Facendo seguito al nostro precedente della settimana scorsa(1), riteniamo utile approfondire il contenuto del nuovo Protocollo sottoscritto il 30 giugno u.s. tra le parti sociali, il Ministro del lavoro e il Ministro della salute che sostituisce il precedente del 6 aprile 2021 più volte reiterato, come noto, nella sua validità.
Si tratta di un Accordo che tiene conto del diverso contesto normativo attualmente in vigore e che, conseguentemente, pur sempre in una prospettiva di precauzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus, comporta in termini generali un equilibrato e ponderato alleggerimento degli oneri e delle responsabilità in capo al datore di lavoro, partendo dal presupposto che il SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico incombente in maniera indiscriminata su tutta la popolazione, fatte salve le specificità di particolari soggetti c.d. fragili.
Ciò detto, fermo restando l’impegno delle parti firmatarie ad incontrarsi eventualmente in presenza di significativi mutamenti epidemiologici, le indicazioni contenute nel protocollo troveranno applicazione dal mese di luglio al 31 ottobre 2022.
Ribadito come il Protocollo riguardi sempre e comunque ambienti di lavoro non sanitari, i datori di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente, provvederanno ad aggiornare le procedure fin qui utilizzate coerentemente con le nuove indicazioni.
Rimane quindi centrale il ruolo del medico competente nonché un richiamo a favorire un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali per una condivisione e una maggior efficacia, tenendo conto delle singole specificità, delle misure anti-contagio da adottare nei diversi contesti.
In linea di continuità con il precedente testo, il nuovo Protocollo si articola sempre in 13 capitoli, con tuttavia alcune variazioni rispetto ai temi trattati, che analizzeremo soffermandoci sulle principali modifiche e integrazioni degne di nota, sorvolando su alcune riformulazioni (specie in alcuni titoli dei capitoli) prive di particolare valore aggiunto.
Prima di farlo, ci preme sottolineare il fatto che il Protocollo mantiene una sua efficacia pattizia nei luoghi di lavoro, senza alcun specifico impianto sanzionatorio in caso di mancato rispetto, situazione che tuttavia espone il datore di lavoro al rischio di eventuali contestazioni di un lavoratore contagiato che potrebbe, come noto, invocare la fattispecie dell’infortunio sul lavoro(2).
In particolare, affrontando uno dei temi interessati dalle novità più rilevanti, quello delle MASCHERINE (punto 6 del protocollo), evidenziamo come non vengano più menzionate quelle chirurgiche e come, fermo restando l’obbligo previsto attualmente dal legislatore di indossare le mascherine per i lavoratori dei mezzi di trasporto e operanti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali(3), il protocollo preveda:
- da un lato, la garanzia della disponibilità delle FFP2 da parte del datore di lavoro al lavoratore che ne sia evidentemente sprovvisto e che le voglia utilizzare in considerazione di determinate condizioni presenti nel luogo di lavoro;
- dall’altro, l’individuazione da parte del datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla luce delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, di particolari gruppi di lavoratori, soprattutto soggetti fragili, ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati obbligatoriamente.
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- INFORMAZIONE
In linea con un quadro normativo che si è venuto sempre più semplificando, questo capitolo viene significativamente snellito, fermo restando che il datore di lavoro informerà i suoi lavoratori e chiunque entri nei suoi ambienti di lavoro su alcune imprescindibili condizioni per l’accesso e la permanenza (es. rispetto disposizioni sanitarie ASL, assenza sintomi influenza e alterazione temperatura, tempestiva segnalazione al datore di lavoro a fronte del loro manifestarsi, corretto utilizzo DPI se richiesti).
- MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Anche questo capitolo viene decisamente alleggerito alla luce del contesto normativo di riferimento, rimanendo in vigore, oltre alla presenza di una temperatura corporea non superiore a 37,5° per l’accesso, l’isolamento di quei soggetti che non lo fossero, i quali dovranno essere prontamente dotati se sprovvisti di mascherina FFP2 (il precedente protocollo indicava semplicemente quella chirurgica).
