È stato pubblicato in G.U. il testo
del Decreto 16 luglio 2020, n. 76
coordinato con la legge di
conversione 11 settembre, 2020, n. 120 (all.) recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (GU n. 228 del 14-9-2020-S.O.
n. 33).
CONVERSIONE
DEL DL SEMPLIFICAZIONE
(legge 11
settembre 2020, n. 120, di conversione del
D.L. 16 luglio
2020, N. 76)
Il decreto, che ha subito diverse
modifiche nel corso dell’iter parlamentare di conversione, è diretto alla
semplificazione di oneri e procedimenti amministrativi, allo snellimento di
adempimenti burocratici, alla velocizzazione della pubblica amministrazione, al
rafforzamento dell’economia verde, dell’attività d’impresa, alla tutela
ambientale e allo sviluppo delle tecnologie emergenti. A seguito delle modifiche
nel corso dell’iter parlamentare di conversione, è ora composto di 65 articoli,
raggruppati nei seguenti Titoli:
Titolo I-
Semplificazioni in materia di contratti pubblici e dell’edilizia;
Titolo II-
Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
Titolo III- Misure
di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione
digitale;
Titolo IV-
Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
*
Tra le previsioni
di specifico interesse, si segnala l’approvazione di alcune disposizioni
promosse dall’Alleanza delle cooperative.
In particolare,
le disposizioni riguardano:
-
le modifiche alle soglie in materia di
affidamenti diretti, di cui si dirà in seguito (150.000
lavori, 75.000 servizi, inclusi servizi di ingegneria e architettura);
-
l’aggiudicazione di appalti sotto
soglia, con l’esclusione dall’applicazione del
criterio del prezzo più basso nelle gare per i servizi ad alta intensità di
manodopera, quelli di natura tecnica ed intellettuale e quelli innovativi;
-
i consorzi cooperativi, con
cui si chiarisce (quando l’impresa designata all’esecuzione dal consorzio è a
sua volta un consorzio) che il consorzio designato all’esecuzione debba essere
indicato in sede di offerta;
-
il partenariato pubblico/privato per
la valorizzazione del patrimonio culturale, con l’stensione
della possibilità di attivare forme speciali di partenariato anche con le
Regioni e gli altri enti territoriali (e non solo con lo Stato).
Si segnala altresì l’accoglimento come
ORDINI DEL GIORNO – e quindi come formali impegni del Governo ad intervenire – di
altre proposte dell’Alleanza delle cooperative, segnatamente:
-
l’impegno del
Governo ad abrogare l’obbligo per gli appaltatori di indicare la terna di
subappaltatori in sede di offerta, nonché di abrogare il divieto di subappalto
a operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara (subappalto);
-
l’impegno del
Governo a prevedere la revisione e rinegoziazione degli appalti laddove l’emergenza
abbia causato la sospensione dell’esecuzione o ne abbia modificato le modalità
di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari (riequilibrio dei
contratti in corso);
-
l’impegno del Governo a prevedere la revisione
obbligatoria del corrispettivo dell’appalto in caso di rinnovo del CCNL firmato
dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
(adeguamento del corrispettivo degli appalti ai CCNL).
Infine, preme segnalare che, tra le modifiche introdotte con la legge
di conversione, alcune risultano di fondamentale
importanza per gli enti del Terzo settore (incluse le imprese sociali e le
cooperative sociali), tenuto conto della materia estremamente complessa e
delicata su cui intervengono, cioè il rapporto tra pubbliche amministrazioni e
gli enti del Terzo settore, oggetto del Titolo VII, articoli 55-57, del Codice
del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017).
Le predette modifiche sono state introdotte dall’art.
8, comma 5, lett. a), a-quater) e c-bis), del provvedimento
in esame e riguardano il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016):
rispettivamente, gli articoli 30, comma 8, 59, comma 1 e 140, comma 1[1]. Sono
dirette a realizzare un coordinamento legislativo (sino ad oggi mancante) tra
Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), e Codice del Terzo settore
(D.lgs. 117/2017). Per una disamina dettagliata si rinvia alle comunicazioni
delle federazioni interessate.
