Circolari

Circ. n. 52/2015

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di AMMORTIZZATORI SOCIALI in costanzadi rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Con la presente Circolare commentiamo il 4°, ed ultimo, provvedimento a completamento della riforma del mercato del lavoro.

Tra i decreti attuativi della legge delega JOBS ACT, quello in oggetto risulta essere uno dei più rilevanti perché, oltre a riordinare tutta la materia in un corpo normativo unico, sostitutivo delle precedenti disposizioni stratificatesi nel tempo, realizza una significativa revisione degli AMMORTIZZATORI SOCIALI già cominciata con la riforma del 2012, ma non completata.

Anche in questo caso, considerata la natura tecnica dell’intervento, riteniamo utile allegare alla presente la Circolare predisposta da UNICAF area lavoro e previdenza, al fine di fornire un prodotto il più possibile esaustivo.

La logica di fondo che sottende al provvedimento è di rendere gli AMMORTIZZATORI SOCIALI universali, estendendone il campo di applicazione a tutti i settori produttivi fino ad oggi fuori dal sistema ordinario e, contestualmente, stabilire regole e meccanismi per evitare un uso distorto degli strumenti.

Il primo passaggio in questa direzione è la legittimazione all’uso solo in presenza di una prosecuzione dell’attività dell’impresa (strumenti appunto validi in costanza di rapporto di lavoro), con una parallela rivisitazione della durata in base alla tipologia d’intervento di ammortizzazione.

L’intervento è di natura strutturale, visto che comporta anche una modifica delle aliquote contributive – quindi con effetti diretti per i datori di lavoro – e va letto alla luce della progressiva scomparsa degli ammortizzatori in deroga cancellati interamente dal 2017.

Inoltre, si tenta anche un rilancio dei CONTRATTI DI SOLIDARIETA’, sia di tipo difensivo per il mantenimento dell’occupazione, sia di quelli espansivi che, sebbene poco praticati fino ad ora, rappresentano una strada per attuare un turn over generazionale nell’impresa.

Infatti, la riduzione delle ore/lavoro è finalizzata all’inserimento di nuovi lavoratori a tempo indeterminato e accompagnata da un meccanismo che incentiva il pensionamento parziale dei lavoratori senior che sono a 2 anni dalla pensione. Il loro rapporto di lavoro si trasformerà in part-time con una riduzione del 50% e riceveranno contestualmente parte della pensione a compensazione della retribuzione persa.

Sono necessari accordi collettivi aziendali per praticare questa possibilità (art. 41).

   

Rispetto alla sua impostazione il decreto, composto da 44 articoli, declina la materia distinguendo tra gli strumenti di integrazione salariale canonici ormai consolidati (CIGO e CIGS) e i cd. FONDI di SOLIDARIETA’, introdotti con la legge 92/2012 proprio per i soggetti non coperti dalle casse ordinarie, ma ora profondamente ridisegnati, anche alla luce del loro mancato ed effettivo avvio.

Nulla cambia rispetto al settore agricolo perché nel decreto (art. 18), trovano conferma le disposizioni sulla CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato (così come stabilite dall’art. 8 e seguenti della legge 457/1972).

Il decreto è entrato IN VIGORE il 24 SETTEMBRE 2015, fatta salva una diversa entrata in vigore di singole norme, laddove specificato.

Ciò significa che, in linea generale, le nuove disposizioni valgono per gli ammortizzatori richiesti a partire dall’entrata in vigore (art. 43, comma 2), sebbene l’INPS con un suo primo messaggio (1) ha già precisato che le domande per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa fino al 23 settembre u.s. potranno continuare ad essere presentate dalle imprese secondo le modalità previste dalla previgente disciplina (non rileverebbero quindi in questi casi i nuovi termini di presentazione più stringenti). Rinvia, comunque, ad una successiva circolare l’esame complessivo del provvedimento.

