Facendo seguito ai nostri
precedenti in materia(1) segnaliamo che con la circolare in oggetto l’INPS ha
annunciato la pubblicazione del nuovo
Modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020”
che i datori di lavoro interessati devono ora utilizzare per inviare
ENTRO IL 30
SETTEMBRE 2021
la domanda
di esonero contributivo nel settore agricolo riconducibile al primo semestre
2020.
Si ricorderà che, nei mesi scorsi, l’INPS aveva
provveduto a sospendere il modulo previgente stante la necessità di risolvere
alcune criticità legate alla procedura di autorizzazione e ad alcune anomalie
presenti negli archivi centralizzati dell’Istituto.
Infatti, nel nuovo modulo, le imprese potranno
modificare l’importo precompilato risultante dagli archivi INPS relativamente
alla contribuzione agricola unificata di competenza del periodo gennaio-giugno
2020.
Le domande
già inviate utilizzando il vecchio modulo restano comunque valide e non c’è
necessità di presentare una nuova istanza, a meno che non si voglia modificare
l’importo richiesto (solo in questo
caso, attraverso una specifica funzione, si dovrà annullare la precedente
domanda presentandone una nuova).
Nel nuovo modulo di domanda le imprese dovranno inoltre
auto-dichiarare di non superare i limiti
fissati in materia di aiuti di Stato a livello comunitario dal nuovo regime
c.d. Temporary Framework introdotto a
livello UE a partire dall’anno scorso: ciò in applicazione di una specifica
disposizione introdotta nel frattempo in sede di conversione del D.L. Sostegni n. 41/2021 ai fini del rispetto
di tale condizione(2).
Dobbiamo segnale un problema rispetto alle cantine
sociali con codice 01 che il Ministero dell’agricoltura con specifico parere
dato all’Istituto, ha considerato produzione primaria.
Sono in corso interlocuzioni con lo stesso
Ministero e FedAgriPesca al fine di chiarire questa loro presa di posizione
che, ci auguriamo, arrivino tempestivamente viste la scadenza della procedura.
Nel ricordare come la misura disciplinata
originariamente con il D.L. Rilancio n.
34/2020 consista in un esonero contributivo (premi INAIL da pagare)
riconducibile al 1 semestre 2020 in favore di alcuni comparti dell’agricoltura
e della pesca in crisi - agrituristico, apistico,
brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, allevamento, ippicoltura,
pesca e acquacoltura – rammentiamo che il beneficio sarà riconosciuto da INPS nel
limite di spesa stanziata (circa 478 milioni) con una sua eventuale riduzione in
misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari nel caso si superasse
tale soglia.
Operativamente, scaduto il nuovo termine fissato per
la presentazione delle domande, l’INPS verificherà la sufficienza delle
risorse e in caso di riduzione del
beneficio comunicherà tramite PEC a ciascun datore di lavoro l’importo
autorizzato in via definitiva.
Considerato che i versamenti contributivi riferiti al
periodi oggetto dell'esonero scaduti e non versati risultano sospesi per i
destinatari dell’agevolazione fino all’esame delle domande, i datori di
lavoro provvederanno entro i successivi 30 giorni a versare le quote
contributive che non risultassero esonerate.
Ciò avverrà analogamente
anche nel caso in cui parte della contribuzione fosse dovuta perché superiore ai
limiti di aiuti di Stato ammessi a livello UE qui richiamati:
-
225
mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli, tra le quali come detto vi rientrano le attività delle aziende produttrici di vino
– comprese le cooperative agricole di cui alla legge 240/1984 – identificate con codice ATECO 01.21.00 (precisazione
fornita da INPS a seguito di parere reso dal MIPAF nel mese di giugno);
-
270
mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
-
1,8
milioni di € per le attività concernenti i restanti settori produttivi, tra
cui – precisa INPS - vanno ricomprese le attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività
connesse a quelle agricole e forestali.
Nel rimandare alla circolare INPS per tutti gli altri
dettagli applicativi (es. attività di controllo e di eventuale
recupero/riduzione dell’importo fruito), rimaniamo a disposizione per qualsiasi
eventuale ulteriore chiarimento.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 31 del 10 maggio 2021 – prot. n. 1972.
(2) Circolare
Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 37 del 24 maggio 2021 – prot. n. 2114.