Circolari

Circ. n. 53/2015

Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 5 ottobre 2015 CIGS: causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo per concessione trattamento. (Decreto legislativo 148/2015).

Facendo seguito alla nostra precedente circolare di commento del Dlgs. 148/2015 sugli AMMORTIZZARTORI SOCIALI(1), segnaliamo che il Ministero del Lavoro ha provveduto ad emanare delle prime indicazioni operative sulla nuova disciplina.

Nella circolare in oggetto il Ministero si concentra – per adesso - sulla CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA, evidenziando le diverse decorrenze temporali di entrata in vigore di alcune norme e, quindi, specificando a partire da quando le singole nuove disposizioni sulla CIGS vanno prese in considerazione, soprattutto ai fini del calcolo della durata massima dei trattamenti.

Sono fornite ulteriori utili precisazioni, tra cui:

  • per giornate di “effettivo lavoro”, ai fini del conteggio dell’anzianità del lavoratore, si intendono le giornate di presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi riconducibili a ferie, festività e infortuni nonché astensione obbligatoria di maternità (par. 2);

  • per il calcolo del requisito dimensionale pari a 15 dipendenti richiesto per accedere alla CIGS, i LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO sono COMPUTATI PER INTERO, a prescindere dalla durata del contratto. Vale in sostanza la regola fin qui applicata, perché, come precisato dal Ministero, prevale il carattere di disciplina speciale degli ammortizzatori sociali sull’art. 27 del decreto legislativo 81/2015, che indica come regola generale, salvo che sia diversamente disposto, il computo dei dipendenti sulla base dell’effettiva durata dei rapporti di lavoro;

  • dal 2016 NON esisterà più la CIGS in presenza di procedure concorsuali (fattispecie già abrogata con la legge 92/2012) – par. 4.4;

  • le parti, nell’ambito dell’esame congiunto, devono necessariamente ed espressamente dichiarare di NON poter praticare la strada del contratto di solidarietà – par. 7.

Evidenziamo, inoltre, come le ultime pagine sono dedicate ad aspetti più prettamente pratico-operativi su: presentazione della domanda (par. 7.1), fase istruttoria (par. 7.2), verifiche ispettive (par. 7.2.1) e pagamenti/conguagli (par. 7.2.2).

Sempre dal punto di vista della transizione tra il vecchio e il nuovo regime, la circolare contiene una sorta di clausola di salvaguardia in base alla quale, fino all’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, saranno applicabili, sempreché compatibili, i criteri sin qui utilizzati per la concessione dei diversi trattamenti (ad esempio per la causale di riorganizzazione o crisi aziendale o, specificatamente, per imprese operanti nei servizi di pulizia o di ristorazione/mensa).

Si rimanda al testo della circolare per ulteriori approfondimenti.










(1) Nostra Circolare n. 52 del 5 ottobre 2015, prot. 4347.

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