Circolari

Circ. n. 5/2018

ART. 1, COMMI 125 E SS., L.124/2017 – Obblighi di trasparenza relativi ai vantaggi economici riconosciuti da soggetti pubblici ad associazioni, Onlus, fondazioni ed imprese – CHIARIMENTI IN TEMA DI DECORRENZA (Nota del Ministero del Lavoro Direzione Generale del Terzo settore)

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA – CHIARIMENTI

 

 

 

Facendo seguito alla Circolare del Servizio legislativo n. 4/2018, in tema di obblighi di trasparenza di recente introduzione, si comunica che lo scorso 23 febbraio, il Ministero del Lavoro Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese ha diramato una Nota (all. 1) con la quale ha reso pubblico il proprio orientamento sul tema della decorrenza di tali obblighi, precisando che gli obblighi di comunicazione debbano essere adempiuti nel 2019 e non nel 2018. Di conseguenza, a parere della Direzione generale, l’obbligo di comunicazione sui siti è in scadenza al 28 febbraio 2019, e non al 28 febbraio 2018.

 

Si ricorda che gli obblighi di trasparenza in parola – per il cui esame si rinvia alla citata ns. Circolare n. 4/2018 – sono stati introdotti dall’articolo 1, commi 125 e ss., della legge 4 agosto 2017, n. 124 e concernono “contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di ogni genere” riconosciuti alle associazioni e alle imprese da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti pubblici. Come noto, la disposizione citata profila due distinti obblighi di trasparenza: un obbligo di pubblicazione su siti o portali internet posto in capo ad associazioni, Onlus ed altri soggetti in scadenza al 28 febbraio di ogni anno (i); un obbligo di comunicazione in nota integrativa per le imprese (ii).

Il Ministero del Lavoro, con la nota in esame, ha ritenuto che gli obblighi debbano avere ad oggetto i vantaggi ricevuti nel 2018. Di conseguenza, le comunicazioni sui siti dovranno essere effettuate entro il 28 febbraio 2019. Ciò al fine di scongiurare effetti retroattivi.

La presa di posizione del Ministero del Lavoro conferma che le disposizioni in parola sono poco chiare sotto molteplici profili e che, in assenza di indicazioni operative sulle modalità di attuazione e sull’operatività delle sanzioni, profilano un istituto di improbabile applicazione. A conferma dell’oggettiva incertezza sulla portata applicativa delle norme in oggetto, altri uffici della pubblica amministrazione sono stati indotti a prese di posizione difformi rispetto a quella da ultimo adottato dalla Direzione Generale del Terzo settore. Ci si riferisce in particolare alla Nota del 13 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica, div. IV, nella quale si assume che l’obbligo di comunicazione sul sito da parte delle associazioni e delle Onlus debba essere adempiuto entro il 28 febbraio 2018 (all. 2).

Per questo motivo, insieme alle altre Centrali dell’Alleanza, Confcooperative è in contatto con tutte le amministrazioni competenti al fine di individuare un orientamento condiviso e rendere applicabile la norma in esame. Ci risulta che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico stia promuovendo ulteriori iniziative volte a rendere più certa la materia.

 

Ad oggi tuttavia, l’orientamento del Ministero del lavoro (fortemente auspicato da Confcooperative, dall’Alleanza e dal Forum del Terzo settore), seppur sopraggiunto in extremis, ci conforta nel ritenere operanti i nuovi adempimenti solo a partire dall’anno prossimo (e ci esorta quindi a correggere l’orientamento prudenziale adottato nella Circolare n. 4/2018 nella quale, in assenza di chiarimenti ufficiali, avevamo consigliato di ottemperare all’obbligo entro il 28 febbraio 2018).

 

Permanendo sugli altri profili di interpretazione una situazione di incertezza, sarà nostra cura informarvi tempestivamente di ogni novità che dovesse nel frattempo sopraggiungere.