Facendo seguito alle nostre precedenti circolari sul tema della Garanzia Giovani e ricordando che l’Alleanza delle Cooperative ha siglato con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa, segnaliamo la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro in data 2 ottobre 2014 dell’atteso decreto con cui vengono indicate le MODALITA’ OPERATIVE per la fruizione del c.d. bonus occupazione che, come noto, costituisce una delle tipologie di intervento contemplate dal Programma YOUTH GUARANTEE.
La misura prevede un INCENTIVO PER I DATORI DI LAVORO che assumeranno con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi un giovane NEET tra 16 e 29 anni iscritto al Programma.
Naturalmente l’incentivo spetta anche se il giovane diventa SOCIO-LAVORATORE.
Questo, tendo conto delle regole regionali individuate sull’attuazione del Programma. Per esempio, in alcune Regioni non è ammesso al beneficio il contratto a termine.
L’IMPORTO dell’incentivo varia in un range compreso tra 1.500 e 6.000 EURO, e dipende sia dalla tipologia/durata del contratto sia dalla c.d. profilazione del giovane (vale a dire della sua probabilità di trovare un lavoro).
L’attuazione della misura, è di competenza dell’INPS, cui i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare apposita domanda seguendo le indicazioni che l’Istituto ha dettato OGGI con la circolare n. 118 (allegata).
Il ruolo dell’INPS è un’eccezione rispetto alla regola generale che vede le Regioni titolari della gestione degli altri interventi (es. tirocini, formazione).
Tuttavia, le risorse a disposizione che ammontano complessivamente a 188,755 milioni di euro, derivano dagli stanziamenti effettuati su questo ramo d’intervento dalle singole Regioni.
Come si evince dalla distribuzione regionale delle risorse – contenuta in allegato al decreto e qui riportata in tabella - questa misura NON è stata per niente finanziata in Campania, Piemonte e Valle d’Aosta, mentre come noto la Provincia Autonoma di Bolzano è di fatto esclusa da tutto il Programma Garanzia Giovani, in quanto i tassi di disoccupazione giovanile non sono così significativi in quel territorio).
Regione/P. Autonoma
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Risorse
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Abruzzo
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€ 4.000.000,00
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Basilicata
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€ 627.180,00
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Calabria
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€ 10.790.413,26
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Emilia-Romagna
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€ 7.417.948,40
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Friuli-Venezia-Giulia
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€ 2.500.000,00
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Lazio
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€ 35.700.0000,00
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Liguria
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€ 2.779.000,00
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Lombardia
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€ 52.393.780,00
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Marche
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€ 3.200.000,00
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Molise
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€ 200.000,00
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P.A. Trento
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€ 783.500,00
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Puglia
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€ 28.454.459,00
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Sardegna
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€ 12.209.063,00
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Sicilia
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€ 10.000.000,00
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Toscana
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€ 9.000.000,00
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Umbria
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€ 3.700.000,00
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Veneto
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€ 5.000.000,00
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TOTALE
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€ 188.755.343,66
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Il bonus sarà riconosciuto per le assunzioni effettuate da OGGI 3 OTTOBRE e FINO AL 30 GIUGNO 2017, nel limite delle disponibilità finanziarie che ciascuna Regione ha destinato. Farà fede il luogo di lavoro a prescindere dalla residenza del giovane.
ATTENZIONE
PERCHÉ LA REGOLA GENERALE SARÀ L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
In allegato alla circolare INPS c’è anche il fac-simile di domanda, tuttavia non ancora rilasciato in via telematica. L’INPS “entro qualche giorno” comunicherà con un nuovo messaggio la disponibilità del modulo e l’avvio della procedura.
Nelle more che ciò avvenga, e quindi da OGGI 3 ottobre e fino al giorno precedente il rilascio del modulo varrà l’ordine cronologico con cui sono effettuate le assunzioni (in linea con quanto disposto dall’art. 10, comma 3, del decreto). Per tali assunzioni bisognerà comunque inviare la relativa domande entro 15 giorni dalla data di rilascio del modulo.
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Descriviamo nel merito i passaggi chiave che caratterizzano l’attuazione di questa misura considerando le indicazioni contenute nel decreto, così come integrate dalla circolare INPS.
DESTINATARI DELL’INCENTIVO
Saranno incentivate le assunzioni che riguardino GIOVANI 16-29 enni
· non occupati;
· non inseriti in un percorso di studio o formazione;
· che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni.
Tali condizioni devono verificarsi anche nel momento in cui avviene l’assunzione.
