Circolari

Circ. n. 55/2015

Messaggio INPS n. 6533 del 23 ottobre 2015 DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO:bonus occupazione legge stabilità 2015 e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 legge 67/1988.

Con il messaggio in oggetto l’INPS offre alcune delucidazioni in merito alla fruizione di incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, che abbiano effettuato NUOVE ASSUNZIONI nell’anno 2015.

Le indicazioni interessano anche le cooperative e riguardano, in particolare, la praticabilità da un lato del bonus occupazione introdotto dalla legge di stabilità 2015(1), e dall’altro delle riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della legge 67/1988.

Tutto nasce da una formulazione del Legislatore che, nella legge n. 190/2014 (stabilità 2015), ha precisato che l’incentivo occupazionale introdotto NON SI CUMULA CON ALTRI ESONERI/RIDUZIONI CONTRIBUTIVE GIÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA.

L’INPS, a fronte del parere fornito dal Ministero del Lavoro (DG per le Politiche Previdenziali e Assicurative), anch’esso allegato chiarisce che, per le assunzioni effettuate nel 2015 da datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, non sarà possibile applicare in maniera cumulata i due meccanismi di incentivazione, prevalendo quelli previsti dall’art. 9 della legge 67/1988.

 

La declinazione pratica di questo principio consiste nell’applicazione:

  • per le giornate lavorate in zona ordinaria del bonus stabilità 2015;

  • per le giornate lavorate in zone montane/svantaggiate delle riduzioni contributive di cui all’art. 9 della legge 67/1988.

L’INPS procederà ad applicare tale criterio da qui in avanti e contestualmente a ricalcolare i contributi relativi al I trimestre 2015.

Risulta opportuno approfondire e mettere a confronto gli elementi portanti dei due sistemi di incentivazione visto che, lo stesso Ministero del Lavoro nel suo parere, richiama alcuni vantaggi applicativi legati alle riduzioni di cui all’art. 9 della legge 67/1988, la cui prevalenza dipende dal loro carattere di disciplina speciale.

Riduzioni contributive zone montane e svantaggiate

Per la zona montana la riduzione è pari al 75% e si paga il 25% della contribuzione, mentre per la zona svantaggiata, a fronte di una riduzione pari al 68%, si paga il 32%.

Tali riduzioni sono strutturali, senza quindi il bisogno di essere prorogate o confermate ogni anno, non hanno dotazioni finanziarie massime o tetti di utilizzo, si applicano sia ai contributi INPS che ai premi INAIL, spettano con riferimento a tutto il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato (operai, impiegati e dirigenti) e non sono soggette a particolari vincoli per la loro fruizione.

Bonus occupazione legge stabilità 2015

Questo incentivo è riconosciuto a quei datori di lavoro che nell’anno 2015 abbiano assunto/stabilizzato a tempo indeterminato soggetti che nei 6 mesi precedenti non risultano aver lavorato con contratto a tempo indeterminato. Non si tratta quindi di una misura strutturale, sebbene il Governo l’ha riproposta nella prossima legge di stabilità seppur in una versione rivisitata e ridotta nell’entità.

Il meccanismo di incentivazione per il 2015 prevede un esonero contributivo - premi INAIL esclusi - per la durata di 3 anni e per un ammontare massimo di 8.060 € annui. Inoltre, nel caso di operai agricoli, si fruisce del bonus solo presentando apposita domanda e nel limite delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione della stessa (vincolo che non vale per impiegati, quadri e dirigenti).  Le risorse stanziate sono: 2 milioni nel 2015, 15 milioni nel 2016, 15 milioni nel 2017, 11 milioni nel 2018 e 2 milioni nel 2019. Un ulteriore requisito richiesto per la fruizione del bonus in presenza di operai agricoli è che gli stessi nel 2014 non siano stati occupati a tempo indeterminato né a tempo determinato per almeno 250 giornate.

In aggiunta a queste considerazioni, preme sottolineare che l’orientamento dell’INPS e del Ministero del Lavoro potrebbe comunque permettere ai datori di lavoro, laddove ne ricorrano le condizioni, di utilizzare interamente anche il bonus stabilità 2015, nella misura in cui le giornate lavorate in zona ordinaria siano sufficienti per ammortizzare l’ammontare annuo (8.060 €.) di incentivazione prevista.

In questo senso si avrebbe un cumulo dei due meccanismi di incentivazione, sebbene praticati l’uno per le sole giornate lavorate in zona ordinaria, l’altro per le sole giornate lavorate - dal medesimo lavoratore - in zona montana/svantaggiata.

Inoltre, ricordiamo che sono legittimate alla fruizione delle riduzioni contributive di cui all’art. 9 della legge 67/1988 anche le cooperative agricole e i consorzi che, pur non operando in zone di montagna o svantaggiate, trasformano il prodotto coltivato o allevato in dette aree.

Ciò, come noto, avviene in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in tali aree e successivamente conferito, applicando specifiche regole e procedure da tempo fornite da INPS e INAIL.

Si rimanda ai documenti allegati per ulteriori approfondimenti.


















(1) Nostre circolari n. 1 e n. 4 rispettivamente del 7 gennaio 2015 prot. n. 5 e del 2 febbraio 2015 prot. n. 471.