Circolari

Circ. n. 54/2020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE, Parere 1/10/2020 (Quesito in materia di organo di controllo e di revoca del revisore legale dei conti per intervenuta perdita del presupposto legislativo)

 

Revoca dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti per SOPRAGGIUNTA INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI NOMINA

(MiSE – Parere)

 

È pervenuta una risposta della Direzione generale del MiSE (all. 1) ad un quesito posto dall’Alleanza delle Cooperative (all. 2) riguardante la possibilità, per le cooperative e per le s.r.l., di revocare il revisore legale ovvero l’organo di controllo nominato in forza di un obbligo di legge successivamente venuto meno.

L’occasione è stata fornita dall’abbassamento dei parametri di cui all’art. 2477, c.c., superati i quali sorge l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore[1]; abbassamento a suo tempo disposto dal nuovo Codice della crisi d’impresa (vedi da ultimo Circolare del Servizio legislativo n. 48/2020).

Ebbene, come noto, i termini entro i quali le imprese interessate avevano l’obbligo di rispettare le relative disposizioni sono stati oggetto di ripetuti rinvii:

  • essendo stata la prima scadenza fissata al 16 dicembre 2019 (art. 379, comma 3, d.lgs 14/2019, con i due esercizi antecedenti da osservare il 2017 e il 2018);

  • successivamente prorogata e fissata alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 (art. 8, comma 6-sexies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, con i due esercizi antecedenti da osservare il 2018 e il 2019);

  • infine nuovamente posticipata alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 (art. 51-bis del d.l. 34/2020).

    Ora, anche in considerazione della disparità di trattamento determinatasi a danno delle imprese che avevano tempestivamente proceduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, l’Alleanza aveva posto un quesito sulla possibilità di revoca in tali casi.

    Ebbene, accogliendo le proposte interpretative dell’Alleanza, la Direzione generale del MiSE ha diramato un parere secondo il quale:

  • la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale – perché l’entrata in vigore dell’obbligo è stata ad esempio posticipata, come nella specie – costituisce “giusta causa di revoca dall'incarico di revisione legale”;

  • diversamente, nel caso in cui l’ente abbia adempiuto l’obbligo mediante la nomina di un organo di controllo, collegio o organo monocratico, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina costituisce sì giusta causa di revoca (in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in modo diverso), ma la deliberazione di revoca dovrà essere approvata con decreto dal tribunale, sentito il sindaco revocato (ai sensi dell’art. 2400, c.c.).

    Pertanto, in caso di nomina del revisore, la società che lo ha nominato in forza dell’obbligo derivante dal superamento dei parametri di cui al 2477, c.c., potrà ora procedere alla revoca (essendo integrata un’ipotesi di giusta causa) senza neppure essere assoggettata a validazioni od omologazioni di sorta dell’autorità giudiziaria o di altre autorità amministrative.

    Invece, in caso di nomina dell’organo di controllo, la società potrà sì procedere alla revoca (essendo anche in tal caso confermata l’ipotesi della giusta causa), nondimeno dovrà sottostare agli incombenti di cui all’art. 2400, secondo comma, c.c., per il quale “la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato”.




[1] In base alla nuova formulazione, la nomina è obbligatoria quando la società:

             è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

             controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

             la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

o             totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

o             ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

o             dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Per le società cooperative, alle ipotesi appena enunciate, si aggiunge quella contemplata dall’articolo 2543 c.c. Conseguentemente, tutte le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l’organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi.