Con il messaggio in oggetto l’INPS offre
alcune delucidazioni in merito alla fruizione di incentivi e
agevolazioni per i datori di lavoro del
settore agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole
svantaggiate, che abbiano effettuato NUOVE ASSUNZIONI nell’anno 2015.
Le indicazioni interessano anche le
cooperative e riguardano, in particolare, la praticabilità da un lato del bonus occupazione introdotto dalla legge di stabilità 2015(1), e dall’altro delle riduzioni contributive per zone montane e
svantaggiate di cui all’art. 9 della legge 67/1988.
Tutto nasce da una formulazione del Legislatore
che, nella legge n. 190/2014 (stabilità 2015), ha precisato che l’incentivo
occupazionale introdotto NON SI CUMULA
CON ALTRI ESONERI/RIDUZIONI CONTRIBUTIVE GIÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA.
L’INPS, a fronte del parere fornito dal Ministero del Lavoro (DG per le Politiche
Previdenziali e Assicurative), anch’esso allegato chiarisce che, per le assunzioni effettuate nel 2015 da
datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole
svantaggiate, non sarà possibile
applicare in maniera cumulata i due meccanismi di incentivazione, prevalendo
quelli previsti dall’art. 9 della legge 67/1988.
La declinazione
pratica di questo principio consiste nell’applicazione:
L’INPS procederà ad applicare tale criterio da qui in avanti
e contestualmente a ricalcolare i contributi
relativi al I trimestre 2015.
Risulta opportuno
approfondire e mettere a confronto gli elementi portanti dei due sistemi di
incentivazione visto che, lo stesso Ministero del Lavoro nel suo parere,
richiama alcuni vantaggi applicativi legati alle riduzioni di cui all’art. 9 della legge 67/1988, la cui prevalenza dipende dal loro carattere di
disciplina speciale.
Riduzioni contributive zone montane e
svantaggiate
Per la zona montana
la riduzione è pari al 75% e si paga il 25% della contribuzione, mentre per la
zona svantaggiata, a fronte di una riduzione pari al 68%, si paga il 32%.
Tali riduzioni sono
strutturali, senza quindi il bisogno di essere prorogate o confermate ogni
anno, non hanno dotazioni finanziarie massime o tetti di utilizzo, si applicano
sia ai contributi INPS che ai premi INAIL, spettano con riferimento a tutto il
personale dipendente a tempo determinato e indeterminato (operai, impiegati e
dirigenti) e non sono soggette a particolari vincoli per la loro fruizione.
Bonus occupazione legge stabilità 2015
Questo incentivo è riconosciuto
a quei datori di lavoro che nell’anno 2015 abbiano assunto/stabilizzato a tempo
indeterminato soggetti che nei 6 mesi precedenti non risultano aver lavorato
con contratto a tempo indeterminato. Non si tratta quindi di una misura
strutturale, sebbene il Governo l’ha riproposta nella prossima legge di
stabilità seppur in una versione rivisitata e ridotta nell’entità.
Il meccanismo di
incentivazione per il 2015 prevede un esonero contributivo - premi INAIL
esclusi - per la durata di 3 anni e per un ammontare massimo di 8.060 € annui.
Inoltre, nel caso di operai agricoli, si fruisce del bonus solo
presentando apposita domanda e nel limite delle risorse disponibili in base
all’ordine cronologico di presentazione della stessa (vincolo che non vale per
impiegati, quadri e dirigenti). Le
risorse stanziate sono: 2 milioni nel 2015, 15 milioni nel 2016, 15 milioni nel
2017, 11 milioni nel 2018 e 2 milioni nel 2019. Un ulteriore requisito
richiesto per la fruizione del bonus in presenza di operai agricoli è che gli
stessi nel 2014 non siano stati occupati a tempo indeterminato né a tempo
determinato per almeno 250 giornate.
In aggiunta a queste
considerazioni, preme sottolineare che l’orientamento dell’INPS e del Ministero
del Lavoro potrebbe comunque permettere
ai datori di lavoro, laddove ne ricorrano le condizioni, di utilizzare
interamente anche il bonus stabilità 2015, nella misura in cui le giornate
lavorate in zona ordinaria siano sufficienti per ammortizzare l’ammontare annuo
(8.060 €.) di incentivazione prevista.
In questo senso si
avrebbe un cumulo dei due meccanismi di incentivazione, sebbene praticati l’uno
per le sole giornate lavorate in zona ordinaria, l’altro per le sole giornate
lavorate - dal medesimo lavoratore - in zona montana/svantaggiata.
Inoltre, ricordiamo che sono legittimate alla
fruizione delle riduzioni contributive di cui all’art. 9 della legge 67/1988
anche le cooperative agricole e i consorzi che, pur non operando in zone di
montagna o svantaggiate, trasformano il prodotto coltivato o allevato in dette
aree.
Ciò, come noto, avviene
in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai
propri soci in tali aree e successivamente conferito, applicando specifiche
regole e procedure da tempo fornite da INPS e INAIL.
Si rimanda ai
documenti allegati per ulteriori approfondimenti.
(1) Nostre circolari
n. 1 e n. 4 rispettivamente del 7 gennaio 2015 prot. n. 5 e del 2 febbraio 2015
prot. n. 471.