Circolari

Circ. n. 51/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – ULTERIORI COMUNICAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI RECENTE PUBBLICAZIONE (Legge di conversione del DL Rilancio 34/2020; Decreto legge 104/2020, cd “Agosto”; Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020; DPCM 7 agosto 2020; Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020; DPCM 7 settembre 2020).

Con la presente circolare si intende fornire un quadro sintetico di una serie di provvedimenti legislativi e amministrativi approvati e pubblicati nel periodo estivo (dal 15 luglio al 1 settembre), evidenziando l’attività realizzata da Confcooperative e dall’Alleanza e rinviando per gli approfondimenti alle comunicazioni delle federazioni di settore, degli altri Servizi e Dipartimenti e di ICN.

Gli atti presi in considerazione sono i seguenti:

  • Legge di conversione del cd Decreto RILANCIO (D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020);

  • Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd Agosto);

  • DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 (Proroga dello stato di emergenza);

  • DPCM 7 agosto 2020 (misure urgenti per fronteggiare l’emergenza);

  • Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE 16 agosto 2020;

  • DPCM 7 SETTEMBRE 2020.

 

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  1. DECRETO LEGGE 104/2020 (CD “DECRETO AGOSTO”)

     

    Il provvedimento – recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (all. 1) – si compone di ben 114 articoli, distribuiti in 8 capi (lavoro; coesione territoriale; salute; scuola, università ed emergenza; regioni, enti locali e sisma; sostegno e rilancio dell’economia; misure fiscali; disposizioni finali e copertura finanziaria).

    Nel prosieguo si illustrano alcune disposizioni di interesse, rinviando per ulteriori informazioni e approfondimenti alle comunicazioni degli altri Servizi e delle federazioni (sin d’ora si rinvia a Circolare del Servizio sindacale e giuslavoristico n. 64/2020 e Circolare della Segreteria generale PE 2904 del 1 settembre 2020).

     

    1.  Incentivi alle imprese

       

      Nel Capo VI dedicato al sostegno e al rilancio dell’economia, sono contenute le seguenti misure;

  • (Fondo per la filiera della ristorazione, art. 58) è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 600 milioni per il 2020, per sostenere la ripresa dell’attività da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare[1];

  • (Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, art. 59) viene altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane ad alta intensità turistica[2], che abbiano subito un significativo calo del fatturato[3];

  • (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese, art. 60) quanto alle misure già introdotte da altri provvedimenti, è anzitutto rifinanziata di 64 milioni di euro per il 2020 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (i); in secondo luogo è rifinanziato di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo[4] (ii); è inoltre rifinanziato (di 200 milioni per il 2020) ed esteso l’ambito di intervento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa[5] (iii); è poi rifinanziata di 50 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa per il c.d. Voucher Innovation Manager [6], contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l’acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione (iv); è incrementata di 950 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo)[7] (v).

    È per giunta rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l’anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. Nuova Marcora);

  • (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese, art. 62) si dispone che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione[8];

  • (Fondo di garanzia PMI, interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore, art. 64; Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, art. 65) sul tema in oggetto, è anzitutto rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 3.100 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025[9] (i); viene poi ampliato l’ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l’intervento di Mediocredito Centrale[10] (ii); inoltre, si interviene sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale[11] (iii); infine, si dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 31 settembre 2010[12] sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI (iv);

  • (Misure urgenti per il settore turistico, art. 77, 78) si estende, alle medesime condizioni, alle strutture termali, nonché alle guide e agli accompagnatori turistici, il credito d’imposta già riconosciuto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (i); inoltre, tale credito d’imposta deve ora essere commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento anche al mese di giugno, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio (ii); si proroga sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dal decreto “Cura Italia” per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 (iii); è poi prevista l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate[13] (iv); viene infine riconosciuto per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014[14] (v);

  • (Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di società e associazioni sportive, art. 81) è istituito – per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali – un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore, fra le altre, di società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020;

  • (Rifinanziamento Fondo servizio civile, art. 83) sono incrementati di 20 milioni di euro per l’anno 2020 gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per il servizio civile;

  • (Altre disposizioni in materia di trasporto, artt. 84, 85, 86, 90) è incrementata di 5 milioni di euro per il 2020 l’autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori (i); sono altresì introdotte misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, con l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all’emergenza, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio (ii); sono poi novellate le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per l’autotrasporto ed il rinnovo del parco veicoli, prevedendo che beneficiari delle risorse siano le imprese esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico ed ampliando lo stanziamento a 53 milioni di euro per l’anno 2020[15] (iii); infine, è modificato il regime del buono viaggio, introdotto dall’articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio[16] (iv);

  • (Credito d’imposta per investimenti pubblicitari, art. 96) si dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020, tra i quali il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari (di cui al comma 1-ter dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), introdotto dall’art. 98, co. 1, del D.L. 18/2020) con l’elevazione da 60 a 85 milioni di euro del tetto di spesa previsto.