Il provvedimento, anche in termini di coperture/quadrature finanziarie, opera alcune modifiche/aggiustamenti su aspetti non strettamente connessi con il tema degli ammortizzatori sociali, attraverso alcune disposizioni finali:

  • art. 43, comma 2: la piena messa a regime anche per gli anni successivi al 2015 delle novità in materia di conciliazione previste in attuazione del JOBS ACT dal decreto legislativo 80/2015 (2), tra cui in particolare ricordiamo la frazionabilità oraria nel godimento dei congedi parentali e l’elevazione dell’età del bambino entro cui si possono richiedere;

  • art. 43, comma 3: il riconoscimento della NASpI per una durata massima di 2 anni – e non 1 anno e mezzo – anche dal 2017, eliminando una precedente formulazione in questo senso del decreto legislativo 22/2015 (3);

  • art. 43, comma 4: una previsione ad hoc in materia di NASpI per i lavoratori stagionali del settore turismo, facendo in modo che, fino al 2015, per la durata dei relativi trattamenti – rapportati come noto alle settimane di contribuzione – si possa tener conto anche dei periodi che hanno già dato luogo a precedenti prestazioni (indennità di disoccupazione a requisiti ridotti o mini-ASpI);

  • art. 43, comma 5: il riconoscimento dell’ASDI anche oltre il 2015, che quindi perde il suo carattere di sperimentazione (come noto si tratta dell’indennità di disoccupazione di ultima istanza introdotta sempre dal decreto legislativo 22/2015 in favore di soggetti disoccupati che hanno già beneficiato interamente della NASpI – lo strumento ad oggi, tuttavia, non è ancora operativo in attesa di appositi decreti attuativi);

  • art. 43, comma 6: la destinazione di maggiori risorse economichegenerate dai risparmi di spesa indotti dall’intervento di riforma sugli ammortizzatori sociali – al Fondo per le politiche attive del lavoro, che ai sensi del decreto legislativo 150/2015 (4) avrà in particolare il compito di finanziare l’assegno di ricollocazione (per il 2016 le risorse passano da 20 a 52 milioni e stanziamenti ancora più significativi riguardano gli anni successivi anni).

Tornando al tema degli ammortizzatori, offriamo in questa sede un primo esame del decreto, seguendo l’ordine degli articoli e facendo un focus sulle norme che risultano maggiormente significative per le imprese, e per le quali sono necessarie maggiori delucidazioni. Ulteriori chiarimenti seguiranno anche in coincidenza delle attese istruzioni INPS.

 

  1. PRINCIPI GENERALI PER CIGO E CIGS (artt. 1-8)

Una prima novità riguarda i destinatari (art. 1): il riferimento generale ai lavoratori subordinati (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio) viene integrato ricomprendendo anche i soggetti assunti con contratto di APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (2° livello), per i quali è dovuta la contribuzione.

 Per gli apprendisti vigono tuttavia regole di applicazione particolare visto che, ai sensi dell’art. 2, gli stessi beneficeranno esclusivamente della CIGS e, comunque, solo della causale per crisi aziendale qualora il loro datore non rientri nel campo di applicazione della CIGO.

Inoltre, per i datori di lavoro fino a 9 addetti la contribuzione va versata ugualmente, prescindendo dalla decontribuzione stabilita in via generale per le assunzioni di apprendisti effettuate fino al 2016.

L’art. 1 stabilisce anche il requisito di accesso agli ammortizzatori in termini di anzianità posseduta dai lavoratori, fissata a livello generale in almeno 90 giorni di effettivo lavoro – dalla data di presentazione della domanda - presso l’unità produttiva. Si tratta:

  • per la CIGO di una novità assoluta: non c’era prima alcun requisito;

  • per la CIGS di una riformulazione in chiave restrittiva: ci si riferiva genericamente all’anzianità – non effettiva – presso l’impresa.

Inoltre, coerentemente con una formulazione analoga contenuta nel decreto legislativo 23/2015 relativo al contratto di lavoro a tutele crescenti (5), in caso di cambio appalto l’anzianità effettiva del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante sarà conteggiata tenendo conto del periodo in cui è stato complessivamente impiegato nell’attività appaltata.

Dal punto di vista degli importi - art. 3 – la nuova normativa ricalca sostanzialmente quella precedente confermando un’integrazione pari all’80% della retribuzione globale non percepita dal lavoratore e rapportata alle ore non prestate, fatto salvo un leggero aggiornamento in aumento dei massimali, soggetti come noto a rivalutazione annua sulla base degli andamenti inflattivi.

