Circolari

Circ. n. 55/2020

DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125: MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIRAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER LA CONTINUITA’ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID, NONCHE’ PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020.

(DECRETO LEGGE  7 OTTOBRE 2020, N. 125:

PROROGA STATO EMERGENZA DA COVID-19

AL 31 GENNAIO 2021)

 

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È stato pubblicato in G.U. il  Decreto legge  7 OTTOBRE 2020, n. 125 (ALL.1) contenente ulteriori misure connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza da Covid-19, dichiarata il 31 gennaio 2020 (GU n. 248 del 07-10-2020).

Il decreto legge entra in vigore l’8 ottobre 2020.

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Il provvedimento proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, le disposizioni già vigenti che prevedono la possibilità da parte del Governo di adottare determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.

In attesa dell’adozione del nuovo dPCM contenente nuove misure anti-contagio, è prorogata, altresì,  dal 8 al 15 ottobre 2020, la vigenza del dPCM del 7 settembre 2020, in scadenza il 7 ottobre 2020.

Nel frattempo, è stato introdotto l’obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.

Fanno eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Conseguentemente, nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza, così come le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Restano esclusi da tali obblighi:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;

  •  i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;

  •  i soggetti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

 

Sono prorogate, sempre al 31 gennaio 2021, i termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi e indicati in un elenco, allegato al decreto legge n. 83/2020.

Per l’esame dettagliato delle varie disposizioni oggetto di proroga, si allega una tabella riepilogativa, aggiornata, con l’indicazione della fonte normativa e della misura oggetto di proroga (ALL.2).

 

Il decreto, rimodula anche il potere delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle di rilevanza nazionale, stabilendo la facoltà delle stesse di adottare misure più restrittive in relazione ai dati relativi all’andamento epidemiologico.

L’adozione, invece, di misure ampliative, è subordinata alla previa “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento e del monitoraggio del contagio, previa valutazione d’impatto con le norme europee in materia di protezione dei dati personali, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Prorogati, infine, al 31 ottobre 2020, i termini  in materia di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, collegati all’emergenza Covid-19, per la cui disamina dettagliata si rinvia alla Circolare del Servizio Sindacale in corso di divulgazione.