     

    Tra le misure fiscali di cui al Capo VII, si segnalano le seguenti:

  • (Riscossione imposte, artt. 97 e 99) è prevista la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi dai precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza (i); nonché sono prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali (ii);

  • (Rivalutazione beni d’impresa) L’articolo 110 consente alle imprese assoggettata a IRES (indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

    Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

    Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni potrà essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

    Dette imposte sostitutive potranno essere versate in un massimo di tre rate[17].

     

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    1. Altre misure

       

      Tra le misure che non contemplano un incentivo diretto alle imprese, ma che hanno un impatto sulle imprese e l’economia si mettono in evidenza le seguenti:

  • (Coesione territoriale, artt. 27 e 28) si prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) operanti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nella misura del 30 per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) (i); vengono altresì incrementate di 110 milioni, di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese (ii);

  • (Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA, art. 55) sono riaperti, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall’art.116 del decreto-Rilancio (34/2020).

    Nel dettaglio, ai sensi dell’art.115 del richiamato decreto – peraltro sulla base di una proposta elaborata in seno all’Alleanza delle Cooperative – è stato istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un’anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale[18].

    La procedura si è caratterizzata per tempi particolarmente ristretti. La richiesta di anticipazione di liquidità (contenente l’elenco dei debiti che si intendono soddisfare) avrebbe dovuto infatti essere avanzata entro il 7 luglio 2020, cui avrebbe fatto seguito l’erogazione della somma entro il 24 luglio, con l’obbligo di estinguere i debiti entro i successivi 30 giorni. È dunque emersa la necessità una riapertura di tali termini. Le anticipazioni potranno ora essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e saranno concesse entro il 23 ottobre 2020;

  • (Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio, art. 61) è stabilito che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti al 15 agosto 2020, si concludano con l’insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il 14 ottobre 2020[19];

  • (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società, art. 71) alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Come noto, tale disposizione ha stabilito norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, per espressa indicazione, entro la data, se successiva, fino alla quale sarebbe rimasto in vigore sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia (vedi Circolare del Servizio legislativo n. 31/2020, § C);

  • (Sottoscrizione semplificata di contratti bancari e assicurativi, art. 72) viene esteso fino al 15 ottobre 2020 l’ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020 (vedi Circolare del Servizio legislativo n. 39/2020, § 1);

  • (Operazioni di concentrazione, art. 75, commi da 1 a 3) si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività[20];

  • (Lotteria degli scontrini, art. 105) Si stabilisce che le risorse già previste per l’istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria[21].

     

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  1. CONVERSIONE DL RILANCIO (D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020)

     

    Nella G.U. n. 180 del 18/07/2020-S.O. n. 25, stato pubblicato il Decreto legge n. 34/2020 (D.L. Rilancio) coordinato con la legge di conversione n. 77/2020 (all. 2).

    Il decreto è stato commentato nelle Circolari del Servizio legislativo nn. 34, 36, 38 e 42/2020; mentre alcune disposizioni della legge di conversione sono già state commentate nelle Circolari del Servizio legislativo nn. 44 e 48/2020, e ad esse si rinvia.

    Al momento, le federazioni e i servizi di Confcooperative hanno diramato le seguenti comunicazioni – e ad esse si rinvia per l’esame delle disposizioni di interesse specifico:

  • Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 59/2020;

  • Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 20/2020;

  • Circolare di Habitat n. 19/2020;

  • Circolare di Habitat n. 23/2020;

  • Circolare di Confcooperative Cultura Turismo Sport 24 luglio 2020, prot. 2483;

  • Circolare di Fedagripesca 20 maggio 2020, n. prot. 2438/MM/aa;

  • Circolare di Federsolidarietà 22 luglio 2020, n.prot.2456;

  • ICN, Newsletter n. 10/2020.

    Nel prosieguo si illustrano le altre disposizioni contenute nel testo coordinato con la legge di conversione, di interesse per le imprese e le cooperative e non affrontate nelle precedenti comunicazioni.

     

    1. Capitalizzazione rafforzamento patrimoniale

       

      (Contributo a fondo perduto, art. 25[22]) È sostanzialmente confermato nella sua fisionomia nel suo contenuto il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e percettori di reddito agrario (esclusi gli enti pubblici; gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati; i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge n. 18/2020; lavoratori dipendenti e professionisti iscritti alle casse)[23].

      I contribuenti aventi diritto potevano richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica entro il 13 agosto 2020[24].

      Quanto alla disciplina sanzionatoria, si ricorda che qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo).

      Inoltre, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove – salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) – si puniscono gli indebiti percettori di erogazioni pubbliche con la reclusione da sei mesi a tre anni[25].

