(CONVERSIONE
IN LEGGE DEL
D.L. 30 luglio 2020, N. 83
PROROGA STATO
EMERGENZA DA COVID-19
AL 15 OTTOBRE
2020)
*
È stato pubblicato
in G.U. il testo del Decreto legge 30
luglio 2020, n. 83 coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124 (ALL.1) contenente
misure connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza da Covid-19,
dichiarata il 31 gennaio 2020 (GU n. 240 del 28-09-2020).
Il decreto di compone di 4 articoli e un
allegato.
*
Il provvedimento ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre
2020, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 19/2020 e nel
decreto legge n. 33/2020.
In
sintesi, con una modifica all’articolo 1, comma 1, D.l. n. 19/2020, è stato
differito al 15 ottobre 2020 il termine entro il quale possono essere
assunte determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con
possibilità di modularne l'applicazione in aumento oppure in diminuzione
secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.
Si ricorda che
il sopra citato articolo 1, del D.l. n. 19/2020, è la disposizione che dà al
Presidente del consiglio, congiuntamente alle altre autorità indicate nel
decreto stesso (ad esempio, Il Ministro della Salute, il Ministro dell’Interno,
i Presidenti delle Regioni), il potere di intervenire con decreti e ordinanze in materia di:
limitazione
alla circolazione; chiusura al pubblico di strade, parchi, aree da
gioco, ville e giardini pubblici; limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali e regionali o del territorio
nazionale; applicazione della misura
della quarantena precauzionale; limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e ogni forma di riunione; sospensione
di congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività
convegnistica o congressuale; chiusura di esercizi pubblici;
limitazione alle attività economiche; svolgimento di
attività educative; smart working, ecc., solo per fare alcuni
esempi.
Con una
modifica inserita in sede di iter parlamentare di conversione, è stato introdotto
il comma 1-bis all’articolo 1, con cui è stata modificata la lettera l)
del comma 2, articolo 1, del D.l. n. 19/2020, allo scopo di escludere dalla
sospensione dei congressi quelli inerenti le attività medico-scientifiche e di
educazione continua in medicina (ECM).
Il
comma 2, dell’articolo 1, del decreto in commento, invece, modifica l’articolo
3, comma 1, del decreto legge n. 33/2020 (c.d. decreto Riaperture),
estendendo fino al 15 ottobre le misure previste in tale decreto. Si ricorda
che il decreto legge n. 33/2020, pur confermando la disciplina introdotta dal
decreto legge n. 19/2020, ha avviato una nuova fase (dal 18 maggio al 31
luglio) disegnando un nuovo scenario normativo dove le misure emergenziali sono
dirette principalmente ad aree determinate del territorio nazionale in
relazione all’evolversi dei risultati epidemiologici.
Inoltre,
il comma 3, dell’articolo 1, proroga, sempre al 15 ottobre 2020, i
termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si
sono susseguiti nei mesi scorsi e indicati in un elenco, allegato al decreto
stesso, ad eccezione di quelli previsti al n. 3, in materia di reclutamento dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e al n. 32 in
materia di lavoro agile, che sono prorogati rispettivamente, al 31 dicembre
2021 e al 14 settembre 2020.
A
mero titolo esemplificativo, sono prorogate le misure in materia di: sanità
per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione
degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a
personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza
territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di
specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità
speciali di continuità assistenziale; per il fondo per le iniziative di
solidarietà in favore di familiari di operatori sanitari e socio-sanitari
deceduti a causa del Covid-19; ricorso
al lavoro agile principalmente per lavoratori dipendenti disabili o che
abbiano familiari disabili e per i lavoratori immunodepressi; produzione di mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare
l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; distribuzione dei farmaci agli assistiti e
di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica; protezione a favore dei lavoratori e della
collettività; trattamento dei dati
personali nel contesto emergenziale; potenziamento dell'assistenza ai connazionali
all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi
collegiali; continuità dell'attività
formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica; disciplina relativa al Commissario straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19; edilizia scolastica.
Tutti i termini connessi o correlati
alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020, non ricompresi nell’elenco di cui
all’allegato 1 del D.L. in commento, non sono modificati e la loro scadenza
resta il 31 luglio 2020.
Per
l’esame dettagliato delle varie disposizioni oggetto di proroga, si allega una
tabella riepilogativa con l’indicazione della fonte normativa e della misura
oggetto di proroga (all.2). E’ previsto, inoltre che, fino all’adozione dei nuovi dPCM, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. n. 19/2020, (i quali saranno adottati
sentiti i presidenti delle Regioni interessate nel caso in cui le misure
riguardino esclusivamente una Regione o più Regioni, ovvero il presidente della
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, qualora le misure riguardino
l’intero territorio nazionale), continua ad applicarsi il dPCM del 14 luglio
2020 (sostituito poi da quello del 7 agosto, efficace fino al 7 settembre e per
ultimo da quello del 7 settembre valido fino al 7 ottobre 2020).
Infine,
attraverso l’articolo 1-bis, inserito in sede di conversione, si è inserita
una disposizione di coordinamento, prevedendosi che le disposizioni del decreto
legge n. 19/2020 si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto
disposto dal decreto legge n. 33/2020. In sintesi deve essere garantito il
coordinamento delle misure di contenimento adottabili in base al decreto n.
19/2020 con quelle previste dal decreto legge n. 33/2020, di portata più
circoscritta.
Il Servizio
legislativo (servlegale@confcooperative.it)
resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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Cordiali saluti.