(DECRETO LEGGE
7 OTTOBRE 2020, N. 125:
PROROGA STATO
EMERGENZA DA COVID-19
AL 31 GENNAIO
2021)
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È stato pubblicato
in G.U. il Decreto legge 7 OTTOBRE
2020, n. 125 (ALL.1)
contenente ulteriori misure connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza da Covid-19, dichiarata il 31 gennaio 2020 (GU n. 248
del 07-10-2020).
Il decreto legge entra
in vigore l’8 ottobre 2020.
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Il provvedimento proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio
2021, le disposizioni già vigenti che prevedono la possibilità da parte
del Governo di adottare determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con
possibilità di modularne l'applicazione in aumento oppure in diminuzione
secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.
In attesa dell’adozione del nuovo dPCM contenente nuove misure
anti-contagio, è prorogata, altresì, dal
8 al 15 ottobre 2020, la vigenza del dPCM del 7 settembre 2020, in scadenza
il 7 ottobre 2020.
Nel frattempo, è stato introdotto
l’obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in
passato, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche
in tutti i luoghi all’aperto.
Fanno eccezione a tali
obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui, per le
caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono, in ogni caso, fatti
salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali.
Conseguentemente, nei luoghi
di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza, così come le
linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Restano esclusi da tali
obblighi:
-
i
bambini di età inferiore ai sei anni;
-
i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi
ultimi versino nella stessa incompatibilità;
-
i soggetti durante lo svolgimento
dell’attività sportiva.
Sono prorogate, sempre al 31 gennaio 2021, i termini di
tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono
susseguiti nei mesi scorsi e indicati in un elenco, allegato al decreto legge
n. 83/2020.
Per
l’esame dettagliato delle varie disposizioni oggetto di proroga, si allega una
tabella riepilogativa, aggiornata, con l’indicazione della fonte normativa e
della misura oggetto di proroga (ALL.2).
Il
decreto, rimodula anche il potere delle Regioni di introdurre misure
derogatorie rispetto a quelle di rilevanza nazionale, stabilendo la facoltà
delle stesse di adottare misure più restrittive in relazione ai dati relativi
all’andamento epidemiologico.
L’adozione,
invece, di misure ampliative, è subordinata alla previa “intesa” con il
Ministro della salute.
Sempre ai fini del
contenimento e del monitoraggio del contagio, previa valutazione d’impatto con
le norme europee in materia di protezione dei dati personali, si prevede
l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che
operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si
estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.
Prorogati, infine, al 31
ottobre 2020, i termini in materia di
cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga,
collegati all’emergenza Covid-19, per la cui disamina dettagliata si rinvia
alla Circolare del Servizio Sindacale in corso di divulgazione.