Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, segnaliamo che,
in sede di conversione del c.d. decreto
SOSTEGNI BIS(1), sono
state introdotte alcune significative
modifiche in materia di lavoro:
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all’ART. 41-BIS l’INTRODUZIONE DELLA FACOLTA’ PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LEADER DI
QUALSIASI LIVELLO DI DISCIPLINARE CAUSALI AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE PREVISTE
DAL LEGISLATORE DA UTILIZZARE FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 PER LA STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO –
seppur limitata nel tempo e con una formulazione tecnica non proprio lineare,
si recepisce così una richiesta avanzata da tempo anche dal sistema cooperativo
per cercare di favorire, attraverso la contrattazione, un ricorso più agevole
delle imprese ai rapporti a termine;
-
all’ART. 43, l’ESTENSIONE AL SETTORE CREATIVO, CULTURALE E SPETTACOLO della
DECONTRIBUZIONE originariamente prevista unicamente per i settori del turismo,
degli stabilimenti termali e del commercio, correttivo inserito anche su
sollecitazione del sistema cooperativo in considerazione dei drammatici
effetti della pandemia e delle chiusure ad essa legate che hanno impattato su
tali comparti.
Ciò
detto, evidenziamo che con la legge di conversione sono confluite in questo
provvedimento, senza modifiche, tutte le novità introdotte su ammortizzatori
sociali e licenziamenti con il D.L. 99/2021(2), che quindi non
sarà convertito in legge.
* * *
-
NUOVE CAUSALI PER CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO INDIVIDUABILI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LEADER (art. 41-bis)
Dopo un lungo e accesso dibattito sulla materia dei rapporti
a termine durato alcuni anni, viene modificato
l’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015 con un duplice intervento
così articolato:
-
nuova lettera b-bis) del comma 1:
alle causali già stabilite dal
legislatore al medesimo comma(3), si aggiunge la possibilità per i contratti
collettivi nazionali o di secondo livello (aziendali o territoriali) di cui
all’art. 51 del medesimo provvedimento - sottoscritti
cioè dalle parti sociali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale - di prevedere ulteriori e specifiche
esigenze per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a
12 mesi, ma comunque inferiore a 24 mesi;
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nuovo comma 1.1.:
limitando nella sostanza la facoltà per i datori di lavoro di
utilizzare queste ulteriori specifiche esigenze (causali) disciplinate
eventualmente dalla contrattazione leader FINO AL 30 SETTEMBRE 2022.
Per come formulata la norma, non certamente in maniera
chiarissima, riteniamo che il termine del 30 settembre 2022 si riferisca alla
scadenza entro cui i datori di lavoro possano stipulare contratti a tempo
determinato giustificati con tali nuove causali derivanti dalla contrattazione
(e non al termine ultimo di vigenza di tali rapporti).
Inoltre, segnaliamo che le nuove disposizioni si innestano,
rafforzando, nel solco degli altri rinvii alla contrattazione collettiva
(leader) già contenuti nel decreto legislativo 81/2015 in materia di
rapporti a tempo determinato.
Ci riferiamo in particolare alla possibilità di un limite
di durata massima complessiva del rapporto superiore ai 24 mesi di legge,
laddove previsto dai medesimi contratti collettivi. Detta deroga, come noto, era
già prevista dall’art. 19, comma 2 del medesimo decreto n. 81/2019 e utilizzata,
ad esempio, nell’ambito del sistema cooperativo da alcuni CCNL, come quello
dedicato alle cooperative sociali.
Il rinvio alla contrattazione collettiva di cui comma
2 per la definizione di una durata complessiva del rapporto a termine superiore
a 24 mesi (generico e non riferito ad alcuna tipologia di causale) riguarda e
vale appunto per tutte le fattispecie e, data la novità ora introdotta, forse
proprio a maggior ragione laddove un datore di lavoro instauri un contratto a
tempo determinato riconducibile alle specifiche esigenze (causali) definite
dalla contrattazione collettiva.
Il nuovo comma 1.1 ribadisce la previsione già
contenuta nella norma di una durata non superiore ai 24 mesi legata alle
causali di legge che, a questo punto, possono arricchirsi di ulteriori causali
individuate dalla contrattazione collettiva laddove si riesca a trovare
convergenze con il sindacato.
In conclusione, la nuova norma che viene fuori
dall’ennesimo scomposto ritocco normativo mostra vaste aree grigie
sull’applicazione operativa che complicheranno l’interpretazione e lo stesso
utilizzo da parte di imprese e lavoratori.
Pertanto, auspichiamo chiarimenti sulle nuove
disposizioni anche sotto questo ultimo profilo, mentre ricordiamo che
fino a fine 2021 rimane la possibilità per i datori di lavoro di
rinnovare/prorogare come e comunque un contratto a tempo determinato senza il
vincolo della causale (per una sola volta a partire dal 23 marzo u.s., per un
periodo massimo di 12 mesi e ferma restando una durata complessiva del rapporto
di lavoro di 24 mesi prevista dal legislatore).