*
Di seguito le principali novità contenute
nel provvedimento rinviando, per un esame specifico e approfondito dei nuovi
istituti, alle comunicazioni degli uffici confederali e delle federazioni di
settore in corso di divulgazione.
-
Contratti
pubblici e attività edilizia (artt. 1-11-bis)
Allo scopo di promuovere gli
investimenti in infrastrutture e servizi, si introduce, per un periodo
transitorio (fino al 31 dicembre 2021), una disciplina nuova per
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, in deroga al Codice dei
contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice”).
Pertanto, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice,
si applicheranno le seguenti previsioni normative.
Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria
(214.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi, 750.000 euro per
gli appalti di servizi sociali e 5.350.000 per gli appalti di lavori e
concessioni) le nuove disposizioni prevedono che le stazioni appalti, procedano
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, inclusi i
servizi di ingegneria e architettura (tra cui la progettazione) secondo le
seguenti modalità:
-
affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;
-
la procedura negoziata
senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, e con l’individuazione degli operatori economici in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e previa
pubblicazione di un avviso relativo all’avvio della procedura di affidamento.
La scelta del contraente dovrà avvenire entro due
mesi (elevati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata, senza bando) dalla
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.
Per gli affidamenti
diretti possono essere utilizzati la determina a contrarre, o atto
equivalente.
Per gli affidamenti
mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti
procedono con propria scelta all’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento.
Si procede
all’affidamento esclusivamente in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nei casi previsti dall’articolo 95, comma 3,
del Codice dei contratti pubblici (per i servizi ad alta
intensità di manodopera, per quelli di natura tecnica ed intellettuale e per
quelli innovativi).
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia.
Le disposizioni in esame, si applicano altresì anche
alle procedure per l’affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari,
nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle
imprese.
Per gli appalti sotto soglia comunitaria, è escluso
che la stazione appaltante possa richiedere le garanzie provvisorie, salvo che,
in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta che la
stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
ammontare è dimezzato.
Per i
contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per
velocizzare l’esecuzione degli stessi, è previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione
definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento[2].
La
nuova disciplina derogatoria, si applica sempre che l’atto di
avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro
atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Per ogni procedura di appalto è nominato
un responsabile unico del procedimento che, con propria
determinazione adeguatamente motivata, dovrà validare ed approvare ogni fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
Per entrambi i casi (contratti sotto o sopra soglia
comunitaria) è stata introdotta,
la possibilità che alle procedure di affidamento possano partecipare gli
operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.
È introdotto l’obbligo
della pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti sui
rispettivi siti istituzionali, in virtù del principio
della trasparenza, salvo per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
Il ricorso ai contratti
secretati di cui all’articolo 162 del codice, è limitato ai casi di “stretta
necessità” e richiede una specifica motivazione.
Quanto alle altre disposizioni:
-
è prevista la costituzione di collegi consultivi tecnici (obbligatori
in alcuni casi e facoltativi in altri) ad opera delle stazioni appaltanti, con
il compito di risolvere celermente eventuali controversie e dispute tecniche
che potrebbero bloccare gli appalti;
-
è istituito un apposito Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche,
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per prevenire il
blocco dei cantieri per assenza di risorse, che potrà finanziare le stazioni
appaltanti per far fronte agli impegni assunti nei casi di maggiori fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa
vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali,
a decorrere dall’anno 2020[3];
-
allo scopo di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti
pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un
ulteriore Fondo presso il Ministero dei Trasporti, le cui risorse sono
destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del
responsabile unico del procedimento (RUP);
-
vengono snellite e standardizzate le procedure per la nomina di Commissari
straordinari per le opere di maggiore rilevanza e complessità, in
relazione al tessuto economico, sociale e produttivo;
-
sono introdotte novità anche sul fronte della legalità e dei controlli
antimafia. Il provvedimento introduce, fino al 31 dicembre 2021,
procedure più semplificate e standardizzate. Le procedure semplificate
consentono alle pubbliche amministrazioni: 1) di corrispondere ai privati
agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione
antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche
antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva; 2) di stipulare
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di
una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il
vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare misura
interdittiva antimafia. La disposizione consente inoltre di eseguire le
verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili e demanda al
Ministro dell’interno l’individuazione, con decreto, di ulteriori misure di
semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture.