      In sede di conversione è stato altresì introdotto un contributo a fondo perduto specifico (art. 25-bis), entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie. La disciplina attuativa è demandata a un decreto del MEF da adottare, di concerto con il MISE, entro il prossimo 18 agosto. Il decreto dovrà altresì assicurare il rispetto del limite di spesa, privilegiando le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello del 2019.

       

      (Rafforzamento patrimoniale, art. 26) L’articolo 26 istituisce tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (vedi per un approfondimento anche ICN, Newsletter 10/2020).

      Quanto alle principali[26] condizioni che regolano l’accesso alle misure di sostegno, è stabilito:

  • che le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese nella forma di società di capitali o società cooperative aventi sede legale in Italia (esclusi gli intermediari, le società di partecipazione e le imprese di assicurazione);

  • i ricavi devono essere compresi fra 5 (10 per l’accesso al Fondo Patrimonio PMI) e 50 milioni di euro;

  • i ricavi devono aver subito nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei, una riduzione complessiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;

  • le società abbiano deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

    Limitatamente all’accesso al Fondo patrimonio PMI, è previsto che:

  • i ricavi devono essere compresi fra 10 e 50 milioni di euro;

  • le società abbiano deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, di ammontare non inferiore a 250.000;

  • le società presentino un numero di occupati inferiore a 250 persone.

    [i] La prima misura di sostegno è costituita dal riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20 per cento dei conferimenti in denaro effettuati da soggetti che partecipano, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, all’aumento del capitale sociale di una o più società (che ovviamente soddisfino le descritte condizioni di accesso). L’importo massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta è pari a 2 milioni di euro[27].

    [ii] La seconda misura di sostegno è rappresentata dal credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020, riconosciuto alle società che soddisfano le già descritte condizioni di accesso, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020. Il credito d’imposta è pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale[28].

    È stabilito che il credito d’imposta per i conferimenti e quello per le perdite 2020 sono cumulabili fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto[29].

    [iii] La terza misura per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni è rappresentata dall’istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI con una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione Le cui caratteristiche sono indicate ai commi 14 e 16 dell’art. 26), emessi dalle società che soddisfano le condizioni di ammissione. La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Per tutte le altre caratteristiche della misura si rinvia al testo di legge.

    Si segnala, nondimeno, che su sollecitazione di Confcooperative e dell’Alleanza delle cooperative è stato stabilito un importante adattamento di questo istituto alla specialità cooperativa. Infatti, è ora espressamente previsto che con esclusivo riferimento alle società cooperative, “in considerazione (…) della loro funzione sociale”, Invitalia potrà avvalersi della società finanziaria partecipata dal MiSE di cui all’articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (vale a dire CFI - Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.), che dunque assolverà per le sole cooperative, le funzioni attribuite ad Invitalia, secondo condizioni e modalità peculiari definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

     

    (Costituzione del patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti, art. 27) L’articolo 27 consente a Cassa Depositi e Prestiti - CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. All’apporto del MEF corrisponde l’emissione, da parte di CDP S.p.A., sempre in favore del MEF, di strumenti finanziari. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. In via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche[30]. Il patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale[31]. Cesserà ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del MEF. Al Parlamento dovranno anzitutto essere sottoposti gli schemi di decreti attuativi delle norme (i); in secondo luogo essere inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti (ii).

    Anche con riferimento a questo istituto, su sollecitazione di Confcooperative e dell’Alleanza delle cooperative, è stato stabilito un importante adattamento alla specialità cooperativa. Più precisamente, il patrimonio destinato, che sarà articolato in comparti, è istituto ex lege un comparto espressamente destinato alla costituzione di beni e rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative (i); inoltre, per la gestione del comparto, CDP dovrà adottare modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata (ii).

     

    (Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale, art. 39) Su proposta di Confcooperative e dell’Alleanza delle cooperative, sono state introdotte le seguenti, rilevanti misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi:

  • anzitutto è stato autorizzato il Ministro dello sviluppo economico ad avvalersi, nel limite di spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale e della struttura per le crisi d’impresa;

  • è poi assegnato al Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020. Tale somma sono destinate sia a finanziare i workers buyout, sia la promozione di cooperative che gestiscono beni confiscati. Più precisamente, lo stanziamento è destinato all’erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, nei limiti del suddetto stanziamento.

    Per le medesime finalità, gli intermediari finanziari non professionali possono continuare a concedere i finanziamenti indicati nell’articolo 112, comma 7, del TUB, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento.

     

    (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, art. 43) È istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell’apposito registro istituito dal Codice della proprietà industriale e delle società di capitali, sulla base dei criteri stabiliti da un decreto interministeriale di prossima emanazione[32].

