Circolari

Circ. n. 54/2021

ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE PRIMO SEMESTRE 2020: NUOVO MODULO E NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Facendo seguito ai nostri precedenti in materia(1) segnaliamo che con la circolare in oggetto l’INPS ha annunciato la pubblicazione del nuovo Modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020 che i datori di lavoro interessati devono ora utilizzare per inviare

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

la domanda di esonero contributivo nel settore agricolo riconducibile al primo semestre 2020.

Si ricorderà che, nei mesi scorsi, l’INPS aveva provveduto a sospendere il modulo previgente stante la necessità di risolvere alcune criticità legate alla procedura di autorizzazione e ad alcune anomalie presenti negli archivi centralizzati dell’Istituto.

Infatti, nel nuovo modulo, le imprese potranno modificare l’importo precompilato risultante dagli archivi INPS relativamente alla contribuzione agricola unificata di competenza del periodo gennaio-giugno 2020.

Le domande già inviate utilizzando il vecchio modulo restano comunque valide e non c’è necessità di presentare una nuova istanza, a meno che non si voglia modificare l’importo richiesto (solo in questo caso, attraverso una specifica funzione, si dovrà annullare la precedente domanda presentandone una nuova).

Nel nuovo modulo di domanda le imprese dovranno inoltre auto-dichiarare di non superare i limiti fissati in materia di aiuti di Stato a livello comunitario dal nuovo regime c.d. Temporary Framework introdotto a livello UE a partire dall’anno scorso: ciò in applicazione di una specifica disposizione introdotta nel frattempo in sede di conversione del D.L. Sostegni n. 41/2021 ai fini del rispetto di tale condizione(2).

Dobbiamo segnale un problema rispetto alle cantine sociali con codice 01 che il Ministero dell’agricoltura con specifico parere dato all’Istituto, ha considerato produzione primaria.

Sono in corso interlocuzioni con lo stesso Ministero e FedAgriPesca al fine di chiarire questa loro presa di posizione che, ci auguriamo, arrivino tempestivamente viste la scadenza della procedura.

Nel ricordare come la misura disciplinata originariamente con il D.L. Rilancio n. 34/2020 consista in un esonero contributivo (premi INAIL da pagare) riconducibile al 1 semestre 2020 in favore di alcuni comparti dell’agricoltura e della pesca in crisi - agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura – rammentiamo che il beneficio sarà riconosciuto da INPS nel limite di spesa stanziata (circa 478 milioni) con una sua eventuale riduzione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari nel caso si superasse tale soglia.

Operativamente, scaduto il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande, l’INPS verificherà la sufficienza delle risorse e in caso di riduzione del beneficio comunicherà tramite PEC a ciascun datore di lavoro l’importo autorizzato in via definitiva.

Considerato che i versamenti contributivi riferiti al periodi oggetto dell'esonero scaduti e non versati risultano sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino all’esame delle domande, i datori di lavoro provvederanno entro i successivi 30 giorni a versare le quote contributive che non risultassero esonerate.

Ciò avverrà analogamente anche nel caso in cui parte della contribuzione fosse dovuta perché superiore ai limiti di aiuti di Stato ammessi a livello UE qui richiamati:

  • 225 mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, tra le quali come detto vi rientrano  le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole di cui alla legge 240/1984 – identificate con codice ATECO 01.21.00 (precisazione fornita da INPS a seguito di parere reso dal MIPAF nel mese di giugno);

  • 270 mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

  • 1,8 milioni di € per le attività concernenti i restanti settori produttivi, tra cui – precisa INPS - vanno ricomprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle agricole e forestali.

Nel rimandare alla circolare INPS per tutti gli altri dettagli applicativi (es. attività di controllo e di eventuale recupero/riduzione dell’importo fruito), rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.










(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 31 del 10 maggio 2021 – prot. n. 1972.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 37 del 24 maggio 2021 – prot. n. 2114.