Per tutto il resto, continuerà ad
applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia, integrata dalla
previsione di Protocolli di legalità stipulati dal Ministero dell’interno
con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, per l’estensione,
anche ai rapporti tra privati, della disciplina riguardante il rilascio della
documentazione antimafia, oggi limitata ai rapporti tra i privati e un soggetto
pubblico. Le stazioni appaltanti dovranno
prevedere, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato
rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa
di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto;
-
in merito alla possibilità di
sospendere l’opera pubblica, le nuove disposizioni stabiliscono
che le
ipotesi in cui essa è possibile sono tassative. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo
107 del codice, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari
o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente
per il tempo strettamente necessario al loro superamento, solo per: cause
previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (i); gravi ragioni
di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure
adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19 (ii);
gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla
realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di
superamento delle quali non vi è accordo tra le parti (iii); gravi
ragioni di pubblico interesse (iv);
-
sono affidate, fino alla scadenza dello
stato di emergenza, al Commissario straordinario per l’emergenza
COVID-19, l’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei
dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali,
compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2020/2021 e il contrasto dell’eventuale emergenza nelle istituzioni
scolastiche statali. Lo stesso Commissario straordinario potrà avviare
procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione
ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale
territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine
autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario
straordinario;
-
rispetto ai procedimenti disciplinati dal decreto in esame, per la validità
dei documenti unici di regolarità contributiva-DURC è esclusa l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, riguardanti la proroga oltre la data del 31 luglio 2020
della validità dei predetti documenti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il
31 luglio 2020. In sintesi, la proroga della
validità dei DURC, prevista dalla legislazione vigente per quelli in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non è applicabile quando
è richiesto di produrre il DURC (oppure di dichiararne il possesso ovvero
quando è necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità
contributiva), ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del
contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in
qualunque modo disciplinati dal decreto in esame;
-
per il settore edilizio, allo scopo di eliminare gli ostacoli
burocratici allo sviluppo della rigenerazione urbana, per consentire
significativi interventi sul patrimonio edilizio esistente e per migliorare le
prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici, sono
introdotte una serie di misure di semplificazione per riavviare il settore dell’edilizia
auspicando una crescita sull’occupazione anche dei settori ad essa collegati,
agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria,
demolizione e ricostruzione. Una serie di modifiche al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell’edilizia), ha
l’obiettivo di realizzare le condizioni normative dirette a promuovere
interventi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo
sviluppo di processi di rigenerazione urbana, all’insegna della
semplificazione. Le principali novità riguardano:
-
le modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di
estendere l’ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui «prima casa»,
cosiddetto «Fondo Gasparrini», e consentire, per determinati periodi (da 6 a 18
mesi) espressamente individuati, la sospensione delle rate dei mutui ipotecari
erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
-
la proroga della validità dei titoli edilizi;
-
la riduzione dei tempi per lo svolgimento delle procedure edilizie
attraverso la previsione della costituzione di una Conferenza di servizi
semplificata, per poter acquisire l’assenso delle altre amministrazioni;
-
la rivisitazione dell’istituto del silenzio assenso e la possibilità di
richiedere il documento attestante l’avvenuta formazione dello stesso;
-
la semplificazione dei procedimenti per interventi di demolizione e
ricostruzione, nonché delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici;
-
l’aumento degli incentivi per interventi di rigenerazione urbana, con una
riduzione dei contributi da versare ai Comuni.