Opportunamente cambiano anche i riferimenti per la riammissione al lavoro di soggetti contagiati – risalivano al 2021 - che avrà ovviamente luogo, come del resto per tutti i cittadini a prescindere dal loro status di lavoratori, in linea con le disposizioni e la prassi vigente (art. 4 D.L. 24/2022, convertito con legge n. 52/2022 e circolare Ministero Salute n. 19680 del 30 marzo 2022).
- GESTIONE DEGLI APPALTI
Con poche righe, in luogo del previgente testo molto più articolato, si ribadisce:
- la necessità per l’appaltatore di procedere, per il tramite del medico competente laddove presente, ad informare il committente relativamente a eventuali suoi lavoratori che risultassero positivi al tampone;
- l’obbligo per il committente di dare all’appaltatore completa informativa sul protocollo aziendale in uso e di vigilare sul rispetto di tali disposizioni da parte di tutti i lavoratori che operano a qualunque titolo, anche per imprese terze, nel perimetro aziendale.
- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA
Vengono integrati i riferimenti da considerare per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali: è ora aggiunto il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti e superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. (Versione del 20 maggio 2021).
Viene meno, di contro, l’espressa previsione di procedere, in aggiunta alle ordinarie attività di pulizia, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aree maggiormente colpite da virus o nelle imprese in cui si sono osservati o registrati casi, anche sospetti.
Infine, si aggiunge la necessità di adottare in tutti gli ambienti di lavoro misure che consentano il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Restano confermate e fondamentali, non subendo modifiche rilevanti.
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Si tratta come già anticipato del capitolo più innovativo tenuto conto dell’evoluzione normativa riscontrata negli ultimi mesi.
Pertanto, fatti salvi gli obblighi previsti attualmente dalla normativa in base alla quale l’uso della mascherina è come noto obbligatorio per legge solo in alcuni determinati settori, vale a dire nei mezzi di trasporto e per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, l’utilizzo delle mascherine FFP2 può rappresentare su scelta volontaria del lavoratore uno strumento importante di tutela e prevenzione del contagio soprattutto in determinati contesti lavorativi (ambienti chiusi, condivisi da più lavoratori, aperti al pubblico, dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative).
In questo senso il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine FFP2 al lavoratore che voglia utilizzarle, non sussistendo come detto alcun obbligo di indossare tale mascherina in termini generali (quelle chirurgiche non vengono nemmeno più menzionate nel protocollo).
Selettivamente, però, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla luce delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, il datore di lavoro individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
- GESTIONE SPAZI COMUNI AZIENDALI
Non ci sono variazioni degne di attenzione su questo punto se non il fatto che viene meno l’esplicita indicazione sul mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI
Evidenziato come questo capitolo nel precedente protocollo era il numero 9, non ci sono variazioni su questo capitolo se non il fatto che l’impegno a favorire orari di ingresso e uscita scaglionati serve ad evitare assembramenti più che contatti.
- GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Ferma restando l’applicazione delle norme attualmente in vigore per tutti i cittadini in materia di isolamento e auto sorveglianza (art. 4 del D.L. n. 24/2022), rimane invariata la previsione secondo cui una persona che sul luogo di lavoro manifesti febbre (superiore a 37,5°) e sintomi di infezione respiratoria o “simil-influenzali” lo debba immediatamente comunicare al datore di lavoro/ufficio del personale, facendo scattare il suo isolamento secondo le disposizioni fornite dall’autorità sanitaria e l’immediata disponibilità per lo stesso soggetto – qualora non lo fosse già – di una mascherina FFP2 (in luogo della mascherina chirurgica citata nel precedente protocollo).
Segnaliamo che anche la collocazione di questo capitolo sia stata modificata all’interno del protocollo (ora al numero 9, in precedenza al numero 11).
- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Pur ribadendo il ruolo centrale del medico competente, tenuto a collaborare nell’esercizio della sua funzione con datore di lavoro, RSPP e RLS/RLST, questo capitolo – anticipato al numero 10 rispetto alla sua collocazione al punto 12 nella precedente versione del protocollo – viene anch’esso semplificato in linea con il quadro regolatorio vigente.