     

    *

     

    1. Altre misure fiscali

       

      (Versamento Irap, art. 24) La disposizione in commento prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:

  • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019[33];

  • della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente1 ), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020[34].

    La disposizione in commento non trova applicazione per talune categorie di soggetti normativamente individuate. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici (in particolare, i soggetti «che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»); banche e altri intermediari finanziari (in particolare, i soggetti «di cui all’articolo 162- bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; con volume di ricavi o compensi superiori «a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

    La Circolare 25/E del 20 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, confermando le indicazioni rese dall’Alleanza delle cooperative (v. Circolare del Servizio legislativo n. 42/2020), ha chiarito che “in assenza di una espressa esclusione normativa – operata per altre categorie di soggetti – la disciplina di cui all’articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale”.

     

    (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, art. 28[35]) È confermato il credito d’imposta - nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro[36] - a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato[37].

     

    (Promozione delle Società benefit, art. 38-ter) Viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020 (i); è altresì istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del MISE, per la concessione dell’agevolazione e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale (ii).

     

    (Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento, art. 50) È prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine finale di efficacia del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

     

    (Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici, art. 119) Vedi Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 20/2020.

     

    (Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, art. 120) Trova conferma il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus.

     

    (Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza, art. 122) È stata modificata la disposizione volta a consentire la cessione dei crediti d’imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali. È stato precisato che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

     

    (Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, art. 125) È poi stato confermato – per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge – il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti[38].

     

    (Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali, art. 121) È stato modificata la disposizione che consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti[39].

     

    (IVA beni necessari per il contenimento dell’emergenza sanitaria, art. 124) Ha trovato altresì conferma l’introduzione dell’aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale [proposta dell’Alleanza].

     

    (Differimento sugar tax e plastic tax, art. 133) È confermato il differimento al 1° gennaio 2021 dell’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, MACSI), nonché di quelle che introducono e disciplinano la cd. sugar tax (imposta sul consumo delle bevande edulcorate) [proposta dell’Alleanza].

     

    (Rivalutazione beni cooperative agricole, art. 136-bis) Su proposta dell’Alleanza e di Confcooperative è stato introdotto nel corso dell’esame parlamentare, il nuovo articolo 136-bis che consente alle cooperative agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive.

    Più precisamente, le cooperative agricole potranno rivalutare i beni indicati nel comma 696, articolo 1, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ovvero i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto delle condizioni indicate dal comma 697 del medesimo articolo[40]. La rivalutazione può essere effettuata fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’articolo 84 del D.P.R. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare[41]. L’articolo 106 del DL Agosto ha sostituito integralmente il comma 3 dell’articolo 136-bis del decreto Rilancio (34/2020), il quale subordinava l’efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all’autorizzazione della Commissione europea. Al fine di anticipare l’effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione.

     

    (Sospensione compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, art. 145) Viene confermato anche il contenuto dell’articolo 145, ove si stabilisce che nel 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

     

    (Incremento crediti compensabili tramite modello F24, art. 147) Sì come trova conferma l’articolo 147, che modifica, per l’anno 2020, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 elevandolo a 1 milione di euro, accogliendo una risalente richiesta delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di Confcooperative in particolare. Più precisamente, la disposizione in esame modifica il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare. Come noto, a decorrere dall’anno 2014, detto limite era già stato elevato a 700 mila euro (articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) [proposta dell’Alleanza].

     

    (Proroga dei termini tributari, art. 157) Si dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di un anno. È comunque precisato che dette disposizioni non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

     

    (Esenzioni IMU per il settore turistico, art. 177) Viene modificata la disposizione che prevede l’abolizione della prima rata dell’IMU (quota-Stato e quota-Comune) per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L’agevolazione è stata infatti estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

     

    (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio, art. 181) È previsto l’esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) (i); inoltre è stabilito l’esonero dal pagamento delle medesime tasse per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Si tenga presente che l’articolo 109 del DL Agosto ha prorogato di altri due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) i termini previsti dalla suddetta disposizione inerenti all’esonero del pagamento della Tosap e della Cosap.

     

     

    1. Altre misure

       

      Tra le altre misure non fiscali si evidenziano le seguenti:

  • (Linee guida RSA, art. 1-ter) è demandata al Comitato tecnico-scientifico l’adozione di linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità;

  • (Riorganizzazione SSN, art. 2) è previsto un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l’adozione di uno specifico piano di riorganizzazione (con un aumento strutturale di posti letto di terapia intensiva);

  • (Antispreco, art. 10) è altresì disposto l’aggiornamento delle norme “antispreco alimentare”, segnatamente delle categorie dei beni non più commercializzate o non idonei alla commercializzazione che, se gratuitamente cedute, beneficiano di alcune agevolazioni fiscali ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette[42];