Per quanto riguarda le
modifiche all’articolo 12, del D.L. n. 23/2020, si prevede che l’ammissione ai
benefìci del Fondo Gasparrini, è estesa alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette
cooperative di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di 400.000
euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei
soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,
al momento dell’entrata in vigore della disposizione, nelle condizioni previste
dall’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244[4];
-
sono altresì snellite
anche le procedure dirette ad agevolare e semplificare la ricostruzione nelle
aree colpite da eventi sismici come quelle del Centro Italia[5], nonché
per semplificare la procedura di selezione degli operatori economici per gli
appalti di edilizia scolastica, prevedendo, in particolare, che l’invito a
partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a base di gara. La
norma estende, inoltre, tale possibilità anche per altri interventi che
rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Si differisce, inoltre,
al 30 novembre 2020 il termine della domanda di contributo per gli interventi
di immediata esecuzione degli edifici inagibili.
*
-
Semplificazioni procedimentali e responsabilità (artt. da 12 a 23)
Attraverso una serie di modifiche apportate alla legge
sul procedimento amministrativo (l. n. 241/90) si riducono i tempi per l’avvio
e la conclusione dei procedimenti amministrativi. In particolare:
-
è consacrato il principio che i rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della
buona fede;
-
è sancita la regola del silenzio assenso
per la maggior parte dei procedimenti amministrativi (fatto salvo il potere di
annullamento d’ufficio), con conseguente espressa dichiarazione di inefficacia
dell’atto “tardivo” dissenziente, che sia adottato dopo la già avvenuta
formazione del silenzio assenso;
-
allo scopo di garantire la certezza dei tempi di durata dei procedimenti
amministrativi, è stabilito che le pubbliche amministrazioni debbano
determinare con certezza e rendere noti, mediante pubblicazione nel proprio
sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”
i tempi di durata e conclusione dei procedimenti amministrativi
ritenuti maggiormente rilevanti per la collettività;
-
sono adottate misure dirette a favorire la partecipazione di cittadini e
imprese al procedimento amministrativo telematico. A tale scopo è
stabilito che le pubbliche amministrazioni agiscano mediante strumenti
informatici e telematici sia nei rapporti interni sia nei rapporti con i
privati; inoltre, si dispone che le pubbliche amministrazioni debbano erogare i
servizi in forma digitale e che i documenti digitali possano essere consultati
dai cittadini;
-
è poi introdotta, fino al 31 dicembre 2021, la Conferenza di servizi straordinaria,
allo scopo di introdurre semplificazioni dirette a fronteggiare gli effetti
negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di
contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19. In particolare,
in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria,
ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni
procedenti hanno la facoltà di adottare lo strumento della conferenza
semplificata che opererà in tempi più brevi rispetto a quanto attualmente
prescritto, per il rilascio delle decisioni di competenza. Il termine
massimo è fissato per tutte le amministrazioni in sessanta giorni;
-
sono ridotti i costi burocratici, prevedendosi che qualora
gli atti normativi statali o i decreti attuativi di rango secondario, introducano
nuovi costi regolatori, debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore,
in modo da garantire un saldo pari a zero. Se la compensazione non avviene, i
nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente
detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa copertura
finanziaria;
-
è introdotta, altresì, la c.d. Agenda per la semplificazione
amministrativa per il periodo 2020-2023, che verrà definita in base
alle linee di indirizzo adottate fra Stato, Regioni, Province ed enti locali. È
prevista, infatti, l’individuazione delle procedure al fine di determinare le
attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di
interesse generale, nonché quelle che potranno essere soggette al solo obbligo
di comunicazione; ciò al fine di pervenire alla successiva adozione di
provvedimenti volti all’eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e
di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non
necessari ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il
numero delle fasi e delle amministrazioni coinvolte;
-
è ampliato, inoltre, l’ambito di applicazione e di utilizzo della modulistica
unificata e standardizzata, ora circoscritto ai procedimenti in materia
di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive, allo scopo di
pervenire all’omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle
informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai cittadini e imprese,
per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;
-
rispetto alla responsabilità degli
amministratori pubblici per danno erariale, è previsto che, fino al 31
dicembre 2021, la responsabilità è limitata al solo dolo per quanto riguarda le
azioni da cui ne deriva l’evento dannoso, e non anche per le omissioni (per le
quali rimane invariata la disciplina vigente della responsabilità anche per
colpa);
-
viene altresì ridefinito il reato di abuso di ufficio, di cui
all’articolo 323 c.p., dando rilevanza alla violazione (da parte del pubblico
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle
pubbliche funzioni) di specifiche regole di condotta espressamente previste
dalla legge o da atti aventi forza di legge ed evidenziando la circostanza
che da tali specifiche regole non residui alcuna discrezionalità per il
soggetto (contrariamente alla previsione in vigore sino ad oggi, che fa un
riferimento generico alla violazione di norme di legge o di regolamento);
-
sono apportate modifiche in materia di autocertificazione per aggiornare la
normativa e valorizzarne l’applicazione.
