Revoca dell’organo di controllo e del
revisore legale dei conti per SOPRAGGIUNTA INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI NOMINA
(MiSE – Parere)
È pervenuta una risposta della
Direzione generale del MiSE (all. 1) ad un quesito posto dall’Alleanza
delle Cooperative (all. 2) riguardante la possibilità, per le
cooperative e per le s.r.l., di revocare il revisore legale ovvero l’organo
di controllo nominato in forza di un obbligo di legge successivamente venuto
meno.
L’occasione è stata fornita
dall’abbassamento dei parametri di cui all’art. 2477, c.c., superati i quali
sorge l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore[1];
abbassamento a suo tempo disposto dal nuovo Codice della crisi d’impresa
(vedi da ultimo Circolare del Servizio
legislativo n. 48/2020).
Ebbene, come noto, i termini entro i
quali le imprese interessate avevano l’obbligo di rispettare le relative
disposizioni sono stati oggetto di ripetuti rinvii:
-
essendo stata la prima scadenza fissata
al 16 dicembre 2019 (art. 379, comma 3, d.lgs 14/2019, con i due
esercizi antecedenti da osservare il 2017 e il 2018);
-
successivamente prorogata e fissata alla data
di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 (art. 8, comma
6-sexies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, con i due esercizi antecedenti da
osservare il 2018 e il 2019);
-
infine nuovamente posticipata alla data di
approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 (art. 51-bis del d.l.
34/2020).
Ora, anche in considerazione della
disparità di trattamento determinatasi a danno delle imprese che avevano
tempestivamente proceduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore,
l’Alleanza aveva posto un quesito sulla possibilità di revoca in tali casi.
Ebbene, accogliendo
le proposte interpretative dell’Alleanza, la Direzione generale del
MiSE ha diramato un parere secondo il quale:
-
la sopravvenuta insussistenza
dell'obbligo di revisione legale – perché l’entrata in vigore dell’obbligo è
stata ad esempio posticipata, come nella specie – costituisce “giusta
causa di revoca dall'incarico di revisione legale”;
-
diversamente, nel caso in cui l’ente
abbia adempiuto l’obbligo mediante la nomina di un organo di controllo,
collegio o organo monocratico, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di
nomina costituisce sì giusta causa di revoca (in assenza
di una specifica previsione normativa che disponga in modo diverso), ma la
deliberazione di revoca dovrà essere approvata con decreto dal tribunale,
sentito il sindaco revocato (ai sensi dell’art. 2400, c.c.).
Pertanto, in caso di
nomina del revisore, la società che lo ha nominato in forza dell’obbligo
derivante dal superamento dei parametri di cui al 2477, c.c., potrà ora
procedere alla revoca (essendo integrata un’ipotesi di giusta causa) senza
neppure essere assoggettata a validazioni od omologazioni di sorta dell’autorità
giudiziaria o di altre autorità amministrative.
Invece, in caso di nomina
dell’organo di controllo, la società potrà sì procedere alla revoca (essendo
anche in tal caso confermata l’ipotesi della giusta causa), nondimeno dovrà
sottostare agli incombenti di cui all’art. 2400, secondo comma, c.c., per il
quale “la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal
tribunale, sentito l'interessato”.
[1] In base
alla nuova formulazione, la nomina è obbligatoria quando la società:
• è
tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla
una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• la
società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti
limiti:
o totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni
di euro;
o ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di
euro;
o dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20
unità.
Per le società cooperative, alle ipotesi appena
enunciate, si aggiunge quella contemplata dall’articolo 2543 c.c.
Conseguentemente, tutte le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono
tenute a nominare l’organo di controllo anche quando emettano strumenti
finanziari non partecipativi.