Circolari

Circ. n. 52/2021

DECRETO SOSTEGNI BIS – CONVERSIONE CON MODIFICHE CONVERSIONE CON MODIFICHE PROFILI GIUSLAVORISTICI SU:- CONTRATTI A TERMINE- SGRAVI INPS SETTORE SPETTACOLO- AMMORTIZZATORI SOCIALI- BLOCCO LICENZIAMENTI

 

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, segnaliamo che, in sede di conversione del c.d. decreto SOSTEGNI BIS(1), sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di lavoro:

  • all’ART. 41-BIS l’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LEADER DI QUALSIASI LIVELLO DI DISCIPLINARE CAUSALI AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DAL LEGISLATORE DA UTILIZZARE FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 PER LA STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – seppur limitata nel tempo e con una formulazione tecnica non proprio lineare, si recepisce così una richiesta avanzata da tempo anche dal sistema cooperativo per cercare di favorire, attraverso la contrattazione, un ricorso più agevole delle imprese ai rapporti a termine;

  • all’ART. 43, l’ESTENSIONE AL SETTORE CREATIVO, CULTURALE E SPETTACOLO della DECONTRIBUZIONE originariamente prevista unicamente per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, correttivo inserito anche su sollecitazione del sistema cooperativo in considerazione dei drammatici effetti della pandemia e delle chiusure ad essa legate che hanno impattato su tali comparti.

Ciò detto, evidenziamo che con la legge di conversione sono confluite in questo provvedimento, senza modifiche, tutte le novità introdotte su ammortizzatori sociali e licenziamenti con il D.L. 99/2021(2), che quindi non sarà convertito in legge.

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  1. NUOVE CAUSALI PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO INDIVIDUABILI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LEADER (art. 41-bis)

    Dopo un lungo e accesso dibattito sulla materia dei rapporti a termine durato alcuni anni, viene modificato l’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015 con un duplice intervento così articolato:

    • nuova lettera b-bis) del comma 1: alle causali già stabilite dal legislatore al medesimo comma(3), si aggiunge la possibilità per i contratti collettivi nazionali o di secondo livello (aziendali o territoriali) di cui all’art. 51 del medesimo provvedimento - sottoscritti cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - di prevedere ulteriori e specifiche esigenze per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma comunque inferiore a 24 mesi;

    • nuovo comma 1.1.: limitando nella sostanza la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare queste ulteriori specifiche esigenze (causali) disciplinate eventualmente dalla contrattazione leader FINO AL 30 SETTEMBRE 2022.

Per come formulata la norma, non certamente in maniera chiarissima, riteniamo che il termine del 30 settembre 2022 si riferisca alla scadenza entro cui i datori di lavoro possano stipulare contratti a tempo determinato giustificati con tali nuove causali derivanti dalla contrattazione (e non al termine ultimo di vigenza di tali rapporti).

Inoltre, segnaliamo che le nuove disposizioni si innestano, rafforzando, nel solco degli altri rinvii alla contrattazione collettiva (leader) già contenuti nel decreto legislativo 81/2015 in materia di rapporti a tempo determinato.

Ci riferiamo in particolare alla possibilità di un limite di durata massima complessiva del rapporto superiore ai 24 mesi di legge, laddove previsto dai medesimi contratti collettivi. Detta deroga, come noto, era già prevista dall’art. 19, comma 2 del medesimo decreto n. 81/2019 e utilizzata, ad esempio, nell’ambito del sistema cooperativo da alcuni CCNL, come quello dedicato alle cooperative sociali.

Il rinvio alla contrattazione collettiva di cui comma 2 per la definizione di una durata complessiva del rapporto a termine superiore a 24 mesi (generico e non riferito ad alcuna tipologia di causale) riguarda e vale appunto per tutte le fattispecie e, data la novità ora introdotta, forse proprio a maggior ragione laddove un datore di lavoro instauri un contratto a tempo determinato riconducibile alle specifiche esigenze (causali) definite dalla contrattazione collettiva.

Il nuovo comma 1.1 ribadisce la previsione già contenuta nella norma di una durata non superiore ai 24 mesi legata alle causali di legge che, a questo punto, possono arricchirsi di ulteriori causali individuate dalla contrattazione collettiva laddove si riesca a trovare convergenze con il sindacato.

In conclusione, la nuova norma che viene fuori dall’ennesimo scomposto ritocco normativo mostra vaste aree grigie sull’applicazione operativa che complicheranno l’interpretazione e lo stesso utilizzo da parte di imprese e lavoratori.

Pertanto, auspichiamo chiarimenti sulle nuove disposizioni anche sotto questo ultimo profilo, mentre ricordiamo che fino a fine 2021 rimane la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare/prorogare come e comunque un contratto a tempo determinato senza il vincolo della causale (per una sola volta a partire dal 23 marzo u.s., per un periodo massimo di 12 mesi e ferma restando una durata complessiva del rapporto di lavoro di 24 mesi prevista dal legislatore).

