Facendo seguito alla nostra precedente
circolare di commento del Dlgs. n. 151/2015 sulle SEMPLIFICAZIONI(1), segnaliamo che il Ministero del Lavoro ha provveduto ad emanare delle prime indicazioni operative sulla disciplina
introdotta dall’art. 22 con
riferimento al NUOVO REGIME DELLE
SANZIONI.
Nella circolare in oggetto il Ministero offre
al personale ispettivo alcune precisazioni per un’applicazione omogenea delle
nuove disposizioni in materia di lavoro nero, sospensione dell’attività
imprenditoriale, Libro Unico del Lavoro, prospetti paga e assegni per nucleo
familiare.
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MAXISANZIONE PER IL
LAVORO NERO
Come noto, è stato nuovamente rivisto il sistema delle sanzioni in caso di LAVORO SOMMERSO,
così come modificato dal decreto legge n. 145/2013, convertito con legge n.
9/2014.
Cambiano le sanzioni, ma resta ferma la fattispecie
considerata illecita - impiego di lavoratori subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto - così come la possibilità per i
datori di non essere sanzionati qualora procedano spontaneamente e integralmente alla regolarizzazione dei rapporti
prima dell’intervento degli ispettori.
In termini di decorrenze, le nuove regole valgono per condotte iniziate
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo (24 settembre 2015), ma anche
per condotte iniziate sotto la previgente disciplina, ma proseguite dopo questa
data.
La
precedente disciplina si applica solo per condotte iniziate e cessate prima del
24 settembre 2015.
Rispetto all’entità, viene operata una tripartizione per fasce in base alle
giornate di effettivo impiego irregolare, con importi qui riassunti in
relazione a ciascun lavoratore:
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da 1.500 a 9.000 € fino a 30 giorni;
-
da 3.000 a 18.000 € da 31 a 60 giorni di lavoro
effettivo;
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da 6.000 a 36.000 € oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Questa ridefinizione fa venir meno la maggiorazione
della sanzione (195 €) per ogni giorno di impiego irregolare del lavoratore,
che si sommava alla sanzione amministrativa base (da 1950 € a 15.600).
Inoltre, si sottolinea l’eliminazione della c.d.
maxisanzione affievolita, vale a
dire del trattamento sanzionatorio più
favorevole se il lavoratore fosse stato occupato in maniera regolare dopo
essere stato utilizzato in nero.
Ciò non toglie che, la successiva occupazione
regolare del lavoratore, è ora una delle condizioni perché possa trovare
applicazione la diffida ex art. 13 Dlgs.
n. 124/2004, esclusa dalla normativa previgente e ora ripristinata.
Si tratta, come noto, della possibilità per
il trasgressore di estinguere la violazione adempiendo agli obblighi entro 30
giorni e pagando entro i successivi 15 giorni l’importo dovuto nella misura
minima.
In particolare, laddove ciò non sia già
avvenuto e gli interessati sono ancora in forza (fattispecie per le quali
vale la normale procedura di diffida), con la diffida ad adempiere il datore di lavoro è contestualmente tenuto a regolarizzare
i lavoratori e ad assumerli, mantenendoli in servizio per almeno 3 mesi dalla
data dell’ispezione, attraverso:
Si tratta in questo caso di una sorta di
diffida “rafforzata”, per la quale il termine
entro cui procedere alla regolarizzazione/stabilizzazione, al pagamento delle
sanzioni e dei contributi/premi dovuti è fissata in 120 giorni dalla notifica
del verbale.
Questo maggior lasso di tempo rispetto ai
30/45 giorni stabiliti di norma è funzionale al pieno espletamento di questa
procedura compreso, secondo quanto specificato dal Ministero, l’intero sviluppo
dei 3 mesi di mantenimento in servizio del lavoratore.
Superato
tale periodo senza che si siano verificate le condizioni richieste, a
prescindere dalla motivazione, non potrà applicarsi la misura minima della
sanzione.
Come e comunque, la diffida ad adempiere NON è
ammessa se l’irregolarità riguarda lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno o minori in età non lavorativa.
Per queste posizioni irregolari le sanzioni sono aumentate del 20% in
considerazione della particolare gravità dell’illecito.
La circolare
precisa alcuni aspetti da tenere in considerazione per la procedura di diffida,
specificando che gli stessi dovranno essere
indicati dal personale ispettivo in sede di primo accesso nel relativo verbale:
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in aggiunta al
pagamento della maxi-sanzione, la regolarizzazione
come e comunque dell’intero periodo di lavoro prestato “in nero”, con il
recupero delle retribuzioni eventualmente non corrisposte nonché il versamento
dei relativi contributi e premi;
-
il mantenimento in servizio per almeno 3 mesi
da intendersi come 90 giorni di
calendario, al netto del precedente periodo in cui il lavoratore è stato
impiegato irregolarmente;
-
l’impossibilità per i datori di lavoro di fruire di
eventuali agevolazioni e incentivi all’occupazione (es. il bonus occupazione di
cui alla legge di stabilità 2015) in relazione ai contratti che si vanno ad
instaurare con i lavoratori prima impiegati irregolarmente;
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l’impossibilità di utilizzare il contratto
intermittente per i fini di cui sopra e la necessità di ottemperare, in caso di assunzione con
contratto a termine, ai limitati quantitativi previsti dall’art. 23 del
decreto legislativo n. 81/2015 (2).
