Riteniamo utile segnalare la circolare in oggetto con cui il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti interpretativi rispetto al contratto di apprendistato di primo livello, rivolto a giovani con un’età compresa tra 15 e 25 anni che siano iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.
A fronte di un quadro normativo (art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e D.M. 12 ottobre 2015) che potrebbe lasciare spazio a prassi applicative disomogenee nei diversi territori e tenendo conto di una rilevante competenza regionale su questa materia, il documento ha lo scopo di favorire un utilizzo corretto e uniforme dell’istituto su tutto il territorio nazionale chiarendo alcune perplessità sorte in questi anni con soluzioni interpretative univoche.
La circolare, in realtà, è il frutto di un lavoro portato avanti negli ultimi anni dal Ministero insieme agli altri attori istituzionali (Regioni, INPS, INAIL, ANPAL, INAPP) e alle parti sociali tutte presenti all’interno dell’Organismo tecnico previsto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 quale strumento nazionale di coordinamento tecnico in materia di apprendistato di primo livello.
Pertanto, nell’ottica di favorire un utilizzo più fluido di questa tipologia di apprendistato dedicata specificatamente all’inserimento dei giovani ancora in formazione nel mercato del lavoro, fermo restando il quadro normativo vigente, la circolare ne puntualizza alcuni profili degni di attenzione (es. durata, valutazione e certificazione delle competenze, attivazione, disciplina del monte ore contrattuale, tutele assicurative, assunzione di familiari, apprendistati transregionali, etc.).
Senza ripercorrere tutti i passaggi toccati dalla circolare, segnaliamo in particolare:
- la centralità del protocollo formativo contenente compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro in relazione all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista;
- l’importanza della compilazione del dossier individuale dell’apprendista per la valutazione delle attività svolte e la verifica della loro efficacia, operazione da compiersi durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato;
- il chiarimento circa l’assunzione quale termine conclusivo del periodo formativo la pubblicazione degli esisti dell’esame finale sostenuto dall’apprendista (è l’istituzione formativa che deve comunicarlo formalmente via PEC al datore di lavoro non oltre 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati, in modo da consentirgli di procedere all’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i 5 giorni previsti dalla normativa sulle comunicazioni obbligatorie);
- la possibilità che un apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale od operativa situata in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa, fermo restando che per gli aspetti riferiti alla formazione la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell’istituzione in cui viene erogato il percorso.
Peraltro, a completamento della circolare, è stato predisposto un Manuale operativo dedicato all’apprendistato di primo livello che possa essere di aiuto e supporto agli addetti ai lavori per meglio inquadrare e praticare questa tipologia contrattuale.
Nel rinviare quindi alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti e restando a disposizione per ogni eventuale necessità, ricordiamo che anche il sistema cooperativo ha previsto all’interno della contrattazione collettiva specifiche disposizioni relative al contratto di apprendistato di primo livello (Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 sottoscritto con CGIL, CISL e UIL, cui si aggiungono singole discipline stabilite a livello settoriale nell’ambito dei diversi CCNL).