A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore delle relative norme e a fronte delle richieste di chiarimento ricevute sul tema, l’INPS detta specifiche istruzioni in applicazione dell’art. 26 del D.L. 18/2020(1), convertito con modifiche dalla legge 27/2020(2) per il riconoscimento della tutela di malattia in presenza di situazioni di quarantena dovute a COVID (comma 1 e paragrafo 2 del messaggio) o, a prescindere, in favore di lavoratori con patologie di particolare gravità (comma 2 e paragrafo 3 del messaggio).
Seppur in attesa di una circolare organica in materia – ancora al vaglio del Ministero del Lavoro – l’Istituto ripercorre puntualmente la disciplina emanata dal legislatore distinta per le due fattispecie, oltre a dettare indicazioni operative relativamente alla presentazione della certificazione sanitaria dovuta, sulla quale risulta particolarmente utile e di aiuto il file Excel esplicativo allegato al medesimo messaggio.
In via preliminare, l’INPS sottolinea come siano interessati da tali norme soltanto i lavoratori dipendenti, con l’esclusione quindi dei soggetti (collaboratori) iscritti alla Gestione Separata.
Diversamente, l’INPS ricorda – paragrafo 4 – che in presenza di conclamata malattia da COVID-19 il trattamento spetta anche agli iscritti alla Gestione separata sulla base della specifica normativa di riferimento, applicandosi in tal caso la consueta gestione della malattia comune con semplice certificato rilasciato dal proprio medico curante.
EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA A MALATTIA (par. 2 e par. 4)
Il messaggio ricorda che il periodo trascorso obbligatoriamente in quarantena con sorveglianza attiva o disposto in via precauzionale oppure in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, viene considerato ope legis come periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, sebbene tale periodo, sempre per espressa previsione di legge, non sia computabile ai fini del comporto.
Ciò detto, il trattamento di malattia verrà riconosciuto come di norma e di prassi seguendo le regole in uso per le diverse tipologie di lavoratori e settori (assunti a tempo indeterminato o determinato, OTD agricoli, lavoratori dello spettacolo, etc.), non innovando nulla rispetto al profilo previdenziale e contrattuale. Di conseguenza, ai lavoratori con tutela della malattia a carico dell’INPS il trattamento sarà riconosciuto sulla base del settore e della qualifica e, a tale indennità, si aggiungerà anche l’eventuale integrazione a carico del datore se prevista dai diversi CCNL di categoria.
Rispetto alla CERTIFICAZIONE SANITARIA il messaggio richiama la necessità di un certificato di malattia attestante il periodo di quarantena con indicazione da parte del medico curante del protocollo del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica con cui di fatto è stata disposta la quarantena. Qualora ciò non fosse possibile – perché comunque di regola il certificato deve essere trasmesso in via telematica sin dal primo giorno di malattia o comunque se cartaceo (caso residuale) al massimo entro due giorni – è in capo al lavoratore l’onere di recuperare tale provvedimento comunicandone gli estremi all’INPS attraverso posta ordinaria o PEC e allegandolo se possibile.
In tal caso, in attesa di integrazione della documentazione da parte del lavoratore, il certificato sarà momentaneamente considerato sospeso.
In applicazione del PERIODO TRANSITORIO (paragrafo 4) disciplinato al comma 4 del medesimo articolo 26, tutte le indicazioni sin qui descritte non sono applicabili per certificati presentati prima del 17 marzo 2020 per cui, ai fini del riconoscimento del trattamento di malattia, rimangono validi quelli già trasmessi entro tale data, ovvero:
§ i certificati del proprio medico curante anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica;
§ i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
TUTELA PER I LAVORATORI CON PATOLOGIE DI PARTICOLARE GRAVITA’ (par. 3)
Nei casi espressamente indicati dalla norma – vale a dire disabili gravi, soggetti immunodepressi, con patologie oncologiche oppure con in corso terapie salvavita – FINO AL 31 LUGLIO p.v. il periodo di assenza dal lavoro è equiparato per legge a DEGENZA OSPEDALIERA.
Dopo aver ripercorso la norma, l’INPS evidenzia che, in generale, il trattamento di degenza ospedaliera comporta una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora vi siano familiari a carico e che si ha 1 anno di tempo dalla prescrizione per trasmettere la certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea.
Proprio in relazione alla CERTIFICAZIONE SANITARIA, il procedimento viene avviato a fronte del rilascio del certificato di malattia del proprio medico curante nel quale dovrà emergere l’indicazione dettagliata della situazione clinica del paziente e della situazione di rischio.
Il certificato dovrà inoltre riportare i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap o, in assenza – come previsto per legge - della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle ASL.
Anche in questo caso si potranno verificare situazioni per cui il certificato pervenuto all’Istituto – se non completo di tutti i riferimenti o se gli Uffici medico legali territorialmente competenti richiederanno ulteriore documentazione – potrà essere considerato momentaneamente sospeso.
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Nel rimandare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti ed evidenziato che unicamente per la categoria dei lavoratori marittimi le istruzioni saranno fornite successivamente, si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 19 marzo 2020 - prot. n. 1038.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 36 del 30 aprile 2020 – prot. n. 1579.