Come già anticipato, una modifica sostanziale art. 4 – riguarda la DURATA MASSIMA complessiva, considerata come somma di CIGO e CIGS, che viene ridotta da 36 a 24 MESI nell’arco di 5 anni (ora non più calcolati come quinquennio fisso, ma mobile, da calcolarsi cioè a partire dal primo evento di sospensione/riduzione).

Rispetto alla durata massima ci preme segnalare alcuni aspetti significativi:

  • i periodi richiesti e fruiti fino al 23 settembre u.s. non concorrono al raggiungimento del limite di 2 anni, per cui si computerà eventualmente solo la quota parte goduta dopo l’entrata in vigore del provvedimento (art. 44, comma 2);

  • ai fini del conteggio i periodi di CIGS connessi a contratti di solidarietà fino a 24 mesi valgono metà (art. 22, comma 5) – anche in questo si estrinseca l’obiettivo di favorire come detto i CdS e ciò significa che in presenza di CdS la durata potrà arrivare fino a 3 anni;

  • per settore edile/lapideo il tetto è elevato a 30 mesi – (art. 4, comma 2).

Insieme ad una rivisitazione delle aliquote ordinarie – di cui si dirà più avanti – l’art. 5 contiene un meccanismo bonus-malus con una rimodulazione in aumento del CONTRIBUTO ADDIZIONALE a CARICO delle IMPRESE, unificato e non più distinto tra CIGO e CIGS, e rapportato all’EFFETTIVO UTILIZZO degli ammortizzatori:

  • 9% fino al 1° anno del quinquennio mobile;

  • 12% tra il 1° e il 2° anno;

  • 15% oltre il 2° anno.

E’ chiara l’intenzione di rendere più costosa la CIG in base all’uso con un contributo crescente nel tempo.

L’aumento di costo non è basato solo sulla percentuale crescente ma anche sulla base di calcolo che non è più l’integrazione salariale corrisposta al lavoratore, ma la retribuzione globale persa dallo stesso, ben più alta della prima.

Sono confermati sia il riconoscimento dei contributi figurativi (art. 6) sia i meccanismi di erogazione anticipata dei trattamenti da parte del datore di lavoro (art. 7), mentre, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 150/2015 sulle politiche attive (6), l’art. 8 richiama le norme di condizionalità per poter mantenere il diritto ai trattamenti.

 

  1. CIGO (artt. 9-18)

Registrata una sostanziale conferma delle imprese che rientrano nel campo di applicazione (art. 10), delle causali (art. 11) e della durata massima di utilizzo per 13 settimane, prorogabili fino a 52 (art. 12) della procedura di informazione/consultazione sindacale (art. 14), segnaliamo quali novità:

  • un TETTO MASSIMO di ORE AUTORIZZABILI pari a 1/3 delle ore ordinarie lavorabili in 2 anni (biennio mobile), considerando i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione della domanda (art. 12, comma 5);

  • una RIDUZIONE del 10% del CONTRIBUTO ORDINARIO (art. 13). Tale sconto, a parziale bilanciamento dell’aumento del contributo addizionale, determina una nuova aliquota pari all’1,70% per le imprese fino a 50 dipendenti e pari al 2% per quelle sopra tale soglia (per gli operai edili l’aliquota scende al 4,7%);

  • un TERMINE PIU’ BREVE per la PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ridotto, ai sensi dell’art. 15, a 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione (le norme precedenti davano tempo 25 giorni dalla fine del mese in cui era iniziata la sospensione/riduzione);

  • a partire dal 2016, l’autorizzazione dei trattamenti direttamente dalle sedi territoriali INPS, sulla base di criteri indicati con un prossimo DM Lavoro, e NON più ad opera della Commissione provinciale per la CIGO, che era stata istituita presso le stesse sedi e partecipata dalle parti sociali (cfr. art. 16).

 

  1. CIGS (artt. 19-25)

Nell’art. 20 si osserva una tendenziale conferma del precedente campo di applicazione, con la messa a regime di alcune categorie di imprese già disposta dalla legge 92/2012 (es. imprese commerciali con più di 50 dipendenti).

