Con
molta soddisfazione, si comunica che a seguito di richiesta formulata da
Confcooperative (rif. nota n. 3811 del 5 ottobre 2021) il Ministero delle
finanze ha fornito un importante chiarimento sul canone patrimoniale di cui al
comma 831 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 chiarendo
definitivamente che
non sussistono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 831, della legge n. 160
del 2019 per l’applicazione del canone patrimoniale in capo alle cooperative di utenza
(parere in allegato).
Al
riguardo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (cfr.
art. 1, comma 848, L. 30 dicembre 2020, n. 178), è stato modificato l’articolo
1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Tale disposizione, in
particolare, interviene sulla disciplina del canone unico patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modificando le modalità
di calcolo e di pagamento del predetto canone sulle occupazioni permanenti nel
territorio comunale con cavi e condutture realizzate da imprese fornitrici di
servizi pubblici essenziali (quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e
di altri servizi a rete).
In
merito, la previgente disposizione poneva il pagamento del canone unico a
carico del titolare dell’atto di concessione per l’occupazione del suolo
pubblico anche per conto delle diverse società utilizzatrici delle
infrastrutture di reti, salvo diritto di rivalsa. La modifica apportata dalla
Legge di Bilancio 2021 comporta che l’obbligo di pagamento del canone unico è a
carico rispettivamente dell’impresa titolare della concessione per
l’occupazione, nonché dei soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso
l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della
concessione. La norma, nella versione
attuale, prevede che ciascuna impresa sia tenuta a corrispondere il canone in
ragione delle rispettive utenze moltiplicate per una apposita tabella
tariffaria, differenziata in relazione al numero di abitanti, rimanendo fermo
il pagamento di un canone minimo di 800 euro per ciascun Comune.
Tale
disposizione non è stata correttamente interpretata da parte di alcuni Comuni
che hanno richiesto il pagamento anche a soggetti (quali le cooperative di
utenza) che esercitano mera attività di acquisto e vendita dell’energia, senza
essere titolari della rete di distribuzione o utilizzatori (in concreto) della
stessa.
Al
fine di prevenire interpretazioni difformi sul territorio o richieste infondate
da parte degli enti locali Confcooperative ha quindi richiesto ai competenti
uffici del Ministero delle finanze un chiarimento interpretativo al fine di
precisare che i soggetti indicati non rientrano nella fattispecie disciplinata
dalla norma di occupazione di suolo pubblico, né in via diretta, né in via
mediata e che, quindi, non sono tenuti al pagamento del canone.
Con
il parere allegato risulta quindi definitivamente chiarito che “le cooperative
di utenza non utilizzano direttamente o indirettamente le infrastrutture, né
appaiono titolari della gestione dei cavi e delle condutture in base a un
titolo giuridico idoneo, ma si limitano a stipulare con il soggetto titolare
della concessione per l’occupazione di suolo pubblico un contratto per
un’attività svolta esclusivamente da quest’ultimo. Pertanto si può concludere
che non sussistono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 831, della legge n.
160 del 2019 per l’applicazione del canone patrimoniale in capo alle
cooperative stesse.”