Facendo seguito alla nostra precedente
circolare di commento del Dlgs. 148/2015 sugli AMMORTIZZARTORI SOCIALI(1), segnaliamo che il Ministero del Lavoro ha provveduto ad emanare delle prime indicazioni operative sulla nuova
disciplina.
Nella circolare in oggetto il Ministero si concentra
– per adesso - sulla CASSA INTEGRAZIONE
STRAORDINARIA, evidenziando le diverse decorrenze temporali di
entrata in vigore di alcune norme e, quindi, specificando a partire da quando le singole nuove disposizioni
sulla CIGS vanno prese in considerazione, soprattutto ai fini del calcolo
della durata massima dei trattamenti.
Sono fornite ulteriori utili precisazioni, tra
cui:
-
per giornate di “effettivo
lavoro”, ai fini del conteggio dell’anzianità del lavoratore, si intendono
le giornate di presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria,
compresi i periodi riconducibili a ferie, festività e infortuni nonché astensione
obbligatoria di maternità (par. 2);
-
per
il calcolo del requisito dimensionale
pari a 15 dipendenti richiesto per accedere alla CIGS, i LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO sono COMPUTATI
PER INTERO, a prescindere dalla durata del contratto. Vale in sostanza la
regola fin qui applicata, perché, come precisato dal Ministero, prevale il
carattere di disciplina speciale degli ammortizzatori sociali sull’art. 27
del decreto legislativo 81/2015, che indica come regola generale, salvo che
sia diversamente disposto, il computo dei dipendenti sulla base dell’effettiva
durata dei rapporti di lavoro;
-
dal 2016 NON esisterà
più la CIGS in presenza di procedure concorsuali (fattispecie già abrogata
con la legge 92/2012) – par. 4.4;
-
le parti, nell’ambito
dell’esame congiunto, devono necessariamente ed espressamente dichiarare di NON
poter praticare la strada del contratto di solidarietà – par. 7.
Evidenziamo, inoltre, come le ultime pagine
sono dedicate ad aspetti più prettamente
pratico-operativi su: presentazione della domanda (par. 7.1), fase istruttoria
(par. 7.2), verifiche ispettive (par. 7.2.1)
e pagamenti/conguagli (par. 7.2.2).
Sempre dal punto di vista della transizione
tra il vecchio e il nuovo regime, la circolare contiene una sorta di clausola
di salvaguardia in base alla quale, fino
all’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, saranno applicabili,
sempreché compatibili, i criteri sin qui utilizzati per la concessione dei
diversi trattamenti (ad esempio per la causale di riorganizzazione o crisi
aziendale o, specificatamente, per imprese operanti nei servizi di pulizia o di
ristorazione/mensa).
Si rimanda al testo della circolare per
ulteriori approfondimenti.
(1) Nostra Circolare
n. 52 del 5 ottobre 2015, prot. 4347.