ultime settimane(3).

Analogamente, la circolare del Ministero del Lavoro n. 11, focalizzata esclusivamente sulla CIG in deroga ricostruisce opportunamente, sintetizzandola, tutta la disciplina sul tema che si è sviluppata in questi mesi sin dall’inizio dell’emergere del COVID, ma non contiene particolari e significative novità.

Nel merito, dalla lettura del decreto interministeriale, integrata con le precisazioni contenute nella circolare ministeriale, emerge e si conferma il seguente regime applicativo:

§  la CIG in deroga è concessa per complessive 18 settimane, tutte fruibili anche prima di settembre, con il meccanismo di concessione 9+5+4 già noto;

§  le domande per i trattamenti successivi alle prime 9 settimane andranno inviate direttamente all’INPS territorialmente competente e non più alle Regioni (al Ministero nel caso di imprese multilocalizzate):  pertanto, un datore di lavoro che abbia già avuto l’autorizzazione - non si richiede l’effettiva fruizione -  per tutte le prime 9 settimane potrà inoltrare direttamente all’Istituto la domanda per richiedere le seconde 5 settimane (resta inalterato quanto previsto per le Province di Trento e Bolzano che utilizzano i loro fondi di solidarietà territoriali);

§  diversamente, i datori di lavoro che non avessero ancora richiesto le prime 9 settimane di CIG in deroga alla Regione o al Ministero del Lavoro, dovranno farlo per poter poi accedere con richiesta all’INPS sul successivo periodo - nel caso delle imprese multilocalizzate in almeno 5 regioni il Ministero rimanda alla sua precedente circolare n. 8 dell’8 aprile 2020(4), riallegando i file Excel che i datori di lavoro dovranno trasmettere compilati insieme alla relativa domanda;

§  laddove fossero praticabili gli ulteriori periodi di CIG in deroga previsti originariamente ad inizio marzo per la zona rossa e per le 3 regioni maggiormente colpite dal COVID - Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - i datori di lavoro potranno presentare le domande di CIG in deroga direttamente all’INPS soltanto dopo aver completato anche tali periodi (nel caso delle 3 regioni si tratta come noto di 4 settimane aggiuntive);

§  dal 18 giugno u.s. richiesta di trattamento all’INPS da inoltrare entro 15 giorni dall’avvio della riduzione/sospensione dell’attività, con (possibile) anticipazione da parte dell’Istituto pari al 40% delle ore autorizzate entro i successivi 15 giorni (in sede di prima applicazione, per sospensioni/riduzioni iniziate prima del 18 giugno, tale termine è scaduto il 3 luglio) – ricordiamo che per CIG in deroga vige il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, con facoltà solo per imprese multilocalizzate di anticipare i trattamenti;

§  fatto salvo quanto specificato al precedente punto, in generale le istanze vanno presentate a pena di decadenza entro il mese successivo all’avvio della sospensione/riduzione, ammettendo comunque in sede di prima applicazione domande presentate entro il 17 luglio p.v., se tale termine risultasse posteriore rispetto alla data ricavabile dall’applicazione della regola generale;

§  si conferma il differimento al 15 luglio p.v. (anche in questo caso a pena di decadenza) quale scadenza generale entro cui inoltrare la domanda per sospensioni che abbiano avuto inizio entro il 30 aprile u.s;

§  è ribadita la possibilità per i datori di lavoro che avessero presentato una domanda sbagliata e che di conseguenza se la sono vista respinta, di ripresentarla correttamente entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore o comunque entro il 17 luglio p.v., anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente (INPS, Regione o Ministero);

§  è richiamato l’obbligo in capo al datore di lavoro di inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il versamento dell’integrazione salariale perentoriamente entro il mese successivo a quello in cui è collocata la sospensione/riduzione ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, ammettendo comunque in sede di prima applicazione l’invio degli stessi entro il 17 luglio p.v., se tale termine risultasse posteriore rispetto alla data ricavabile dall’applicazione della regola generale. Se l’impresa non provvede nei termini previsti appena descritti sarà a carico del datore di lavoro, in quanto inadempiente, il pagamento della prestazione e dei relativi oneri connessi – ricordiamo anche ai fini dell’anticipazione del 40% dei trattamenti la trasmissione dei dati necessari per il versamento delle somme spettanti viene richiesto in sede di domanda;

§  per tutte le domande, a prescindere dall’amministrazione competente, concessione dei trattamenti entro 15 giorni dalla loro presentazione.

Nel rimandare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti, ricordiamo sia il requisito dell’accordo sindacale richiesto ai datori di lavoro con oltre 5 dipendenti - aspetto su cui né il decreto né la circolare aggiungono qualcosa – sia l’applicazione della CIG in deroga unicamente ai lavoratori che alla data del 25 marzo risultavano alle dipendenze di un datore di lavoro privo del diritto di accedere alle prestazioni CIGO o FIS (quindi anche in forza ad un’impresa per cui risulta fruibile solo la CIGS). Nulla si dice espressamente nemmeno per i dipendenti di aziende del settore agricolo che non fruiscono di CISOA (es. OTD agricoli), ma per loro la conferma del trattamento di CIG in deroga risulta esplicitamente richiamato nel D.L. 34/2020.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 - prot. n. 1752.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49 del 17 giugno 2020 – prot. n. 1941.

(3) Cfr. nostre circolari n. 50 del 18 giugno 2020 – prot. n. 954 – e n. 52 del 30 giugno 2020 – prot. n. 2083.

(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 29 del 10 aprile 2020 – prot. n. 1313.