  • (Servizio civile, art. 15) è incrementata la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 21 milioni di euro per il 2020 (ma v. ulteriore incremento disposto con il DL Agosto);

  • (Fondo locazioni, art. 29), è incrementato di 160 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, prevedendo che l’erogazione di tali risorse avvenga secondo la disciplina acceleratoria prevista dall’articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020. La disposizione stabilisce inoltre che una quota dell’incremento (20 milioni) dello stesso Fondo è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE non superiore a 15.000 euro (v. Circolare di Confcooperative Habitat 20 luglio 2020, n. 19);

  • (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche, art. 30), vedi Circolare del Servizio Ambiente ed energia 28 luglio 2020, n. 20;

  • (Rifinanziamento fondi, art. 30) è anzitutto incrementato il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020, di 30 miliardi di euro per l’anno 2020 (i); di 3,95 miliardi di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI (ii); sono assegnati all’ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in relazione all’operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (iii); è incrementata di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole istituito dalla legge di bilancio 2020, con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (iv); sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa (v); è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (vi);

  • (Confidi, art. 31-bis) fermo restando l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia, si stabilisce che i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del TUB, senza dover rispettare più alcun limite massimo stabilito dalla Banca d’Italia;

  • (Startup innovative, art. 38) tra le misure di sostegno alle startup innovative, si segnalano: il rifinanziamento di 100 milioni per l’anno 2020 della misura “Smart&Start Italia” di cui al D.M. 24 settembre 2014 e ss. mod. e int. (i) lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2020 alla concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative (ii); il finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione (iii); il rifinanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo di sostegno al venture capital (iv); la modifica della disciplina del credito di imposta in ricerca e sviluppo, riconosciuto per l’anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020, inserendo le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d’imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare (novella all’art. 1, comma 200 della legge 160/2019) (v); la proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese (vi); la riserva di una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia PMI, al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative (vii); l’introduzione di incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in startup innovative (nuovo articolo 29-bis, D.L.vo 179/2012), con innalzamento dell’investimento massimo detraibile per ciascun anno d’imposta da 100.000 a 300.000 euro (viii); modifica della disciplina relativa al cd. Investor Visa for Italy, con riduzione della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori (ix); istituzione e disciplina, presso il MISE, di un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund» (x);

  • (Principi di redazione del bilancio, art. 38-quater) in via transitoria, si dispone che, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, si stabilisce che, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020[43];

  • (Contratto di rete con causale di solidarietà, art. 43-bis) è prevista la possibilità, per l’anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti;

  • (Organo di controllo per le cooperative e le SRL – Modifiche al codice della crisi d’impresa, art. 51-bis) è posticipato al termine per l’approvazione dei bilanci relativi al 2021 l’obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, come noto, ha innalzato i parametri oltre i quali scatta l’obbligo della nomina (v. Circolare del Servizio legislativo n. 48/2020);

  • (Regime quadro degli aiuti, artt. 53-65) trova sostanziale conferma – per cui si rinvia alla circolare alla Circolare del Servizio legislativo 34/2020 – il Regime quadro della disciplina degli aiuti (Titolo II, Capo II, artt. 53-65) che costituisce la trasposizione nell’ordinamento interno del contenuto della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, il decreto definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto diversa forma (incluse le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili o le agevolazioni fiscali). In generale possono essere adottati aiuti di vario genere nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, fino a un importo di 800.000 euro per impresa (salvi i diversi limiti per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura e del settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Si tenga presente che l’articolo 62 del DL Agosto ha successivamente disposto che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione;

  • (Incremento Fondo Terzo settore, art. 67) è incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo per il Terzo settore, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia;

  • (Bonus baby-sitting e centri estivi, art. 72) è incrementato da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia;

  • (Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presìdi sanitari, art. 77) si prevede che il trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro, da parte dell’INAIL ad Invitalia (di cui all’art. 43, D.L.vo 18/2020), per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche a favore delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

  • (Reddito di emergenza, art. 82) è istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo dell’emergenza, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Sul tema si veda anche quanto dispone l’art. 23 del DL 104/2020 (DL Agosto)[44];

  • (Fondi sociali e servizi sociali, art. 89) si prevede un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche sociali; inoltre, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese legate all’emergenza COVID-19 (finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi), anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti; infine, si intende garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari anche in situazione di emergenza[45];

  • (Assistenza e servizi per la disabilità, art. 104) è incrementato di 90 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per le non autosufficienze, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Per le stesse finalità, e nell’ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo Dopo di Noi è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro, per il 2020. Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, viene istituito il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il riconoscimento di indennizzi agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell’emergenza, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l’adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti;