L’INPS specifica che il giovane all’atto dell’assunzione deve avere 16 anni, sebbene possa averne anche 15 all’atto della sua iscrizione al Programma. Rispetto al limite massimo di età, invece, il giovane deve iscriversi entro 29 anni, ma l’assunzione potrà scattare anche se avrà già compiuto 30 anni.
Presupposto di fondo è che il giovane che si assume si sia iscritto al Programma Garanzia Giovani (tramite il sito www.garanziagiovani.gov.it, oppure anche recandosi presso uno dei punti di accoglienza organizzati sul territorio, ad esempio presso i Centri per l’Impiego o soggetti privati accreditati) e sia stato “profilato” dalle strutture competenti e accreditate dalle Regioni rispetto alla sua probabilità di trovare un lavoro. Ciò perché, come detto, ai fini dell’entità dell’incentivo che spetterà al datore di lavoro, rileverà tale profilatura.
Tuttavia, il decreto fa salva la possibilità per il datore di lavoro di inoltrare la domanda e beneficiare dell’incentivo all’assunzione anche in presenza di un giovane non ancora profilato (per iscriversi, invece, basta che il giovane acceda al sito).
Il meccanismo individuato dall’art. 2, comma 4, risulta piuttosto articolato, ma è così riassumibile: a fronte di una domanda di assunzione per un giovane non ancora profilato, saranno le Regioni stesse ad attivarsi direttamente convocando e “profilando” il giovane. In caso di loro ulteriore inerzia interverrà direttamente il Ministero del Lavoro con una profilatura basata anche su informazioni rese dallo stesso lavoratore (autodichiarazione del giovane).
TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE
Per beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro potranno utilizzare:
contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, con una durata iniziale di almeno 6 mesi. NOTA BENE: l’incentivo per assunzioni a termine NON viene ammesso in Emilia Romagna, in Friuli-Venezia-Giulia e in Puglia.
E’ ammessa al beneficio anche la trasformazione di un contratto a termine già in essere con un giovane verso un rapporto a tempo indeterminato.
Inoltre, l’incentivo vive anche se tali rapporti di lavoro vengano instaurati come part-time, a patto che l’orario effettivo sia almeno pari al 60% dell’orario normale di lavoro. L’incentivo è escluso se si utilizzano altre tipologie contrattuali (quindi anche per gli apprendisti) o in presenza di contratti a scopo di somministrazione, qualora per la medesima assunzione l’agenzia di somministrazione già fruisca dell’importo che sempre nell’ambito del programma Garanzia Giovani si riconosce alle stesse per attività di intermediazione/accompagnamento al lavoro.
Con riferimento al SETTORE AGRICOLO l’incentivo vale per rapporti di lavoro instaurati con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD), ma per i rapporti a tempo determinato bisogna rispettare il requisito di durata minima di 6 mesi senza interruzioni.
IMPORTO DELL’INCENTIVO
L’importo varia come detto in funzione del tipo e della durata di contratto nonché delle caratteristiche del giovane, c.d. profilatura (vale a dire probabilità dello stesso - bassa, media, alta, molto alta - di trovare un lavoro, calcolata sulla base di alcune variabili oggettive – es. anagrafiche e formative).
Riportiamo lo schema contenuto in allegato al decreto nonché nella circolare INPS che sintetizza le possibilità per i datori di lavoro:
Rispetto a tali importi bisogna evidenziare che:
· in caso di part-time l’importo viene riconosciuto in misura proporzionale (effettiva percentuale di part-time);
· in linea generale, l’incentivo può essere riconosciuto in favore dello stesso lavoratore PER UN SOLO RAPPORTO. Ciò non toglie che esistono alcune deroghe a questa regola, per cui ad esempio se il contratto a tempo determinato per cui si ottiene il beneficio viene trasformato, durante la sua durata, a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere il relativo, e maggiore, beneficio spettante, detratto ovviamente l’importo già percepito (la classe di profilazione, riferendosi allo stesso soggetto, resta la medesima) – un analogo meccanismo vale anche nel caso in cui si passi da un rapporto in somministrazione ad un normale contratto a tempo indeterminato;
· in presenza di una proroga o di un rinnovo di un contratto a tempo determinato NON è riconosciuto alcun ulteriore beneficio.
CONDIZIONI DI FRUIZIONE
Per fruire dell’incentivo sono richiesti:
· regolarità contributiva;
· osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro;
· rispetto della contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentativa a livello nazionale;
· applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, come definiti dalla legge 92/2012 (art. 4, commi 12, 13 e 15), per cui sono escluse dagli incentivi quelle assunzioni cui il datore di lavoro è tenuto già per altri motivi;
· applicazione del c.d. regime comunitario “de minimis”;
INFINE, SEGNALIAMO CHE NON È POSSIBILE CUMULARE QUESTO BENEFICIO CON ALTRI INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA O CONTRIBUTIVA EVENTUALMENTE PREVISTI.