 

  1. ESTENSIONE DECONTRIBUZIONE SETTORE CREATIVO, CULTURALE E SPETTACOLO (art. 43)

Con la modifica normativa si aggiunge – adeguando contestualmente la rubrica dell’articolo – il settore creativo, culturale e dello spettacolo nel campo di applicazione della misura (non più quindi dedicata solo a turismo, stabilimenti termali e commercio).

Detto ciò, registrando ancora a distanza di tempo dalla sua introduzione l’assenza di indicazioni operative da parte dell’INPS per beneficiarne, ci preme richiamarne in questa sede i tratti principali.

Per i datori di lavoro dei settori interessati la decontribuzione consiste in un meccanismo di esonero contributivo – premi INAIL da pagare - fruibile entro il 2021 e rapportato al doppio delle ore di integrazione salariale fruite, non necessariamente con causale COVID, nel primo trimestre di quest’anno (gennaio, febbraio e marzo 2021).

Requisito inderogabile, pena la revoca dell’esonero e l’impossibilità di richiedere gli ammortizzatori COVID previsti dal D.L. Sostegni, è il rispetto fino a tutto il 2021 del divieto di licenziamenti economici come già disciplinato dal medesimo provvedimento).

Infine, si tratta di un beneficio da riparametrare e applicare su base mensile, cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni di aliquote nei limiti ovviamente della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ma che risulta soggetto all’autorizzazione della Commissione Europea nonché alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

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ULTERIORI NOVITA’ degne di attenzione riguardano:

  • art. 42, comma 8-bis: la  detassazione dei contributi o delle indennità di qualsiasi natura legati all’emergenza COVID-19 corrisposti da parte di Regioni/P.A in favore di lavoratori laddove si sia verificata cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa o del rapporto di lavoro (tale beneficio è riconosciuto anche qualora le somme suddette siano state attribuite, sempreché a fronte di disposizioni e fondi territoriali, in via integrativa rispetto a misure di sostegno stabilite dalla disciplina statale);

  • art. 47-bis: la previsione secondo cui ai fini della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti con determinati requisiti la regolarità contributiva di tali lavoratori sarà verificata d’ufficio dagli enti concedenti il medesimo beneficio (INPS e Casse previdenziali private) a partire dal 1° novembre 2021, con la precisazione che la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il prossimo mese di ottobre. Ricordiamo che sul piano attuativo siamo ancora in attesa del decreto interministeriale (Lavoro-MEF) necessario a rendere la misura operativa;

  • art. 48-bis: l’introduzione di un credito d’imposta in misura pari al 25% per quelle imprese che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano – sostengano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel 2021. Si tratta di un beneficio concedibile nel limite complessivo di 5 milioni stanziati e per un importo massimo di 30 mila per ciascuna impresa beneficiaria. Ferma restando l’emanazione di un apposito decreto attuativo e la regola di fruizione del beneficio esclusivamente attraverso compensazione, la norma precisa come siano ammissibili le spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui risulta occupato in attività formative riconducibili a corsi di specializzazione e perfezionamento (in Italia o all’estero) legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0;

  • art. 57-bis: l’estensione a tutto il 2021 della possibilità per imprese e cittadini di presentare dichiarazioni sostitutive in tutti i procedimenti avviati a istanza di parte aventi ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della P.A. riconducibili all’emergenza Covid. Tecnicamente si va a prorogare per tutto il tempo di vigenza del nuovo Quadro sugli aiuti di Stato approvato a livello comunitario, e in vigore fino al 31 dicembre 2021, una norma già varata ad inizio 2020 con il provvedimento Rilancio, senza tuttavia tener conto che una disposizione pressoché identica e valida a regime è stata introdotta con il D.L. 76/2020 in materia di semplificazione e innovazione digitale all’art. 12, comma 1, lettera h), n. 2;

  • art. 68, commi 15-septies e 15-octies: la proroga fino al 31 dicembre 2021 e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza, della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali (a 0 ore), di NASpI, DIS-COLL nonché di Reddito di Cittadinanza di stipulare con datori di Lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza vedersi revocato o decurtato tale beneficio (disposizione introdotta come noto già nel 2020 anch’essa con il provvedimento Rilancio). Contestualmente viene conseguentemente prorogata la norma per cui il lavoratore percettore del RdC è esonerato in tal caso dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della sua condizione occupazionale a seguito dell’avvio di un lavoro dipendente.

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(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 38 del 31 maggio 2021 - prot. n. 2222.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49 del 1 luglio 2021 – prot. n. 2677.

 

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