Circolari

Circ. n. 5/2022

Canone unico patrimoniale - conversione DL “fiscale” n.146 del 2021 – Legge n.215 del 2021 – (Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in GU n.301 del 20 dicembre 2021)

martedì 18 gennaio 2022
In sede di conversione in legge del decreto – legge n.146 del 2021 in materia fiscale (in allegato), anche a seguito delle reiterate istanze di Confcooperative nelle sedi istituzionali competenti, è stata data risoluzione alla questione relativa all’interpretazione delle disposizioni in materia di canone unico patrimoniale di cui al comma 831 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, chiarendo il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto. Si tratta di servizi quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.
Al riguardo, nel richiamare la circolare del Servizio Ambiente ed Energia n.54 del 2021 relativa all’interpretazione che era stata già fornita dal Ministero delle finanze a seguito di richiesta formulata da Confcooperative (rif. nota n. 3811 del 5 ottobre 2021), si rappresenta, quindi, che con l’articolo 5, comma 14-quinquies del decreto legge in commento, inserito al Senato in sede di conversione del decreto-legge, è stato disposto che il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
Al riguardo, si ricorda come a decorrere dal 1° gennaio 2021 (cfr. art. 1, comma 848, L. 30 dicembre 2020, n. 178), era stato modificato l’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Tale disposizione, in particolare, è intervenuta sulla disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modificando le modalità di calcolo e di pagamento del predetto canone sulle occupazioni permanenti nel territorio comunale con cavi e condutture realizzate da imprese fornitrici di servizi pubblici essenziali (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete).
In merito, la previgente disposizione poneva il pagamento del canone unico a carico del titolare dell’atto di concessione per l’occupazione del suolo pubblico anche per conto delle diverse società utilizzatrici delle infrastrutture di reti, salvo diritto di rivalsa. La modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 comporta che l’obbligo di pagamento del canone unico è a carico, rispettivamente, dell’impresa titolare della concessione per l’occupazione, nonché dei soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
La norma, nella versione attuale, prevede che ciascuna impresa sia tenuta a corrispondere il canone in ragione delle rispettive utenze moltiplicate per una apposita tabella tariffaria, differenziata in relazione al numero di abitanti, rimanendo fermo il pagamento di un canone minimo di 800 euro per ciascun Comune.
Tale disposizione non è stata correttamente interpretata da parte di alcuni Comuni che hanno richiesto il pagamento anche a soggetti (quali le cooperative di utenza) che esercitano mera attività di acquisto e vendita dell’energia, senza essere titolari della rete di distribuzione o utilizzatori (in concreto) della stessa.
Al fine di prevenire interpretazioni difformi sul territorio o richieste infondate da parte degli enti locali Confcooperative ha quindi richiesto nelle diverse sedi istituzionali competenti un chiarimento interpretativo al fine di precisare che i soggetti indicati non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla norma di occupazione di suolo pubblico, né in via diretta, né in via mediata e che, quindi, non sono tenuti al pagamento del canone.
A seguito del primo chiarimento già ottenuto dal Ministero delle finanze nella richiamata nota di ottobre, la norma in commento interviene a risolvere normativamente la questione interpretativa.
La disposizione, configurandosi come di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva.