È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (All.), con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.
DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215
(C.D. MILLEPROROGHE)
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè il 31 dicembre 2023, ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di ICN S.p.A. [Si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Ambiente Energia n. 1/2024, Prot. N. 20; Confcooperative Fedagripesca, del 16 gennaio 2024, Prot. N. 105].
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ART.3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
[Comma 2]. Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale.
La disposizione proroga, (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024, il termine per la presentazione delle specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualunque titolo dal Comune di Roma per prestazioni rese in data anteriore al 28 aprile 2008, per la definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale (articolo 1, comma 927, L. n. 145/2018-Legge di Bilancio 2019).
[Comma 3]. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.
La disposizione estende, anche all’anno 2024, l’esonero di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018).
[Comma 6]. Notifica atti di recupero
L’articolo proroga di 1 anno i termini in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.
[Comma 8.]. Intermediari finanziari non professionali- Cooperative finanziarie
La disposizione in commento proroga, al 31 dicembre 2024, il termine entro cui le società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo del Testo Unico bancario (D. Lgs n. 385/93), possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, ex articolo 106 del sopra menzionato TUB.
Come noto, il sopra citato comma 7, (alinea, ultimo periodo), dell’articolo 112, prevede che, in attesa del riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 – le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati e che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci – possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 TUB).
Ciò, naturalmente, a determinate condizioni, indicate nella medesima disposizione e, cioè che:
- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di €;
- l’importo unitario del finanziamento non sia superiore a 20.000 €;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelli esistenti sul mercato.
Il termine in commento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2014, è stato prorogato dapprima fino al 31 dicembre 2018, poi differito al 31 dicembre 2023 [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 3/2019] e, per effetto della disposizione in commento, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 come sopra evidenziato.
ART.4. Proroga di disposizioni in materia di salute
[Comma 7]. Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi
La disposizione apporta modifiche ai commi 406-bis e 406-ter, dell’articolo 1, L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), in materia di sperimentazione della c.d. Farmacia dei servizi, prevedendo la prosecuzione della stessa anche nell’anno 2024, con elaborazione finale dei relativi esiti.
A tal fine si dispone la relativa autorizzazione di spesa anche per l’anno 2024 (pari a 25,3 milioni di €).
[Comma 8]. Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale
La disposizione differisce ulteriormente (dal 31 dicembre 2023) il termine entro cui le strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, debbono adeguarsi (attraverso l’approvazione dei rispettivi piani organizzativi) a standard organizzativi e di organico coerenti con processi di implementazione dell’efficienza, realizzabili con il ricorso a metodiche automatizzate, allo scopo di ottenere un contributo da parte di Regioni o Province autonome.
Il termine in esame, già differito (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 dal D.L. n. 198/2022 [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 5/2023) è prorogato, pertanto, al 31 dicembre 2024.
ART. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
[Comma 2, lettera b)]. Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Allo scopo di garantire una celere ed efficace attuazione del PNRR, si prevede che fino al 31 dicembre 2024, il termine ridotto di 7 giorni, previsto per rendere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI (articolo 3, comma 1, D.L. n. 22/2020), introdotto durante la fase pandemica) a seguito di richiesta del Ministro dell'istruzione, si applichi anche per i provvedimenti del Ministero di attuazione delle misure della Missione 4 – Componente 1, del PNRR.
ART.6. Proroga di termini in materia di università e ricerca.
[Comma 2]. Differimento del termine per l’erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria.
Differito (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l’erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.
ART.7. Proroga di termini in materia di cultura
Proroga di termini in materia di Segreteria tecnica di progettazione.
La disposizione proroga da sette a otto anni la durata della Segreteria tecnica di progettazione di cui all’articolo 15-bis, comma 6, del D.L. n. 189/2016 (recante interventi urgenti per il patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016).
[Comma 5]. Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche
La disposizione apporta modifiche all’articolo 38-bis, D.L. n. 76/2020 [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 52/2020 e n. 5/2023] che ha previsto, in via sperimentale, che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, è sostituito con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Il termine, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021, è stato oggetto di diverse proroghe e, per effetto della disposizione in commento viene, per ultimo, prorogato al 31 dicembre 2024.
[Comma 6]. Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura
Prorogato (dal 31 dicembre 2023) al 31 marzo 2024 il termine entro cui devono essere adottati i regolamenti di organizzazione e riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura.
In pendenza, continua ad applicarsi il D.P.C.M. n. 169/2019.
ART. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
[Comma 5]. Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
L’articolo proroga (dal 31 dicembre 2023) al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC), attraverso procedure di affidamento semplificate di cui all’articolo 14, D.L. n. 13/2023 (Decreto PNRR-3). [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 10/2023].
[Comma 7]. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici “sopra soglia”
La disposizione proroga fino al 30 giugno 2024 la disciplina contenuta nell’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, D.L. n. 76/2020, estendendo la relativa disciplina della procedura negoziata senza bando anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8-bis, D.L. n. 83/2012, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate nelle predette aree.
ART. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
[Commi 1 e 2]. Proroga misure imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino-Fondo Legge n. 394/81.
Le disposizioni in esame estendono (dal 31 dicembre 2023) al 30 giugno 2024 l’operatività delle misure del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/81 (convertito con L. n. 394/81), per le imprese esportatrici al fine di contrastare gli effetti della crisi in Ucraina, tenuto conto dell’estensione fino al 31 dicembre 2023 del termine di validità del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022-2022/C 426/01). Misure previste dall’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dall’articolo 29, D.L. n. 50/200 (Decreto Aiuti).
ART. 17. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016
L’articolo autorizza il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a proseguire, quali soggetti attuatori, gli interventi del Fondo nazionale complementare al PNRR riservati alle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti, con scadenza al 31 dicembre 2023, nonché di assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.
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Il termine in esame è stato più volte prorogato rispetto all’originaria previsione, prima dal D.L. n. 228/2021 e poi dal D.L. n. 198/2022).
Ciò al fine di garantire la salvaguardia dei dati personali in pendenza dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica ad uso dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Il termine in esame è stato più volte prorogato, prima dal D.L. n. 146/2021 e poi dal D.L. n. 198/2022 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 41 e 47/2021 e 2 e 5/2023].
Scopo della previsione è garantire il recupero delle somme inerenti gli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ma il cui quantum non è determinabile nei menzionati provvedimenti, bensì solo dopo la presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc (articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115).
Come noto, il D.lgs. n. n. 153/2009, ha riconosciuto il ruolo delle farmacie come presidio sanitario in grado di erogare, oltre ai farmaci, una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, individuando “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia”.
Per il dettaglio delle prestazioni rese dalle Farmacie dei servizi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=farmaci&id=3609&menu=dfarm
Per l’implementazione del nuovo modello di Farmacia dei servizi, la Legge di Bilancio per il 2018 sopra citata (L. n. 205/2017) ha stanziato 36 milioni di euro per la sperimentazione triennale dei nuovi servizi in Farmacia in 9 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia).
La successiva Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha prorogato per il biennio 2021-2022 la sperimentazione nelle 9 regioni iniziali e l’ha estesa, altresì, per lo stesso periodo, alle altre 7 regioni a statuto ordinario autorizzando, a tal fine, la spesa di 25,3 milioni di € per ciascuno degli anni 2021/2022.
Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2023, dall’articolo 5, comma 10, D.L. n. 198/2022 [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 5/2023).
Si rammenta che la proroga si è resa (e si rende) necessaria in quanto la pluralità dei provvedimenti attuativi da adottare atti a garantire una celere attuazione degli obiettivi del PNRR, rendono incompatibile sia il termino ordinario di 45 giorni per rendere il parere del CSPI, sia quello ridotto di 15 giorni, entrambi non ritenuti adeguati tenuto conto delle tempistiche imposte dal PNRR.
Il termine in esame è già stato oggetto di proroga per effetto del D.L. n. 228/2021 [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 12/2022]. La Segreteria è costituita presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dai già menzionati eventi sismici.
Conseguentemente, è prorogato, fino al 2024, l’incremento di unità di personale di cui si compone la segreteria.
A tale scopo è disposta l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2024.
In sintesi, si proroga (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche.
La medesima disposizione, inoltre, eleva (dagli attuali 1.000) a 2.000 il numero massimo di partecipanti agli spettacoli dal vivo (che riguardano attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical), nonché alle proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, affinché possa operare il regime semplificato sopra enunciato.
Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 52/2020 e 31/2021.
L’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, sopra citato, ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) per i settori ordinari e di cui all’articolo 125 per i settori speciali, ai fini dell’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, del citato Codice, anche nel caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa individuate dall’articolo 27, D.L. n. 83/2012 che, con riferimento a tali aree e anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con la P.A. competente accordi di programma.
“Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” e “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia.”
La disposizione fa salvo quanto previsto dall’articolo 1 comma 7-bis, D.L. n. 59/2021, secondo cui il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio delle opere previste, comporta la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento; nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale e per gli interventi per i terremoti del 2009 e del 2016, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.