Circolari

Circ. n. 54/2022

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI PROFILI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

A distanza di alcuni mesi dal messaggio INPS n. 637 del 9 febbraio 2022(1), con cui era stato comunicato ai datori di lavoro interessati dalla riforma degli ammortizzatori sociali di attenersi – fino a nuove indicazioni – per gli aspetti contributivi alle disposizioni amministrative in uso nel 2021, commentiamo l’emanazione di nuove istruzioni con cui l’Istituto ricapitola il quadro attualmente in vigore, stabilendo contestualmente:

 

  1. l’adeguamento alle nuove aliquote contributive previste dalla legge di Bilancio 2022(2) e in vigore dal 1° gennaio u.s. a partire dai flussi Uniemens di competenza del mese di LUGLIO 2022 (in realtà la circolare emanata in prima battuta indicava la competenza del mese di giugno, ma è stato il successivo messaggio a precisare la decorrenza spostata di un mese);
  2. l’indicazione e la corresponsione degli arretrati riconducibili all’applicazione di tali nuove aliquote nei flussi Uniemens fino a quello di competenza del mese di SETTEMBRE 2022.

Rispetto a queste tempistiche fanno eccezione i datori di lavoro del SETTORE PESCA per i quali vale la novità della CISOA, anch’essa introdotta con l’ultima legge di bilancio, ma in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale sui criteri di accesso e riconoscimento di questo strumento rimangono per loro validi gli obblighi contributivi ante-riforma (una successiva circolare illustrerà le relative indicazioni, sebbene come vedremo di seguito l’INPS già in questa sede fornisca alcune  precisazioni).

Ciò detto, l’INPS ripercorre puntualmente i profili contributivi più importanti, compresa l’estensione degli ammortizzatori e della relativa contribuzione anche per tutti gli apprendisti (di qualsiasi livello) e ai lavoratori a domicilio, restando esclusi come in passato - ricorda INPS - i dirigenti, che tuttavia andranno conteggiati ai fini del calcolo della forza aziendale.

Altri chiarimenti riguardano proprio le modalità di calcolo dell’organico aziendale, da cui come noto può derivare il ricorrere o meno di determinate tipologie di ammortizzatori sociali piuttosto che l’applicazione di aliquote differenti, con:

  • l’indicazione di conteggiare i lavoratori denunciati su più matricole aziendali, laddove le stesse siano riconducibili al medesimo datore di lavoro, nel caso di posizioni contributive di per sé prive per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale (escludendo dal computo i lavoratori delle matricole per le quali già prima del 2022 era rinvenibile un fondo di solidarietà bilaterale);
  • regole specifiche in presenza di lavoratori assunti in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete.

In merito alla CIGO, ribadito che nessun cambiamento è intervento rispetto alla contribuzione ordinaria, l’INPS riporta le aliquote già in uso ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 148/2012, ricordando come ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 869/1947(3) – tuttora in vigore – restino escluse da questo istituto (così come dalla CIGS) specifiche realtà quali le imprese di spettacoli, gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale nonché le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili (datori di lavoro coperti invece dal FIS e quindi obbligati al versamento di tale contribuzione).

Sulla CIGS - richiamata quale principale novità introdotta dalla riforma la sua estensione in via generale a tutte le imprese con più di 15 dipendenti non associabili a fondi di solidarietà bilaterale, ma anche se rientranti nel FIS, fermo restando l’esclusione appena richiamata al paragrafo precedente - l’INPS evidenzia come vi rientrino anche i datori di lavoro titolari di farmacie con oltre 15 dipendenti (non essendo destinatari della CIGO né tutelati da fondi di solidarietà bilaterali).

In relazione al FIS, la circolare INPS si sofferma sulla rideterminazione del suo campo di applicazione in vigore dal 2022 - essendo ora lo strumento esteso a tutti i datori di lavoro non coperti da CIGO (in passato senza CIGO o CIGS), compresi anche quelli fino a 5 addetti (prima esclusi) – il che significa un inevitabile allargamento della platea di realtà tenute al versamento della contribuzione, scaglionata come noto in base alla dimensione di impresa.

Rispetto alla CISOA e più in particolare all’estensione dal 1 gennaio 2022 di questo strumento, tranne che in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, a tutti i lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, l’INPS rimanda per gli aspetti contributivi a una successiva circolare, nelle more dell’emanazione del decreto attuativo che renda agibile questo istituto, motivo per cui rimangono per ora validi gli obblighi contributivi ante-riforma.

Ricordiamo tuttavia che nel suo precedente messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, l’INPS abbia già indicato nella misura pari ad un’aliquota dell’1,5% la contribuzione CISOA a versare (in mancanza di espressa previsione normativa, la stessa applicabile agli operai agricoli a tempo indeterminato).

Ciò detto, nelle istruzioni ora emanate l’Istituto precisa che i lavoratori della pesca interessati da tale estensione siano esclusivamente:

  • i marittimi disciplinati dall’art. 115 e ss. del Codice della Navigazione, imbarcati in qualità di membri degli equipaggi, escludendo coloro che, sebbene assunti a tempo indeterminato, risultano imbarcati per lo svolgimento di attività non riconducibili al governo stesso delle navi da pesca (es. tecnici che eseguono a bordo interventi di manutenzione delle attrezzature o occupati nelle fasi di manipolazione e conservazione del pescato, etc.);
  • i soci delle cooperative della pesca di cui alla legge n. 250/1958 che abbiano instaurato con la cooperativa, ai sensi della legge n. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo/parasubordinato, venendo esclusi altresì i soci imprenditori di cooperative della pesca (cooperative di servizi) che sebbene rientranti nel regime previdenziale ex lege n. 250/1958 non risultano aver stipulato con la cooperativa alcun rapporto di lavoro;
  • gli armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave gestita dai medesimi per i quali ai sensi dell’art. 12 della legge n. 413/1984 trova applicazione, limitatamente al periodo di imbarco, il regime previdenziale dei marittimi previsto nell’ambito dello stesso provvedimento.

Ulteriori indicazioni di rilievo riguardano i fondi di solidarietà bilaterali – per i quali come noto valgono regole specifiche – nonché il versamento delle contribuzioni addizionali, modificate anch’esse nell’ambito del processo di riforma, e che ricorrono laddove si utilizzi concretamente l’integrazione salariale.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 15 del 10 febbraio 2022 – prot. n. 608.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 2 del 7 gennaio 2022 – prot. n. 38.

(3) Tale disposizione esclude specifiche tipologie di imprese dall’applicazione delle norme sull’“integrazione dei guadagni” degli operai dell’industria, determinando pertanto la non applicazione per loro della CIGO e della CIGS.