  • (Servizi domiciliari, art. 109) è modificata la disciplina già vigente introdotta a seguito della conversione del D.L. 18/2020, riguardante le prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a carattere educativo, scolastico, sociosanitario e socioassistenziale, senza ricreare aggregazione, mediante personale dipendente da soggetti privati. (v. Circolare di Federsolidarietà 22 luglio 2020, n.prot.2456);

  • (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e procedure di pagamento dei debiti della PA, artt. 115 e 116) trovano conferma le disposizioni – fortemente richieste dall’Alleanza e da Confcooperative - che istituiscono un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un’anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale; e che garantiscono anticipazioni di liquidità in favore di tali enti per consentire loro di estinguere debiti scaduti, con effetti positivi per gli operatori economici[46] (vedi tuttavia le modifiche introdotte con il DL Agosto);

  • (Lotteria dei corrispettivi) trova conferma anche il contenuto dell’articolo 141, proposto dall’Alleanza delle cooperative, che proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la data di avvio della lotteria dei corrispettivi;

  • (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019, art. 156) al fine di anticipare al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019 a favore degli enti beneficiari, stabilisce che nella ripartizione delle risorse sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative. Il contributo relativo all’anno 2019 deve essere erogato entro il 31 ottobre 2020;

  • (Promozione turistica in Italia, artt. 178 e 179) sono istituiti nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato (i) e un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, demandando a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo l’individuazione dei soggetti destinatari delle risorse e delle iniziative da finanziare nonché la definizione delle modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del suddetto limite di spesa (ii);

  • (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, art. 182, c.3-bis) viene novellato l’art. 88-bis del D.L. n. 18 del 2020 (“Cura Italia”) in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, prevedendosi: l’estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso (i); l’estensione dell’obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado (ii); l’ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher e i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati (iii);

  • (Misure di sostegno a favore di istituti e luoghi della cultura, nonché di imprese e istituzioni culturali, art. 183) viene anzitutto modificata la norma che istituisce il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali, al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria, nonché al sostegno di altre imprese e istituzioni culturali (i); sono individuati criteri specifici per l’attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020- 2022, in deroga alla disciplina generale, a seguito della sospensione delle attività di spettacolo deliberata per far fronte all’emergenza sanitaria (ii); viene esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (iii); è prevista la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli, a tal fine autorizzando la spesa di € 10 mln per il 2020 (iv); è novellato l’art. 88 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) in materia di rimborso per l’acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura sospesi per l’emergenza sanitaria, mediante la restituzione della somma o la corresponsione di un voucher, introducendosi un termine (finale) di decorrenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione (fino al 30 settembre 2020) e stabilendosi che la durata del voucher passi (da dodici) a diciotto mesi dall’emissione (v);

  • (Modifiche all’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sulla cessazione di testata giornalistica ad una cooperativa di giornalisti, art. 195-ter) è prevista l’estensione dell’applicazione della normativa sull’acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell’editoria (con diritto di prelazione) anche all’ipotesi del fallimento dell’editore. Si prevede che, in caso di dichiarazione di fallimento dell’editore, il giudice delegato possa autorizzare la stipula di un contratto di affitto di azienda o di un suo ramo, di durata non superiore ai sei mesi, con i sopracitati consorzi o cooperative. Prima di concedere l’autorizzazione, il giudice deve aver acquisito il parere del curatore e del comitato dei creditori, nonché una perizia sul canone di affitto offerto, per valutarne la congruità;

  • (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, art. 200) sono infine previsti vari interventi in materia di trasporto pubblico locale, con l’istituzione – fra le altre cose – di un Fondo per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell’epidemia. Peraltro, l’articolo 44 del DL Agosto, incrementa di 400 milioni di euro la dotazione, per l’anno 2020, del Fondo (i); l’anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un’unica rata entro il 30 giugno 2020, dell’80% del Fondo nazionale TPL e l’applicazione, anche per il 2020, degli attuali criteri di riparto del Fondo, senza l’applicazione di penalità (ii); un anticipo di cassa entro il 31 luglio 2020 per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL (iii); la possibilità, fino al 30 giugno 2021, di destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture destinate ad uso Taxi e noleggio con conducente (NCC) (iv);

  • (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici, art. 207) L’articolo 207 dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e in ogni caso per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (comma 1). Si prevede inoltre che, fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione (comma 2);

  • (Disposizioni in materia di autotrasporto, art. 210) quanto alle misure di sostegno al settore dell’autotrasporto, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 il finanziamento al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori (i); è inoltre disposto il recupero, per destinarle ad iniziative deliberate dall’Albo degli autotrasportatori per il sostegno del settore, delle somme incassate a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all’Albo degli autotrasportatori, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 (ii);

  • (Trasporto scolastico, art. 229, c. 2-bis) in materia di trasporto scolastico, si prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza;

  • (Capo VI - Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, artt. 222-226) vedi Circolare di Fedagripesca 20 maggio 2020, n. prot. 2438/MM/aa;

