Dopo una lunga attesa, l’Istituto emana la circolare in oggetto fornendo le prime istruzioni applicative a partire dal decreto legge 34/2020, recuperando le norme della legge 27/2020, e passando per il nuovo decreto legge 52/2020. Com’è di tutta evidenza la stratificazione normativa citata complica non poco il quadro normativo e la conseguente disamina delle indicazioni operative.
Questa loro prima circolare organica riguarda l’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Preme segnalare che le domande di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, devono avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Pertanto, in fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18-6- 2020, l’istanza è presentata entro il 15 giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il prossimo 3 luglio 2020.
Oltre ai tempi strettissimi, per CIGO e assegno ordinario devono essere esauriti periodi precedenti. Per fare questo, se le il periodo precedente non è stato completamente esaurito, è necessario presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate. Il datore di lavoro deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21-5-2020. Il file excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.
La questione problematica è tutta nelle ultime parole: il format non è stato ancora pubblicato. Se dovesse tardare, i datori di lavoro che devono recuperare periodi pregressi potrebbero essere costretti a rinunciare all’anticipo per usufruire del termine di presentazione ordinario.
Ciò detto, per una disamina tecnica delle istruzioni si rinvia alla Circolare ICN n. 109 e al testo integrale dell’Inps allegate alla presente.