Come è noto, gli importi massimi dei prestiti sociali per ciascun socio
sono rivalutati con decreto ministeriale con cadenza triennale, ex art. 21, comma 6, legge n. 59/92, in
base ai dati Istat.
L’ultima rivalutazione ufficiale, tuttavia, è avvenuta con D.M. del 1
aprile 2005.
Dopo tale data nessun decreto è stato emanato.
Nell’assenza
pluriennale dell’apposito provvedimento ministeriale e tenendo conto della
risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14
maggio 1996 (allegata), si comunicano i nuovi limiti per il triennio 2019 – 2020 – 2021, essendo
note le percentuali “delle
variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT.
I nuovi
limiti sono i seguenti:
-
per i soci delle cooperative di
manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, per quelle di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di
abitazione : € 74.595,57;
-
per i soci delle altre cooperative: €
37.297,78.
I nuovi limiti, sono applicabili dal
1° gennaio 2019.