La sorveglianza sanitaria, soprattutto quella eccezionale prevista in favore di determinati soggetti fragili particolarmente a rischio - che come noto è stata da ultimo prorogata fino al 31 luglio p.v.(4) – è un’opportunità di informazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità della vaccinazione anti-COVID nonché in relazione al corretto utilizzo dei DPI laddove previsti.
Ciò detto, resta la sollecitazione perché il medico competente si orienti verso un completo ripristino delle visite previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria di carattere generale (questo pur sempre nel rispetto di condizioni di salute e sicurezza, considerato anche l’andamento epidemiologico nel contesto territoriale di riferimento).
Come già descritto al punto 2), per la riammissione al lavoro di un soggetto positivo al virus ci si atterrà alla normativa di riferimento (art. 4 D.L. 24/2022, convertito con legge n. 52/2022 e circolare Ministero Salute n. 19680 del 30 marzo 2022), fatto salvo che i soggetti risultati positivi con ricovero ospedaliero dovranno, indipendentemente dalla durata della malattia, essere comunque sottoposti dal MC alla visita medica di cui all’art. 41, c. 2, lett. e-ter del T.U. 81/2008 in materia di salute e sicurezza (visita di norma prevista per la ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, ciò al fine di verificare idoneità alla mansione e per valutare profili specifici di rischio.
- LAVORO AGILE
Si tratta di un capitolo dedicato esclusivamente al lavoro agile e non più genericamente all’organizzazione aziendale – collocato al punto 8 nel precedente protocollo e ricomprendente in passato disposizioni non certamente più necessarie e opportune riconducibili ad altri profili quali ad esempio turnazioni, trasferte, rimodulazione dei livelli produttivi (in questo senso va letto anche il venir meno del precedente capitolo n. 12, contenente prescrizioni in materia di spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione).
Si conferma, soprattutto per tutelare i lavoratori fragili (che godono già come noto di una disciplina di miglior favore da questo punto di vista) l’utilità del lavoro agile quale possibile leva per contrastare la diffusione del contagio.
Detto ciò, le parti sociali firmatarie auspicano che possa essere ulteriormente prorogata – oltre il 31 agosto 2022 - la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, vale a dire senza gli accordi individuali previsti dalla legge.
- LAVORATORI FRAGILI
Questo capitolo, definito ora ex-novo, è invece dedicato a soffermarsi sull’importanza per il datore di lavoro di stabilire, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili (ricordiamo a tal proposito sia quanto già detto rispetto a mascherine e sia la funzione di sorveglianza sanitaria straordinaria cui il medico competente è tenuto proprio nei loro confronti).
Anche relativamente ai lavoratori fragili le parti sociali auspicano un’ulteriore proroga delle specifiche disposizioni volte a tutelarli, come da ultimo prorogate ai sensi del D.L. n. 24/2022, convertito con legge n. 52/2022): più in particolare della norma, scaduta ormai a fine giugno 2022, secondo cui tali lavoratori fragili svolgono - di norma - l’attività lavorativa in smart working, laddove compatibile con la loro mansione o, altrimenti, si vedano equiparato il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento di malattia.
- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Resta confermato in termini generali l’impianto di governance già definito (laddove possibile, Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS; in alternativa, per ovviare alle difficoltà nelle PMI, istituzione di un Comitato Territoriale composto dagli eventuali organismi per la salute e sicurezza – se costituiti – e con il coinvolgimento degli RLST e comunque dei rappresentanti delle parti sociali), fatto salvo che la terza ipotesi di costituire a livello territoriale/settoriale appositi comitati in linea con le finalità del protocollo coinvolgendo anche ASL e istituzioni chiamate alla gestione delle diverse misure per fronteggiare la diffusione del virus, non si pone ora più come possibilità ulteriore ed aggiuntiva, ma solo in mancanza delle prime due casistiche.
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(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 50 del 30 giugno 2022, prot. n. 2717.
(2) Rimane infatti in vigore l’articolo 29-bis della legge n. 40/2020 che in materia di tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 riconosce un esonero in termini di responsabilità al datore di lavoro rispettoso del protocollo in esame.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 27 maggio 2022 - prot. n. 2351.
(4) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 27 maggio 2022 - prot. n. 2351.