Inoltre, in caso di sanzione per lavoro nero
sono escluse quelle connesse a mancate
comunicazioni obbligatorie (CO) oppure a violazioni degli obblighi riguardanti la lettera di assunzione o la tenuta
del LUL.
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SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Altre novità interessano le somme aggiuntive da versare per la revoca
del provvedimento di SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE ex art. 14, commi 4 e 5, del TU 81/08 sulla
sicurezza sul lavoro:
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“arrotondamento”
degli importi: 2.000 € in caso di
sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari (50 € in più rispetto a
prima) e 3.200 € se ricorrono gravi e reiterate violazioni delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro (50 € in meno);
-
possibilità di
rateizzare il pagamento: su presentazione da
parte del datore di lavoro di specifica istanza all’organo che ha deciso la
sospensione, e previa regolarizzazione dei lavoratori o ripristino delle
normali condizioni di lavoro, si potrà riprendere l’attività pagando prima solo
il 25% di quanto dovuto e versando il resto, maggiorato del 5%, entro i
successivi 6 mesi (nel provvedimento di revoca gli ispettori avranno modo di
specificare i dettagli del percorso di rateizzazione, qualora si sia optato per
questo, specificando le conseguenze del mancato o parziale versamento
dell’importo residuo).
Rispetto alla revoca del provvedimento di
sospensione il Ministero offre alcune precisazioni sulla regolarizzazione
dei lavoratori in nero:
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da effettuarsi
necessariamente attraverso le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina
sulla maxisanzione di cui sopra e, quindi, tempo
indeterminato, anche part-time con
riduzione dell’orario non superiore al 50%, o tempo determinato full-time di
durata pari ad almeno 3 mesi (viene meno il requisito del mantenimento in
servizio, utile solo ai fini della procedura di diffida);
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da verificare anche in relazione a obblighi di
sorveglianza sanitaria, formazione e informazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro di cui al TU 81/08 (principio già affermato in
precedenza dal Ministero e da tenere molto presente nel settore edile);
-
impossibile da
praticare pienamente
nel caso di lavoratori extracomunitari
“clandestini” o di lavoratori minori impiegati illegalmente, per i quali,
fermo restando il pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca,
andranno comunque versati i contributi
ai sensi dell’art. 2126 c.c. (prestazioni di fatto con violazioni di legge).
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LIBRO UNICO
LAVORO-PROSPETTO PAGA-ASSEGNI FAMILIARI
Il regime sanzionatorio per la MANCATA o IRREGOLARE TENUTA DEL LUL viene rivisto con un’articolazione per fasce, ora
individuate non solo in funzione del numero dei lavoratori interessati, ma anche
dei mesi di violazione.
Violazione
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Vecchio regime
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Nuovo regime
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Massimo 5
lavoratori o 6 mesi
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150-1.500 €
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150-1.500 €
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Massimo 10
lavoratori o 12 mesi
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150-1.500 €
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500-3.000 €
|
Oltre 10 lavoratori
o 12 mesi
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500-3.000 €
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1.000-6.000 €
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Con il nuovo sistema viene meno la
violazione del termine di registrazione dei dati sul LUL, ora compresa nelle
sanzioni indicate sopra (in precedenza era prevista in maniera separata e
compresa tra 100 e 600 €, maggiorati a 150-1.500 € se erano interessati più di
10 lavoratori).
La circolare ricorda che il decreto conferma
la nozione già indicata in passato dal Ministero di infedele registrazione, riassumibile in dati realmente diversi
rispetto alla prestazione lavorativa effettivamente resa o a somme
effettivamente erogate.
Non rientra in quest’ambito alcuna
valutazione rispetto alla (ri)qualificazione della tipologia contrattuale né
alla mancata erogazione di somme previste dalla contrattazione, fattispecie per le
quali valgono altri istituti e strumenti (diffida accertativa).
Il Ministero ricorda che le condotte di
omessa o infedele registrazione, nonché di tardiva compilazione del LUL,
rilevano in termini sanzionatori solo se
determinano differenziali retributivi, previdenziali o fiscali.
Ulteriori disposizioni riguardano la mancata/ritardata consegna del prospetto
paga o l’inesatta/omessa registrazione sullo stesso con sanzioni che, sulla
falsariga di quanto stabilito per il LUL, risultano maggiorate in funzione sia
dei lavoratori interessati sia del periodo temporale della violazione.
Qualora si ottemperi agli obblighi di
consegna del prospetto paga tramite la consegna di una copia del Libro Unico
del Lavoro, e lo stesso sia stato elaborato in maniera errata, si applicano
solo le sanzioni riconducibili al LUL di cui sopra.
Infine, rispetto alla mancata corresponsione degli assegni familiari (come noto
prestazione a carico dell’INPS, ma anticipata dal datore di lavoro) anche qui
la sanzione viene aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e
del periodo in cui permane l’illecito.
≈ ≈ ≈
Si rimanda al testo della circolare per
ulteriori approfondimenti.
(1) Nostra Circolare
n. 51 del 1° ottobre 2015, prot. 4303.
(2) Nostra circolare n. 38 del 25 giugno 2015
– prot. n. 3058