*
-
Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione
digitale (artt. Da 23-bis a 37-bis)
Il terzo ambito di intervento, riguarda la semplificazione
e la concretizzazione della trasformazione digitale del Paese.
Le nuove disposizioni, attraverso una serie di
modifiche al CAD (Codice dell’amministrazione digitale- D.Lgs. n. 82/2005), sono
dirette a promuovere la diffusione di servizi in rete, agevolare l’accesso agli
stessi da parte di cittadini e imprese, garantire ai cittadini l’esercizio del
diritto all’uso delle tecnologie digitali, rafforzare l’utilizzo dei dati e di
strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto
agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID–19. Gli ambiti di
intervento riguardano:
-
la “cittadinanza digitale e l’accesso ai servizi digitali della pubblica
amministrazione”;
-
le ”norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa”;
-
la “strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini
istituzionali”;
-
le “misure per l’innovazione”.
Domicilio digitale (i), accesso digitale
(ii) e accesso ai servizi digitali (iii), sono i tre pilastri su cui
si fondano gli interventi relativi alla cittadinanza digitale e allo sviluppo
dei servizi digitali della PA da parte dei cittadini.
-
È in particolare ampliato l’ambito
applicativo del cd. domicilio digitale,
e del punto di accesso telematico di
cui all’art. 64-bis del CAD. Gli enti pubblici dovranno, quindi, rendere
fruibili i propri servizi in rete tramite applicazioni su dispositivi mobili
anche attraverso il sopra citato punto di accesso, salvo impedimenti di natura
tecnologica. Gli stessi enti devono comunque rendere fruibili tutti i loro
servizi, anche in modalità digitale, ed avviare i relativi progetti di
trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. Sono utilizzabili
credenziali diverse fino alla data di naturale scadenza, ma non oltre il 30
settembre 2021. È prevista la responsabilità dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti, che potranno vedersi ridotta la loro retribuzione di
risultato ed il relativo trattamento accessorio collegato alla performance
individuale in misura non inferiore al 30 per cento, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture, nel caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
-
È incentivato l’utilizzo di strumenti
come lo SPID e la stessa carta d’identità elettronica (CIE), semplificando le procedure di rinnovo. Entro il 28 febbraio 2021 tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione dovranno
adottare esclusivamente l’identità digitale SPID e CIE per consentire ai
cittadini di accedere ai loro servizi digitali. Sarà ammesso l’utilizzo di
credenziali diverse fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il
30 settembre 2021. Dunque, in qualunque ambito, per usufruire di un servizio o
nelle transazioni elettroniche, la legge richiederà l’esibizione di un
documento di identità, il cittadino potrà farsi identificare da remoto
attraverso l’identità digitale di SPID o la CIE e non sarà più necessario
allegare o inviare fotocopia del documento.
