Circolari

Circ. n. 53/2020

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83: MISURE URGENTI CONNESSE CON LA SCADENZA DELLA DICHIRAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DELIBERATA IL 31 GENNAIO 2020.

(CONVERSIONE IN LEGGE DEL

D.L. 30  luglio 2020, N. 83

PROROGA STATO EMERGENZA DA COVID-19

AL 15 OTTOBRE 2020)

 

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È stato pubblicato in G.U. il testo del Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 coordinato con la legge di conversione  25 settembre 2020, n. 124 (ALL.1) contenente misure connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza da Covid-19, dichiarata il 31 gennaio 2020 (GU n. 240 del 28-09-2020).

Il decreto di compone di 4 articoli e un allegato.

 

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Il provvedimento ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 19/2020 e nel decreto legge n. 33/2020.

In sintesi, con una modifica all’articolo 1, comma 1, D.l. n. 19/2020, è stato differito al 15 ottobre 2020 il termine entro il quale possono essere assunte determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.

Si ricorda che il sopra citato articolo 1, del D.l. n. 19/2020, è la disposizione che dà al Presidente del consiglio, congiuntamente alle altre autorità indicate nel decreto stesso (ad esempio, Il Ministro della Salute, il Ministro dell’Interno, i Presidenti delle Regioni), il potere di intervenire con decreti e ordinanze in materia di:

limitazione alla circolazione; chiusura al pubblico di strade, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici; limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali e regionali o del territorio nazionale;  applicazione della misura della quarantena precauzionale;  limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e ogni forma di riunione; sospensione di congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale;  chiusura di esercizi pubblici;  limitazione alle attività economiche; svolgimento di attività educative; smart working, ecc., solo per fare alcuni esempi.

Con una modifica inserita in sede di iter parlamentare di conversione, è stato introdotto il comma 1-bis all’articolo 1, con cui è stata modificata la lettera l) del comma 2, articolo 1, del D.l. n. 19/2020, allo scopo di escludere dalla sospensione dei congressi quelli inerenti le attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM).

Il comma 2, dell’articolo 1, del decreto in commento, invece, modifica l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 33/2020 (c.d. decreto Riaperture), estendendo fino al 15 ottobre le misure previste in tale decreto. Si ricorda che il decreto legge n. 33/2020, pur confermando la disciplina introdotta dal decreto legge n. 19/2020, ha avviato una nuova fase (dal 18 maggio al 31 luglio) disegnando un nuovo scenario normativo dove le misure emergenziali sono dirette principalmente ad aree determinate del territorio nazionale in relazione all’evolversi dei risultati epidemiologici.

 

Inoltre, il comma 3, dell’articolo 1, proroga, sempre al 15 ottobre 2020, i termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi e indicati in un elenco, allegato al decreto stesso, ad eccezione di quelli previsti al n. 3, in materia di reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e al n. 32 in materia di lavoro agile, che sono prorogati rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 14 settembre 2020.   

A mero titolo esemplificativo, sono prorogate le misure in materia di: sanità per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale; per il fondo per le iniziative di solidarietà in favore di familiari di operatori sanitari e socio-sanitari deceduti a causa del Covid-19;  ricorso al lavoro agile principalmente per lavoratori dipendenti disabili o che abbiano familiari disabili e per i lavoratori immunodepressi;  produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;  distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica;   protezione a favore dei lavoratori e della collettività;  trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;  continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; edilizia scolastica.

Tutti i termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.L. in commento, non sono modificati e la loro scadenza resta il 31 luglio 2020.

Per l’esame dettagliato delle varie disposizioni oggetto di proroga, si allega una tabella riepilogativa con l’indicazione della fonte normativa e della misura oggetto di proroga (all.2). E’ previsto, inoltre che, fino all’adozione dei nuovi dPCM, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. n. 19/2020, (i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle Regioni interessate nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una Regione o più Regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, qualora le misure riguardino l’intero territorio nazionale), continua ad applicarsi il dPCM del 14 luglio 2020 (sostituito poi da quello del 7 agosto, efficace fino al 7 settembre e per ultimo da quello del 7 settembre valido fino al 7 ottobre 2020).

Infine, attraverso l’articolo 1-bis, inserito in sede di conversione, si è inserita una disposizione di coordinamento, prevedendosi che le disposizioni del decreto legge n. 19/2020 si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto disposto dal decreto legge n. 33/2020. In sintesi deve essere garantito il coordinamento delle misure di contenimento adottabili in base al decreto n. 19/2020 con quelle previste dal decreto legge n. 33/2020, di portata più circoscritta.

 

 

 

Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

<v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"> Cordiali saluti.