  • (Capo VII - Misure per l’ambiente, artt. 227 e ss.) vedi Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 20/2020;

  • (Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni e all’istruzione paritaria, art. 233) è incrementato di 15 milioni di euro per il 2020, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’art. 12, D.Lgs. 65/2017, per il riparto del quale sono previste modalità eccezionali riferite al solo 2020. È previsto inoltre un contributo di 165 milioni di euro per il 2020 in favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali. È poi prevista l’erogazione di un contributo complessivo di 120 milioni di euro per il 2020 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito della sospensione dell’attività (il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell’istruzione tra gli uffici scolastici regionali, i quali provvedono al successivo riparto alle scuole paritarie, compresi i servizi educativi autorizzati);

  • (Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale, art. 239) si istituisce un Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020;

  • (Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19, art. 241) è infine autorizzato per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1° febbraio 2020, l’utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l’emergenza[47].

 

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  1. Proroga dello stato di emergenza e nuove misure di contenimento

In GU n.190 del 30-7-2020 è stata pubblicata la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 (all. 3), che ha disposto la proroga dello stato di emergenza. Più precisamente, ai sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Successivamente, è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020, recante le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza, al cui testo si rinvia (all. 4), in seguito integrate dall’Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE 16 agosto 2020 (all. 5); e, infine, il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 SETTEMBRE 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contenere e contrastare la diffusione del virus da Covid-19, già contenute nel DPCM del 7 agosto (all. ti 6-7).

 

 






[1] Le risorse del Fondo sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a -favore delle imprese registrate con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data del 15 agosto 2020, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Potranno avere accesso a tale contributo solo gli esercizi commerciali che abbiano registrato nei mesi da marzo a giugno 2020 una perdita di fatturato pari ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi registrati nei mesi da marzo a giugno 2019 (per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i quali viene confermata l’applicabilità della disposizione, non valgono tali limiti di fatturato).

[2] Cioè che abbiano presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

[3] È necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato nelle seguenti misure: 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 15 agosto 2020; 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni sopra indicati. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

[4] Istituito dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).

[5] Istituito dall’articolo 43 del D.L. n. 34/2020. La modifica interviene sull’ambito di operatività del Fondo destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

[6] Di cui all’articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019.

[7] Di cui all’articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019).

[8] Specificamente, l’articolo integra con tale previsione l’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (nuovo comma 1-bis). La norma introdotta recepisce quanto consentito dalla Commissione UE, con la Comunicazione C(2020) 4509 (“terza modifica al Temporary framework”). La Comunicazione della Commissione ha esteso il campo di applicazione del Temporary framework a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche a quelle che -il 31 dicembre 2019 – si trovavano già in difficoltà finanziarie (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell’articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE).

[9] Viene inoltre assegnata all’ISMEA una somma pari a 200 milioni di euro per l’anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario.

[10] Si dispone che le predette risorse siano destinate anche ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell’occupazione, anche nel Mezzogiorno.

[11] In particolare si dispone che le risorse in questione siano destinate – per le predette operazioni di garanzia – a favore degli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

[12] Dall’articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020. La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.

[13] La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.

[14] L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta.

[15] Si indica il termine del 31 dicembre 2020, anziché del 30 settembre 2020, per l’avvio degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti e si aggiunge una nuova previsione in base a cui una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse sono destinate al ristoro di rate o canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada.

[16] . Sono oggetto di modifica anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e vengono precisate le modalità secondo le quali i comuni procedono all’erogazione dei buoni.

[17] La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi delle disposizioni sul versamento unitario e compensazione recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (articoli dal 17 al 23).

[18] Il Fondo è distinto in due Sezioni (ognuna corrispondente ad un articolo nell’ambito del medesimo capitolo di bilancio) dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; ii) agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Ogni Sezione ha una distinta dotazione finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN è pari a 4 miliardi; l’altra Sezione è pari a 8 miliardi.

[19] La scadenza di tale termine comporta la decadenza, con successiva nomina di un commissario straordinario, degli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti. Si prevede la decadenza, sempre ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, anche degli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti al 15 agosto 2020, con successiva nomina di un commissario straordinario. Ulteriori disposizioni riguardano le eventuali procedure di rinnovo dei consigli delle camere di commercio accorpate, i criteri per la determinazione delle sedi delle stesse, le procedure per la partecipazione societaria e la costituzione, da parte delle camere di commercio, di aziende speciali, i criteri di composizione e le competenze delle Giunte delle camere di commercio accorpate.

[20] Le imprese interessate sono soggette all’obbligo di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all’Autorità Antitrust, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell’utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell’operazione.