-
È introdotta la piattaforma digitale unica per le notifiche di
atti e provvedimenti della PA a cittadini e imprese. Pertanto, i vecchi documenti cartacei (come
la raccomandata cartacea) vengono sostituiti da una comunicazione digitale. Resta
confermata, per i cittadini che non posseggono un domicilio digitale, la
procedura di recapito attraverso posta ordinaria. In altri termini, quindi,
ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in
alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in
materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili
telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.
Sono anche semplificate le
procedure per la conservazione dei documenti informatici. I
conservatori, che intendono svolgere l’attività per conto della pubblica
amministrazione, devono possedere i requisiti di qualità, di sicurezza e
organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee
guida di cui all’art 71 del CAD, relative alla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici (ancora non pubblicate in G.U.), nonché
in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei
documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di
assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la
qualità e la sicurezza del sistema di conservazione[6].
-
Viene modificata la disciplina
relativa all’obbligo da parte delle imprese societarie di
comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al
registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese
costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al
registro delle imprese entro il 1o ottobre 2020, se non già
comunicato in precedenza. L’inadempimento dell’obbligo comporta l’applicazione
della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura
raddoppiata[7]. Altre disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del
domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel
registro, l’indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio
inattivo.
*
-
Misure di semplificazione in materia di imprese, ambiente e green
economy (artt. Da 38 a 65)
Tra le disposizioni più rilevanti, si segnalano quelle
dirette a modificare la misura di sostegno agli
investimenti delle imprese, c.d. “Nuova Sabatini”. Si ricorda che
la misura di sostegno agli investimenti delle imprese denominata “Nuova
Sabatini” è una delle principali misure di sostegno introdotta con il D.L. n.
69/2013 ed è diretta alla concessione, da parte di banche o
intermediari finanziari, alle micro, piccole e medie
imprese, impegnate in processi di capitalizzazione: di finanziamenti
agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature,
compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (i); di un contributo
statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti
finanziamenti (ii).
Il decreto
in commento:
-
innalza la soglia (da 100.000 a 200.000 euro) entro la quale
il contributo statale in conto impianti è erogata in un’unica
soluzione, anziché in più quote (attualmente sei);
-
e semplifica la misura per le imprese del Mezzogiorno, prevedendo che con un
decreto del MiSE, di concerto con il MEF, saranno definite specifiche modalità
operative dedicate (c.d. Sabatini Sud) e l’erogazione del contributo in unica
soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di
utilizzo dei fondi europei.
Quanto alle
disposizioni specificamente dedicate alle società e agli enti
cooperativi, si evidenziano quelle disposizioni dirette a snellire
le procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e dall’Albo
nazionale degli enti cooperativi.
Più precisamente, per
le società di capitali è stata introdotta un’ulteriore causa di scioglimento
senza liquidazione, data dall’omesso deposito dei bilanci di esercizio
per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione,
in concorso con altre circostanze tassativamente previste, quali: il permanere
dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire (i); l’omessa
presentazione all’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione per
integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci,
limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili
a responsabilità limitata (ii).
In questi casi il conservatore, dopo aver iscritto d’ufficio la propria
determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione,
nel registro delle imprese, ne dà notizia della avvenuta iscrizione agli
amministratori, risultanti dal registro delle imprese. Questi hanno sessanta
giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività
e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.
In caso di formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il
conservatore è tenuto ad iscrivere d’ufficio la propria determinazione di
revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine
di sessanta giorni, il conservatore del registro delle imprese, verificata
altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza
di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla
cancellazione della società dal registro medesimo. Contro le determinazioni del
conservatore del registro, gli interessati possono presentare ricorso entro 15
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al giudice del registro delle
imprese. Analoga procedura è prevista per le cancellazioni dalla sezione speciale
delle start up innovative e delle piccole e medie imprese
innovative, disposte dal conservatore del registro delle imprese. Resta fermo, anche in tale ipotesi, il diritto di ricorso (nei termini
ordinariamente previsti dalla legge) al giudice del registro contro il provvedimento
del conservatore.
