Facendo seguito alla circolare del Servizio
Legislativo – Legale – Fiscale n. 29 del 26 luglio, prot. 3069 che ha esaminato
complessivamente il provvedimento in oggetto, segnaliamo che con l’ARTICOLO 9 si PROROGA FINO AL 31 OTTOBRE 2021 la TUTELA per i cosiddetti LAVORATORI FRAGILI.
In particolare, per questi lavoratori è estesa per ulteriori 4 mesi la possibilità
di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso
l’eventuale attribuzione di una diversa mansione, o un coinvolgimento del
lavoratore in attività formative anche da remoto (art. 26, comma 2-bis del D.L.
18/2020). Ricordiamo che la norma era scaduta a fine giugno per effetto della
precedente proroga(1) e ora retroattivamente e nuovamente valida dal 1°
luglio 2021.
Rileviamo, di converso, che NON è simmetricamente prorogata
anche la regola secondo per i soggetti fragili con prestazione non
eseguibile in smart working
determina l’equiparazione del periodo di
assenza da lavoro a ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento
del relativo trattamento di malattia e senza computo ai fini del comporto (art.
26, comma 2, del D.L. 18/2020).
In sede di conversione parlamentare del decreto,
questa mancanza è già stata rilevata ed è presumibile che vi porranno rimedio.
Anche perché altrimenti non si spiegherebbero le
disposizioni di copertura finanziaria riportate ai commi 3 e 4 dell’articolo 9,
oltre al fatto che le due norme in favore dei lavoratori fragili si richiamano
a vicenda e, da un certo punto in avanti, hanno sempre viaggiato in parallelo
nel nostro ordinamento.
Sempre riconducibile alla condizione di rischio di
contagio e connesso all’estensione dello stato di emergenza, prolungato fino a
tutto il 2021, ci preme sottolineare che ai sensi dell’art. 6 è altresì prorogato al 31 dicembre 2021
l’obbligo di sorveglianza straordinaria che da tempo ricade sui datori di
lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio
e in relazione al quale le imprese possono incaricare (anche se non obbligate)
il proprio medico competente o ricorrere in alternativa a medici del
lavoro messi a disposizione da INAIL. (cfr.
punto 15 dell’Allegato A).
Mentre invece la possibilità per i datori di lavoro
privato di ricorrere in tutto il territorio nazionale al lavoro agile in forma
semplificata e, quindi, in assenza degli accordi individuali previsti dalla
legge, era già stata estesa fino a tutto il 2021 nei mesi scorsi con la legge
87/2021 di conversione del decreto-legge n. 52/2021(2).
Rinviando al provvedimento allegato per ulteriori
dettagli, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.
(1) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 17 del 29 marzo 2021 - prot. n. 1161.
(2) Circolare
Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 48 del 22 giugno 2021 – prot. n. 2629.