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ESTENSIONE DECONTRIBUZIONE SETTORE CREATIVO,
CULTURALE E SPETTACOLO (art. 43)
Con la modifica normativa si
aggiunge – adeguando contestualmente la rubrica dell’articolo – il settore
creativo, culturale e dello spettacolo nel campo di applicazione della misura
(non più quindi dedicata solo a turismo, stabilimenti termali e commercio).
Detto ciò, registrando
ancora a distanza di tempo dalla sua introduzione l’assenza di indicazioni
operative da parte dell’INPS per beneficiarne, ci preme richiamarne in
questa sede i tratti principali.
Per i datori di lavoro dei settori interessati la
decontribuzione consiste in un meccanismo di esonero contributivo – premi INAIL da pagare - fruibile entro il 2021 e
rapportato al doppio delle ore di integrazione salariale fruite, non
necessariamente con causale COVID, nel
primo trimestre di quest’anno (gennaio, febbraio e marzo 2021).
Requisito inderogabile, pena la
revoca dell’esonero e l’impossibilità di richiedere gli ammortizzatori COVID
previsti dal D.L. Sostegni, è il rispetto fino a tutto il 2021 del divieto di
licenziamenti economici come già disciplinato dal medesimo provvedimento).
Infine, si tratta di un beneficio da riparametrare e
applicare su base mensile, cumulabile
con altre agevolazioni o riduzioni di aliquote nei limiti ovviamente della
contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ma che risulta soggetto all’autorizzazione della Commissione Europea nonché alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
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ULTERIORI NOVITA’ degne di attenzione riguardano:
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art. 42,
comma 8-bis: la detassazione dei contributi o delle
indennità di qualsiasi natura legati all’emergenza COVID-19 corrisposti da
parte di Regioni/P.A in favore di lavoratori laddove si sia verificata
cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa o del rapporto di
lavoro (tale beneficio è riconosciuto anche qualora le somme suddette siano
state attribuite, sempreché a fronte di disposizioni e fondi territoriali, in
via integrativa rispetto a misure di sostegno stabilite dalla disciplina
statale);
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art. 47-bis: la previsione secondo cui ai fini della
fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021
in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti con determinati
requisiti la regolarità contributiva di tali lavoratori sarà verificata
d’ufficio dagli enti concedenti il medesimo beneficio (INPS e Casse
previdenziali private) a partire dal 1° novembre 2021, con la
precisazione che la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti
effettuati entro il prossimo mese di ottobre. Ricordiamo che sul piano
attuativo siamo ancora in attesa del decreto interministeriale (Lavoro-MEF)
necessario a rendere la misura operativa;
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art. 48-bis: l’introduzione di un credito d’imposta in
misura pari al 25% per quelle imprese che – indipendentemente dalla forma
giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano –
sostengano spese per attività di formazione professionale di alto livello
nel 2021. Si tratta di un beneficio concedibile nel limite complessivo
di 5 milioni stanziati e per un importo massimo di 30 mila per ciascuna impresa
beneficiaria. Ferma restando l’emanazione di un apposito decreto attuativo
e la regola di fruizione del beneficio esclusivamente attraverso compensazione,
la norma precisa come siano ammissibili le spese relative al costo aziendale
del dipendente per il periodo in cui risulta occupato in attività formative
riconducibili a corsi di specializzazione e perfezionamento (in Italia o
all’estero) legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento
delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0;
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art. 57-bis: l’estensione a tutto il 2021 della possibilità
per imprese e cittadini di presentare dichiarazioni sostitutive in tutti i
procedimenti avviati a istanza di parte aventi ad oggetto erogazioni di denaro
comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della P.A.
riconducibili all’emergenza Covid. Tecnicamente si va a prorogare per tutto
il tempo di vigenza del nuovo Quadro sugli aiuti di Stato approvato a livello
comunitario, e in vigore fino al 31 dicembre 2021, una norma già varata ad
inizio 2020 con il provvedimento Rilancio,
senza tuttavia tener conto che una disposizione pressoché identica e valida a
regime è stata introdotta con il D.L. 76/2020 in materia di semplificazione e
innovazione digitale all’art. 12, comma 1, lettera h), n. 2;
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art. 68,
commi 15-septies e 15-octies: la proroga
fino al 31 dicembre 2021 e, se successivo, fino al termine dello stato di
emergenza, della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali (a 0
ore), di NASpI, DIS-COLL nonché di Reddito di Cittadinanza di stipulare con
datori di Lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30
giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza vedersi revocato o decurtato
tale beneficio (disposizione introdotta come noto già nel 2020 anch’essa
con il provvedimento Rilancio). Contestualmente viene conseguentemente
prorogata la norma per cui il lavoratore percettore del RdC è esonerato in tal
caso dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della sua condizione
occupazionale a seguito dell’avvio di un lavoro dipendente.
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(1)
Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 38 del 31 maggio 2021 - prot. n. 2222.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 49 del 1 luglio 2021 – prot. n. 2677.