Quanto alle società cooperative,
si segnalano due interventi diretti a semplificare alcune vicende che li vedono
coinvolti.
-
Attraverso una modifica all’articolo
223-septiesdecies[8] delle
disposizioni di attuazione al codice civile, si stabilisce che ai fini dello
scioglimento e cancellazione degli enti cooperativi, l’Unioncamere trasmette
all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco
degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno
depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Spetta all’autorità di
vigilanza verificare l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante
apposita indagine massiva nei pubblici registri.
-
Allo scopo di snellire le procedure
dirette a liberare i beni oggetto di liquidazione nelle procedure di
liquidazione coatta amministrativa, si è introdotta una modifica all’articolo
5, della legge n. 400/75[9], con cui
si stabilisce che l’autorità di vigilanza debba trasmettere il decreto di
cancellazione all’indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio,
(prevedendo la trasmissione esclusivamente telematica del decreto di
cancellazione), che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami,
delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.
Per
il settore culturale, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, ogni atto
di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo che
presentino determinate caratteristiche, è sostituito con la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Viene
differito dal 14 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 il termine previsto
dall’articolo 61 del D.l. n. 104/2020, per la conclusione dei procedimenti di
accorpamento delle Camere di Commercio.
Diverse
disposizioni apportano modifiche al Codice della strada e riguardano: la
definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche; il conferimento
delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di
sosta; la semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e
veicoli di linea nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in
materia di patenti di guida. Sono inoltre presenti disposizioni di
semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di
termini.
Altre
misure di semplificazione riguardano: lo snellimento dell’attività del Comitato
interministeriale per la programmazione economica; la semplificazione di taluni
procedimenti amministrativi in ambito agricolo e delle erogazioni dei
contributi pubblici in agricoltura; la facoltà di evidenziare il luogo di
produzione per i prodotti agricoli e alimentari somministrati nell’ambito dell’attività
agrituristica e di somministrazione commerciale di cibi e bevande; le
condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei benefici a
favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella
gestione di altre aziende agricole, al fine di facilitare il ricambio
generazionale; la
previsione della possibilità per le società quotate di prevedere aumenti di
capitale sociale in deroga alla disciplina del codice civile, estesa anche alle
S.R.L.; la semplificazione delle procedure di valutazione dell’impatto
ambientale (VIA); lo snellimento degli interventi su progetti e impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile; l’innovazione della disciplina sul
trasferimento di energia rinnovabile ad altri Paesi europei; l’estensione ai
piccoli Comuni del meccanismo per l’incentivazione dell’utilizzo di energia
prodotta da fonti rinnovabili; la semplificazione delle procedure per il
rilascio delle garanzie pubbliche da SACE, a vantaggio di progetti del green
new deal.
Per i
dovuti approfondimenti, si rinvia alle circolari in corso di divulgazione da
parte dei competenti uffici confederali e delle federazioni di settore.
[1]
Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a)
all’articolo 30, comma 8, dopo le parole: «e alle altre attività amministrative
in materia di contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «nonché di forme
di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
a
- quater) all’articolo 59, comma 1, sono
premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;
c
-bis) all’articolo 140, comma 1, alinea, al
primo periodo, dopo le parole: «salvo quanto disposto nel presente articolo»
sono aggiunte le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
[2] Le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture
nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività di
progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta,
ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti
dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli
61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, o il dialogo competitivo di cui
all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli
123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c).
E’
previsto, inoltre, che per l'affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attività di progettazione, di
opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui
all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione
dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto
di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata
dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento
adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle
procedure ordinarie non possono essere rispettati.
[3]
Il Fondo non può finanziare nuove opere e l’accesso non può essere reiterato a
esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un’accelerazione
della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato.
[4]
In caso di: cessazione del rapporto
di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale,
di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di
anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di
lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409
n. 3 del c.p.c.), sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale
per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa; morte o
riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile (ai sensi della
legge n. 104 del 1992) non inferiore all'80%; sospensione dal lavoro o
riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche
in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
di sostegno del reddito.
