Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in merito alla fruizione del c.d. bonus occupazionale riconosciuto dall’INPS come uno degli interventi contemplati dal PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI, segnaliamo che il Ministero del Lavoro con il decreto in oggetto - pubblicato sul loro sito in data odierna - ha disposto alcune MODIFICHE IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO.
L’intervento si è reso necessario, come dichiarato dal Governo in più occasioni, per sostenere ulteriormente il programma Garanzia Giovani che non sta producendo i risultati attesi.
In particolare, il Ministero interviene sul suo precedente DM dell’8 agosto 2014, flessibilizzando ed estendendo le possibilità d’utilizzo del bonus in favore delle imprese che prendano in carico un giovane registrato e profilato sul portale www.garanziagiovani.gov.it
Il commento che segue fa riferimento al testo coordinato dei due DM, in allegato insieme al decreto in oggetto:
Art. 5, comma 4 - Computo delle proroghe di un contratto a tempo determinato.
Fino ad oggi si doveva fare un contratto di 6 mesi minimo (individuati inizialmente) per avere il bonus, e le eventuali proroghe non rilevavano.
Da adesso, le proroghe – ma non i rinnovi - sono accettate nel computo per raggiungere la durata minima di 6 mesi richiesta per accedere al bonus.
Questo apre la possibilità di stabilire un rapporto con il giovane anche inferiore ai 6 mesi, sempre tenendo presente che il bonus scatta sulla durata pari o superiore a 6.
Inoltre, in caso di proroghe che comportino il raggiungimento di una durata pari a 12 mesi il datore di lavoro può richiedere il maggiore beneficio spettante, detratto ovviamente l’importo già percepito (come noto, rispetto ad assunzioni tramite contratto a tempo determinato gli incentivi sono variabili, oltre che in funzione della profilazione occupazionale del giovane, anche rispetto alla durata del rapporto – da 6 mesi a 1 anno e superiore a 1 anno).
Art. 5, comma 5 - ESTENSIONE del bonus all’apprendistato.
È riconosciuto l’incentivo anche per le assunzioni di giovani effettuate attraverso il contratto di APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (II° livello) con incentivi pari a quelli individuati per il contratto a tempo indeterminato, ma ridotti in maniera proporzionale se la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi.
Come noto gli incentivi per un contratto a tempo indeterminato sono compresi tra 1.500 e 6.000 euro e variabili in funzione delle diverse classi di profilazione occupazionale del giovane. Coerentemente, modificano l’art. 4, comma 5, specificando che le assunzioni tramite apprendistato professionalizzante non sono più fuori dal campo di applicazione del decreto e quindi del bonus.
Art. 7, comma 3 - CUMULABILITA’ del bonus con altre forme di incentivazione economica o contributiva.
Si tratta di una novità da noi già anticipata, alla luce delle indicazioni INPS, con nostra circolare n. 4 del 2 febbraio u.s., prot. 471, di commento agli incentivi occupazionali previsti dalla legge di stabilità 2015.
Infatti, una prima possibilità di cumulo risiede proprio nello sgravio contributivo di 3 anni per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 previsto dall’art. 1, comma 118 e seguenti della legge 190/2014.
In questo caso non vige alcun limite particolare, mentre invece a fronte di altri incentivi economici/contributivi di natura selettiva il cumulo può realizzarsi a patto che non si superi nel complesso il 50% dei costi salariali (come nel caso degli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni di età previsto dall’art. 1 del decreto-legge 76/2013 - nostra circolare n. 40 del 4 luglio 2013 – prot. n. 3121).
Coerentemente si modifica la rubrica dell’art. 7, sostituendo il termine ”incumulabilità” con “cumulabilità”.
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Infine, si ricorda che recentemente il Ministero del Lavoro aveva stabilito L’APPLICAZIONE RETROATTIVA del bonus occupazione per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014, anziché dalla data di entrata in vigore del primo decreto (3 ottobre 2014) - nostra circ. n. 70 del 22 dicembre u.s. – prot. n. 5347.
Coerentemente con tale indicazione, già assorbita nel testo del decreto coordinato, il Ministero evidenzia che le modifiche qui in commento valgono anch’esse sin dall’inizio dell’avvio della Garanzia Giovani, cioè per assunzioni e proroghe di giovani iscritti al programma a partire dal 1° maggio 2014.
Resta ferma la fruizione dei bonus nel limite dei fondi disponibili nonché l’applicazione delle regole generali, definite dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2014, su cui rimandiamo alla nostra circolare n. 54 del 3 ottobre u.s. – prot. n. 4174 – qui nuovamente allegata.
Tra queste, preme ricordare che l’incentivo per le assunzioni a termine non viene comunque concesso in Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Puglia e che il bonus non ha trovato attuazione, in tutte le sue forme, in Campania, Piemonte e Valle d’Aosta (la Provincia di Bolzano è invece esclusa a monte da tutto il Programma e quindi da tutti i diversi interventi attivabili).