[21] L’articolo 105 in esame introduce due nuovi commi 1-bis e 1-ter all’articolo 141 del decreto-legge n. 34 del 2020 (“Decreto rilancio”). Come noto, il comma 1 di tale articolo 141 dispone la proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di decorrenza della lotteria degli scontrini (o dei corrispettivi) di cui all’articolo 1, comma 540, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

[22] Vedi per un approfondimento anche ICN, Newsletter 10/2020.

[23] Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso; b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La Circolare 25/E del 20 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “i consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR – per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso”.

[24] Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Si rinvia – per il modulo e le istruzioni specifiche – all’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-fondo-perduto, ove sono scaricabili precisamente il Modello di richiesta per accedere al contributo - pdf; le Istruzioni per la compilazione - pdf - aggiornate il 30 giugno 2020 (integrato l’elenco dei comuni oggetto di eventi calamitosi), e la Guida operativa - pdf) e ai provvedimenti e circolari di prassi sinora adottate, segnatamente: Provvedimento del 10 giugno 2020 - Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 - pdf - Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020 - pdf - Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Circolare n. 22 del 21 luglio 2020 - pdf - Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

[25] Vale a dire: chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

[26] Le ulteriori condizioni fanno riferimento alla circostanza che, al 31 dicembre 2019, le società non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato, non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia contributiva, fiscale, di edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, non si trovano nelle condizioni ostative all’ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all’articolo 67 del Codice delle leggi antimafia, non abbiano registrato una condanna definitiva nei confronti degli esponenti aziendali, negli ultimi cinque anni, per reati connessi all’evasione fiscale.

[27] La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.L:vo 241/1997. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap (e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

[28] La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, d.l.vo 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

[29] Da qualunque soggetto erogate, di cui l’emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. In particolare, l’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto per ciascuna società non può eccedere l’ammontare di 800.000 euro (120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della quantificazione, non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato fra quelle già dichiarate compatibili.

[30] Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello stato.

[31] Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.

[32] Nei limiti della propria dotazione, il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

[33] Per detto periodo d’imposta resta, invece, fermo il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste.

[34] L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

[35] Vedi per un approfondimento anche ICN, Newsletter 10/2020.

[36] In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nelle misure del 20 per cento o del 10 per cento (v. testo di legge). Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

[37] Per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. L’art. 77 del DL Agosto ha apportato alcune modifiche, estendendo l’agevolazione alle strutture termali, oltre che alle guide e agli accompagnatori turistici; commisurando il credito all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento anche al mese di giugno, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; infine, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dal decreto “Cura Italia” per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.

[38] Viene dunque abrogato il credito d’imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall’articolo 64 del decreto legge n. 18 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

[39] È stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti; è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate; che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro; che per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

[40] Il comma 697 stabilisce che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020. Viene inoltre disposto che la rivalutazione debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e debba essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. I successivi commi 698 e 699 stabiliscono le imposte sostitutive applicabili al regime disposto dalla legge di bilancio 2020.

[41] Le perdite utilizzate ai sensi del precedente periodo non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del TUIR, che consente di computare la perdita di un periodo d’imposta in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

[42] Precisamente: in aggiunta ai prodotti tessili, di abbigliamento e giocattoli, viene dettagliata la categoria dell’arredamento, sostituendola con le categorie di “mobili” e “complementi di arredo”; con riferimento ai materiali per l’edilizia, si precisa che sono inclusi i materiali per la pavimentazione; con riferimento agli elettrodomestici, si chiarisce che l’uso può essere sia civile sia industriale; tra le categorie dei prodotti elettronici, si aggiungono i televisori

(oltre ai già presenti personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico).

[43] Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell’articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

 

[44] Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l’importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro). È stato esteso il termine di presentazione delle domande di accesso al Rem, al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno 2020). Contestualmente è stato abrogato, con salvezza degli effetti, il decreto legge 52/2020 che, all’articolo 2, aveva stabilito l’estensione dei termini di presentazione del Rem. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti: un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem; un valore ISEE inferiore a 15.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di: titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem; percettori di Reddito di cittadinanza. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53833).

[45] A tal fine, entro il 15 settembre, le regioni sono tenute a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali. La continuità dei servizi citati deve essere garantita sulla base di un progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche ed inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità.

[46] Gli aspetti qualificanti sono: i) la convenienza per gli enti beneficiari, derivante dal piano di ammortamento trentennale, dalla sua decorrenza a partire dal 2022, dalla previsione di un tasso di interesse contenuto (pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione); ii) la definizione di tempi certi e ristretti, come si evince dalla domanda (contenente l’elenco dei debiti che si intendono soddisfare) da avanzare entro il 7 luglio 2020, dall’erogazione entro il 24 luglio e dall’obbligo di estinguere i debiti entro i successivi 30 giorni.

[47] Inoltre, per quanto riguarda il contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19, l’art. 242 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di Covid-19, così come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.