Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione sullo stesso tema(1), riteniamo importante segnalare il messaggio INPS in oggetto - non pubblicato sul sito istituzionale - con cui si risolve positivamente e definitivamente una criticità in merito alla legittima sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020, anche da parte delle cooperative sociali.
Si tratta di un risultato significativo raggiunto grazie alla sollecitazione di Confcooperative e alla nostra costante interlocuzione con l’Istituto.
Infatti, a seguito del parere conforme del Ministero del Lavoro, nonché in forza di un analogo orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS chiarisce che tale sospensione spetta anche alle COOPERATIVE SOCIALI, in quanto ONLUS di diritto e indipendentemente dalla loro iscrizione al Registro delle Onlus.
Le cooperative sociali rientrano tra i soggetti beneficiari della sospensione e risultano comunque iscritte all’Albo delle Cooperative detenuto dal MISE, fatto salvo che nel caso dei Consorzi di cui all’art. 8 della legge 381/1991 la qualificazione di Onlus e la conseguente sospensione di adempimenti e versamenti avviene solo se gli stessi sono formati al 100% da cooperative sociali.
Si ricorderà come l’INPS (messaggio n. 1837 del 2 maggio 2020), alla luce di alcune difficoltà ad interagire con l’anagrafe delle ONLUS gestita dall’Agenzia delle Entrate e in virtù della mancata attuazione per ora del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del Dlgs. 117/2017, aveva comunque consentito alle cooperative sociali prive dell’attribuzione del codice dovuto (“7L”) di auto-dichiarare alla sede INPS competente la loro legittima condizione.
Ma questo accorgimento indicato dall’INPS rappresentava un parziale risultato, in presenza del quale abbiamo sollecitato l’Istituto per una risoluzione definitiva di questa problematica che ora viene superata.
Come da noi già a suo tempo affermato, infatti, l’articolo 61, comma 2, lettera t) del DL 18/2020 che ha introdotto la sospensione - ricalcando pedissequamente la disposizione di cui all’art. 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 in materia di terzo settore(2) – doveva trovare necessariamente applicazione senza alcun dubbio anche alle cooperative sociali.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 39 del 5 maggio 2020 - prot. n. 1606.
(2) “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117”.
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