Rispetto a questo aspetto l’INPS specifica che per alcune fattispecie bisognerà applicare prioritariamente e inderogabilmente gli sgravi contributivi in senso stretto già riconoscibili (esempio quelli previsti per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi, per soggetti iscritti nelle liste di mobilità o per le casistiche contemplate dalla legge 92/2012, art. 4, commi 8-11 - su questo punto si veda art. 7, comma 3, del decreto).
Nelle altre ipotesi – sgravi contributivi non in senso stretto, come ad esempio gli incentivi all’assunzione previsti dal D.L. 76/2013 e sempre rivolti ai giovani – IL DATORE DI LAVORO POTRÀ SCEGLIERE PER QUALI OPTARE.
A differenza di altre norme di incentivazione alle assunzioni, in questo caso non c’è l’obbligo di incrementare la base occupazionale con un altro lavoratore (uno lo agevolo uno lo assumi).
MODALITÀ DI FRUIZIONE
I datori di lavoro fruiranno dell’incentivo, tramite CONGUAGLIO o COMPENSAZIONE operati sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG per i lavoratori agricoli) con le modalità che saranno dettate dall’INPS con successivo messaggio.
Tuttavia, ai sensi del decreto (art. 6) si prevedono modalità diverse in funzione del contratto utilizzato:
· 12 quote mensili di pari importo per i contratti a tempo indeterminato e i contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi;
· 6 quote mensili di pari importo per i contratti a tempo determinato di durata compresa tra 6 e 12 mesi.
Se il rapporto si chiude in maniera anticipata, l’incentivo è comunque proporzionato rispetto all’effettiva durata dello stesso.
Con riferimento ad assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione non rileveranno invece i periodi di disponibilità in cui tuttavia il lavoratore non viene effettivamente impiegato.
PROCEDURA DI AMMISSIONE
La procedura è così articolata:
· il datore di lavoro invia la domanda all’INPS esclusivamente in via telematica tramite l’applicazione “DiResCo” – modulo on-line “GAGI” -indicando i dati dell’assunzione effettuata o che si vuole effettuare, nonché la regione e la provincia di svolgimento della prestazione lavorativa;
· a fronte della domanda, l’INPS determina l’importo spettante al datore di lavoro in funzione della tipologia e della durata del contratto e della profilatura del giovane, verificando contestualmente la disponibilità delle risorse rispetto al territorio in cui si trova la sede di lavoro;
· in caso positivo, l’INPS comunica al datore di lavoro in via telematica - applicazione”DirResCo” - l’avvenuta prenotazione delle relative risorse spettanti e da tale comunicazione si ha tempo 7 giorni lavorativi per effettuare l’assunzione, sempre che non sia stata già fatta (l’assunzione può avere ad oggetto una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella comunicata, ma sempre collocata nella medesima regione – infatti, in questo modo non si alterano i profili economici e di distribuzione delle risorse);
· entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro, a pena di decadenza, deve poi segnalare all’Istituto l’avvenuta assunzione o trasformazione;
· l’esito definitivo della domanda (positivo o negativo), elaborato dall’INPS dopo alcuni controlli sui propri sistemi informativi, sarà visualizzabile all’interno del CASSETTO PREVIDENZIALE.
L’INPS, IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI METTERE ANCORA A REGIME I PROPRI SISTEMI INFORMATICI, NON ISTRUIRÀ IMMEDIATAMENTE LE SINGOLE DOMANDE, MA CON APPOSITO MESSAGGIO COMUNICHERÀ L’AVVIO DI UN’ELABORAZIONE CUMULATIVA POSTICIPATA, IN COINCIDENZA DELLA QUALE, I DATORI DI LAVORO SARANNO CHIAMATI A CONFERMARE LA LORO DOMANDA.
Inoltre, per le assunzioni di giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani ma NON ANCORA “PROFILATI”, l’INPS sospenderà la domanda e troverà applicazione meccanismo descritto in precedenza, in base al quale ai fini della profilazione del giovane si attiverà direttamente la Regione o, in caso di sua inerzia, direttamente il Ministero.
Avvenuta la profilazione la procedura sospesa riprenderà normalmente.
Infine, la circolare detta specifiche istruzioni ai datori di lavoro sprovvisti di matricola aziendale e o di posizione contributiva aziendale “CIDA” nel caso di quelli agricoli.
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Nel rimandare per ulteriori approfondimenti alla lettura dei documenti allegati, non mancheremo di informarvi tempestivamente quando l’INPS provvederà a dettare le prossime istruzioni in materia.