Circolari

Circ. n. 54/2021

Canone unico patrimoniale (art.1, comma 831 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – Chiarimento Dipartimento Ministero dell’economia e delle finanze su esonero cooperative di utenza

venerdì 26 novembre 2021

Con molta soddisfazione, si comunica che a seguito di richiesta formulata da Confcooperative (rif. nota n. 3811 del 5 ottobre 2021) il Ministero delle finanze ha fornito un importante chiarimento sul canone patrimoniale di cui al comma 831 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 chiarendo definitivamente che non sussistono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019 per l’applicazione del canone patrimoniale in capo alle cooperative di utenza (parere in allegato).

Al riguardo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (cfr. art. 1, comma 848, L. 30 dicembre 2020, n. 178), è stato modificato l’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Tale disposizione, in particolare, interviene sulla disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modificando le modalità di calcolo e di pagamento del predetto canone sulle occupazioni permanenti nel territorio comunale con cavi e condutture realizzate da imprese fornitrici di servizi pubblici essenziali (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete).  

In merito, la previgente disposizione poneva il pagamento del canone unico a carico del titolare dell’atto di concessione per l’occupazione del suolo pubblico anche per conto delle diverse società utilizzatrici delle infrastrutture di reti, salvo diritto di rivalsa. La modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 comporta che l’obbligo di pagamento del canone unico è a carico rispettivamente dell’impresa titolare della concessione per l’occupazione, nonché dei soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.  La norma, nella versione attuale, prevede che ciascuna impresa sia tenuta a corrispondere il canone in ragione delle rispettive utenze moltiplicate per una apposita tabella tariffaria, differenziata in relazione al numero di abitanti, rimanendo fermo il pagamento di un canone minimo di 800 euro per ciascun Comune.

Tale disposizione non è stata correttamente interpretata da parte di alcuni Comuni che hanno richiesto il pagamento anche a soggetti (quali le cooperative di utenza) che esercitano mera attività di acquisto e vendita dell’energia, senza essere titolari della rete di distribuzione o utilizzatori (in concreto) della stessa.

Al fine di prevenire interpretazioni difformi sul territorio o richieste infondate da parte degli enti locali Confcooperative ha quindi richiesto ai competenti uffici del Ministero delle finanze un chiarimento interpretativo al fine di precisare che i soggetti indicati non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla norma di occupazione di suolo pubblico, né in via diretta, né in via mediata e che, quindi, non sono tenuti al pagamento del canone.

Con il parere allegato risulta quindi definitivamente chiarito che “le cooperative di utenza non utilizzano direttamente o indirettamente le infrastrutture, né appaiono titolari della gestione dei cavi e delle condutture in base a un titolo giuridico idoneo, ma si limitano a stipulare con il soggetto titolare della concessione per l’occupazione di suolo pubblico un contratto per un’attività svolta esclusivamente da quest’ultimo. Pertanto si può concludere che non sussistono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019 per l’applicazione del canone patrimoniale in capo alle cooperative stesse.”