Nei giorni scorsi l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul suo sito le circolari in oggetto con cui
ha voluto ribadire ai propri ispettori alcune indicazioni
operative su come procedere rispettivamente:
-
nell’ipotesi di
somministrazione fraudolenta – come reintrodotta di recente nel nostro
ordinamento con la legge 87/2018(1);
-
in presenza delle
c.d. preclusioni previste dal nostro ordinamento esclusivamente per gli accertamenti
di natura previdenziale e assicurativa.
Certamente si tratta di indicazioni
tecniche, ma che riteniamo utile segnalare con un sintetico commento,
rimandando per approfondimenti specifici ai documenti in allegato.
-
SOMMINISTRAZIONE
FRAUDOLENTA
Come noto, la legge di conversione del decreto “dignità”
ha ripristinato il reato di
somministrazione fraudolenta nell’ottica di contrastare fenomeni di abuso e
sfruttamento sul lavoro. In particolare, ferme restando le sanzioni amministrative
già vigenti qualora tali attività siano svolte da agenzie non autorizzate (art.
18 del Dlgs. 276/2003), il legislatore ha previsto che per una somministrazione
di lavoro posta in essere con il fine specifico di eludere norme inderogabili
di legge o disposizioni contrattuali, il somministratore e l’utilizzatore siano
puniti per ciascun giorno con un ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto.
Richiamato l’aspetto
normativo, l’INL nella sua circolare puntualizza una serie di casistiche in cui
si verrebbe a configurare tale reato:
-
ogni volta che viene
accertato il ricorso ad un APPALTO
ILLECITO, in quanto tale situazione
già costituisce elemento indicativo di una finalità fraudolenta
riconducibile all’obiettivo di eludere precise norme di legge, soprattutto per
ricavare evidenti risparmi sul costo del lavoro (l’Ispettorato cita, a titolo
d’esempio, la determinazione degli imponibili contributivi di cui alla legge
338/1989 nonché la presenza di determinati divieti/requisiti/limiti per la
somministrazione di lavoro come previsti dal decreto legislativo 81/2015) –
l’INL raccomanda comunque ai suoi ispettori di acquisire ulteriori elementi istruttori per la contestazione di un
appalto illecito, ad esempio ricorrendo alle banche dati degli Istituti
previdenziali e dello stesso Ispettorato;
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al di fuori dei casi
di appalto illecito, anche coinvolgendo agenzie di somministrazione
regolarmente autorizzate, quando un datore
di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di
somministrazione violando norme di legge o disposizioni contrattuali (orientamento
già assunto in passato dall’Ispettorato rispetto a comportamenti analoghi che
avevano come unico fine quello di permettere la fruizione per un’impresa di
bonus occupazionali, altrimenti impraticabile) – laddove si sia in presenza di un’ipotesi di
somministrazione fraudolenta gestita per il tramite di un’agenzia autorizzata,
l’INL raccomanda ai suoi ispettori una prova oltremodo rigorosa rispetto
alla finalità elusiva;
-
attraverso
il DISTACCO ILLECITO DI PERSONALE,
in assenza cioè di uno specifico interesse, o nell’ipotesi di distacco transnazionale “non autentico”,
messo in campo unicamente in un’ottica elusiva di norme di legge e
contrattuali.
Sul fronte strettamente sanzionatorio l’Ispettorato
sottolinea come per le condotte di
somministrazione fraudolenta che abbiano avuto inizio prima del 12 agosto 2018
- quando è entrata in vigore la legge 87/2018 che l’ha ripristinata - e che si siano protratte successivamente a
tale data il reato si può
configurare solo a decorrere dal 12 agosto 2018, con conseguente
commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate successive a tale
data.
Per il periodo
precedente al 12 agosto 2018, resta invece ferma l’applicazione in via
esclusiva delle sanzioni amministrative di cui all’art. 18 del Dlgs. n. 276/2003, in
merito alle quali la circolare ricorda la possibilità per gli ispettori di
adottare sia il provvedimento di prescrizione obbligatoria volto a far cessare
la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori interessati
alle dirette dipendenze dell’utilizzatore, sia quello di diffida accertativa
nei confronti del committente.
-
REGIME PRECLUSIONI DELL’ACCERTAMENTO
L’Ispettorato
torna ad esprimersi riguardo i verbali ispettivi elaborati dai suoi funzionari,
con particolare riferimento ai casi in
cui opera d’ufficio (per legge) la preclusione ad un successivo procedimento di
verifica.
Ricordiamo
che ai sensi dell’art. 3, comma 20, della legge 335/1995, modificato con legge
402/1996,
siano configurabili delle preclusioni unicamente
per accertamenti di natura
previdenziale ed assicurativa esperiti nei confronti dei datori di
lavoro, non operando in caso di accertamenti di violazioni compiute su altre
materie.
Tali
preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:
-
verifica ispettiva che abbia accertato
la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e
assicurativa, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e
allo specifico oggetto dell’accertamento, così come indicati nel verbale di
attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
-
regolarizzazione, sotto il profilo previdenziale ed
assicurativo, delle posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i
periodi esaminati ed oggetto di contestazione.
Nei casi di attestata regolarità ovvero
di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli
adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori
alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di
contestazioni in successive verifiche ispettive. In ogni caso, la preclusione non è prevista in presenza
di ulteriori verifiche ispettive originate da comportamenti omissivi o
irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore.
Se ne deduce come sia di primaria
importanza
- evidenzia l’INL - che i verbali
redatti siano completi e dettagliati, anche al fine di non compromettere
eventuali e successive attività ispettive, e in tale direzione l’Ispettorato
offre specifiche indicazioni.
Proprio rispetto alle modalità della
verbalizzazione cui fare attenzione, sottolineiamo infatti come il regime delle preclusioni si estenda anche
agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di
accertamento, nonché ai verbali redatti dagli ispettori in materia
previdenziale e assicurativa.
Sotto tale profilo, l’INL cita a
riferimento il caso del Libro Unico del Lavoro, che, per la complessità
dei suoi contenuti, rappresenta uno dei documenti il cui esame potrebbe
determinare una preclusione in materia previdenziale ed assicurativa laddove
venisse adottato, al termine degli accertamenti, un verbale che contesti solo
alcune omissioni contributive che il datore di lavoro provvedesse a
regolarizzare.
Nel verbale di primo accesso è
opportuno, dunque, che sia specificato l’oggetto dell’accertamento ispettivo.
Qualora nel corso di una successiva verifica emergessero ulteriori profili da
approfondire, sarà possibile ampliare l’oggetto dell’indagine ispettiva con
riferimento all’ambito, al periodo o alle posizioni lavorative esaminate,
formalizzando le necessarie ulteriori richieste documentali.
(1) Nostra circolare n. 22 del 10
settembre 2018 – prot. n. 3979.