Rispetto alle CAUSALI DI INTERVENTO (art. 21), ne sono individuate 3:

  • RIORGANIZZAZIONE aziendale, con durata massima per ciascuna unità produttiva di 24 mesi (fattispecie che ricomprende anche, seppur non espressamente citate, le precedenti ipotesi di ristrutturazione e riconversione);

  • CRISI aziendale, fino a 12 mesi, anche continuativi (con possibilità di nuova autorizzazione dopo un periodo pari a 2/3 di quello goduto) – in questo caso la novità che più rileva è l’aver ESCLUSO dal 2016 i casi di CESSAZIONE dell’ATTIVITA’ (dell’impresa o di un suo ramo);

  • CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, che, fatta eccezione per il settore edile, possono arrivare a 36 nella misura in cui, come detto in precedenza, fino a 24 mesi i periodi sono conteggiati per metà.

 

Rispetto alla durata degli interventi, così come disciplinate dall’art. 22, però, vanno richiamate le norme contenute nell’art. 42, che determinano il mantenimento della durata prevista a fronte di procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del provvedimento (sebbene, in base alla regola generale, i periodi di fruizione decorrenti dal 24 settembre u.s. rilevano ai fini della durata massima).

Rispetto al caso della cessazione, l’art. 21, comma 4, in realtà lascia in vita la possibilità di un intervento CIGS in deroga alla disciplina generale, purché ciò sia funzionale a concrete prospettive di ripresa e al riassorbimento del personale e venga ratificato con accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro. Tale possibilità, nel limite di 50 milioni annui, vale per adesso solo nel triennio 2016-2018 rispettivamente per un massimo di 12, 9 e 6 mesi.

Come per la CIGO, anche per la CIGS (art. 22, comma 4), limitatamente alle causali di riorganizzazione e crisi esiste un tetto massimo di ore autorizzabili, pari in questo caso all’80% delle ore lavorabili in un arco di tempo coerente con l’intervento autorizzato, MA in vigore tra 2 anni, per effetto dell’art. 44, comma 3.

Per le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS, il ricorso ai CdS di tipo A, diventa ora una specifica causale di intervento CIGS, con applicazione di tutta la relativa disciplina, compreso il contributo addizionale a carico dell’impresa e l’applicazione dei massimali sui trattamenti.

Un’altra modifica sui CdS prevede, accanto al limite di riduzione oraria - media per la generalità dei lavoratori interessati del 60% (già presente), l’introduzione ex novo di un limite di riduzione massima d’orario (70%) in capo a ciascun addetto (art. 21, comma 5).

Rispetto alla contribuzione (art. 23), richiamato quanto già detto in precedenza sul contributo addizionale, registriamo il mantenimento delle precedenti aliquote ordinarie, pari allo 0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore.

In merito alla consultazione sindacale (art. 24), viene meno la necessità di comunicare i criteri alla base della scelta dei lavoratori da sospendere e della rotazione (resta l’indicazione delle cause, l’entità e la durata prevedibile della CIGS e il numero dei lavoratori coinvolti).

Ciò non toglie che, i criteri di scelta dei lavoratori, restano come oggetto dell’esame congiunto con le OOSS e dovranno risultare coerenti (novità) con le motivazioni di richiesta dell’intervento. Da verificare in quella sede anche la non praticabilità di altri strumenti di riduzione di orario. Sarà stabilita con DM una sanzione (incremento del contributo addizionale) per l’impresa che non rispetterà le modalità di rotazione individuate.

La domanda di CIGS deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura o di firma dell'accordo. La sospensione o la riduzione dell’orario non potrà decorre prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Questa disposizione si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dall'1-11-2015.

La scansione dei tempi è una questione problematica perché, sommando la tempistica dei diversi passaggi, l'integrazione salariale scatta dopo un paio di mesi dall'apertura della procedura durante i quali, l'azienda, deve sopperire con liquidità propria.

La domanda di CIGS deve essere presentata contestualmente al Ministero del lavoro e alle DTL competenti per territorio. La concessione del trattamento avviene con decreto del Ministero per l’intero periodo richiesto. Salvo sospensioni del procedimento, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.

 

  1. FONDI DI SOLIDARIETA’ (artt. 26-40)

Con il Titolo II dedicato ai Fondi di Solidarietà bilaterali, alternativi, residuali cui si aggiunge il Fondo di integrazione salariale, si completa il nuovo disegno degli ammortizzatori sociali.

Questi Fondi, introdotti dalla legge n. 92/2012 riforma Fornero, vengono ridefiniti e disciplinati in modo pressoché completo. Questa parte del decreto entra in vigore dal 1 gennaio 2016.

Come si ricorderà, già con la precedente riforma, è stato stabilito l’obbligo di istituire questi Fondi di solidarietà per dare copertura alle imprese sopra ai 15 lavoratori ed escluse dagli ammortizzatori ordinari.

Il movimento cooperativo di Alleanza optò per non costruire uno strumento bilaterale dedicato, ma di confluire verso il FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE presso l’Inps. La scelta fu determinata sia dell’incertezza dei costi per la costituzione di fondi bilaterali paritetici, sia dalla necessità di fare massa critica e garantire le prestazioni ai lavoratori, nonché il pareggio di bilancio indicato dalla legge.

A questo Fondo, le cooperative hanno cominciato a versare la contribuzione già dal 2014, ma fino ad oggi non ha erogato nessuna prestazione di sostegno salariale. Peraltro, nonostante le richieste delle Parti sociali, non hanno mai costituito il Consiglio di Amministrazione rinviando - conseguentemente - l’avvio operativo fino ad oggi che, con il nuovo decreto in commento (art. 28), il Fondo assume la denominazione di FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ed è soggetto ad una nuova disciplina.

Gli aspetti principali sono i seguenti:

  • rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti rispetto ai 15 attuali, compresi gli apprendisti;

  • sono in arrivo anche modifiche all'aliquota contributiva che, dal 2016, sarà differenziata in relazione alla dimensione aziendale (rimane ferma la suddivisione tra azienda e lavoratore di 2/3 e 1/3). Questo il quadro.

Fino a 31-12-2015

TOTALE

IMPRESA

LAVORATORE

 

 

 

 

Imprese sopra i 15 dip.

0,50

0,33

0,17

 

 

 

 

Dal 1 gennaio 2016

 

 

 

Imprese 5-15 dip.

0,45

0,30

0,15

Imprese sopra i 15 dip.

0,65

0,43

0,22

 

 

 

 

 

Pur comprendendo la logica di estendere le coperture anche alle imprese tra 5 e 15 – in vista della eliminazione degli ammortizzatori in deroga – riesce più difficile capire l'aumento introdotto per le imprese con più di 15 dipendenti.

Perché, pur avendo incassato la contribuzione per quasi due anni non ha erogato prestazioni e, quindi, manca totalmente il parametro di spesa a nostro avviso fondamentale per valutare se e quando alzare l’aliquota.

A questo si aggiunge il pagamento di una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti pari al 4% della retribuzione persa.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile un “assegno ordinario” (art. 30) in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

All'assegno ordinario si applicano le disposizioni in materia di CIGO, in particolare quelle sull'importo della prestazione e sull'obbligo di anticipazione da parte di datore di lavoro.

Si prevede che la domanda di accesso all’assegno ordinario debba essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Dal 1 gennaio 2016 il Fondo erogherà anche una nuova prestazione: l’assegno di solidarietà (art.31).

In questo caso la prestazione è a favore anche dei lavoratori delle imprese tra 5 e 15 dipendenti.

Si tratta di una integrazione salariale corrisposta - per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile - ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Questa nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo b), ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS.

I datori di lavoro tra 5 e 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016. Per la misura dell'assegno si fa riferimento all'articolo 3 che detta le regola comuni a CIGO e CIGS.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. Anche qui la domanda è telematica e deve essere presentata all'Inps entro 7 giorni dalla firma dell'accordo sindacale.

La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Anche all’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

   


































(1) Messaggio INPS n. 5919 del 24 settembre 2015: in allegato.

(2) Nostra circolare n. 39 del 2 luglio 2015 – prot. n. 3138

(3) Nostra circolare n. 9 del 9 marzo 2015 – prot. n. 969

(4) Nostra circolare n. 49 del 25 settembre 2015 – prot. n. 4244

(5) Nostra circolare n. 8 del 9 marzo 2015 – prot. n. 967

(6) Nostra circolare n. 49 del 25 settembre 2015 – prot. n. 4244