[5] In
particolare, si attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione
del Centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge
(diversa da quella penale), su un elenco di interventi ed opere urgenti e di
particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei
comuni maggiormente colpiti, individuati anch’essi con ordinanza del Commissario.
Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari,
autorizzando la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a
decorrere dal 2021.
[6] Le altre novità riguardano: l’introduzione di una
piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC
degli atti giudiziari; la formazione digitale dei dipendenti pubblici; la
semplificazione della firma elettronica avanzata e l’identità digitale per
l’accesso ai servizi bancari; la semplificazione dell’accesso delle persone con
disabilità ai servizi digitali; la possibilità di presentazione di istanze,
dichiarazioni, autocertificazioni, ecc, tramite cellulare con apposita app; il
collegamento e lo scambio tra banche dati pubbliche e lo snellimento delle
procedure per la condivisone dei dati tra le PA, attraverso la piattaforma
digitale nazionale dei dati.
In particolare: le PA non dovranno più richiedere ai cittadini e imprese
dati di cui già abbiano la disponibilità telematica; è semplificata la
notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale; sono innovati anche gli interventi
in materia anagrafica con la previsione che la certificazione dei dati
anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno
tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo
elettronico qualificato; è previsto l’obbligo per le diverse articolazioni
della PA di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso
da remoto ai dipendenti, naturalmente nel rispetto dello Statuto dei lavoratori
e delle disposizioni di sicurezza delle reti e dei dati, promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei sistemi informativi, anche
attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano la tipologia
di attività che possono essere svolte; sono introdotte, inoltre, disposizioni
rivolte a imprese, università, enti di ricerca e società con caratteristiche di
spin off o di start up universitari che intendano sperimentare iniziative
innovative attinenti alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica, allo
scopo di spronarli alla progettazione e sperimentazione di progetti di sviluppo
innovativo per un periodo di tempo limitato, chiedendo una previa
autorizzazione alla Presidenza del CdM, in deroga alle ordinarie previsioni di
legge e regimi amministrativi ordinari (deve trattarsi di progetti di
innovazione tecnologica i cui risultati attesi comportano effetti positivi
sulla qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini, e che presentano
concrete probabilità di successo, i quali vengono autorizzati per un periodo
non superiore ad un anno, prorogabile una sola volta, con indicazione delle
modalità di svolgimento della sperimentazione; il processo autorizzativo
semplificato prevede il coinvolgimento del Ministro per l’Innovazione e la
Digitalizzazione, delegato dalla Presidenza del Consiglio e del Ministero dello
Sviluppo economico; al termine della sperimentazione, in caso di risultato
positivo, il Governo promuove le modifiche normative e regolamentari per
consentire a regime lo svolgimento dell’attività sperimentata).
Sono
state introdotte, inoltre, disposizioni di semplificazione nell'ambito dei
procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap. Più in
particolare, viene stabilito che le commissioni mediche pubbliche preposte
all'accertamento delle minorazioni civili dell'handicap ai sensi della legge n. 104
del 1992, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza sia di
revisione anche solo sugli atti, senza quindi procedere ad una visita diretta,
in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta
una valutazione obiettiva.
[7]
Art. 2630 c.c..
(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e
depositi)
Chiunque,
essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in
un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di
fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le
informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto
comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032
euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta
giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione
amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si
tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è
aumentata di un terzo.
[8] L'articolo 223-septiesdecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile prevede che, gli enti cooperativi
che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora
non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza
nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da
iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri
interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità
governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in
mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il
conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede
alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal
registro medesimo.
[9] L' articolo 5 della
legge n. 400/75 prevede che nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di
liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, fatto il versamento
del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita,
l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal
comitato di sorveglianza, se nominato - debba ordinare con decreto che si
cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché
le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i
conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.