-
(Fondo per la filiera della
ristorazione, art. 58) è istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una
dotazione di 600 milioni per il 2020, per sostenere la ripresa dell’attività
da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare[1];
-
(Contributo a fondo perduto per attività
economiche e commerciali nei centri storici, art. 59) viene altresì riconosciuto
un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei
comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane ad alta intensità
turistica[2],
che abbiano subito un significativo calo del fatturato[3];
-
(Rifinanziamenti di misure a sostegno
delle imprese, art. 60) quanto alle misure già introdotte da altri
provvedimenti, è anzitutto rifinanziata di 64 milioni di euro per il 2020 la
cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle
micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni
strumentali “Industria 4.0”, con un correlato contributo statale in conto
impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (i);
in secondo luogo è rifinanziato di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento
agevolativo dei Contratti di sviluppo[4]
(ii); è inoltre rifinanziato (di 200 milioni per il 2020) ed
esteso l’ambito di intervento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
e la prosecuzione dell’attività d’impresa[5]
(iii); è poi rifinanziata di 50 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione
di spesa per il c.d. Voucher Innovation Manager [6],
contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l’acquisizione di
consulenze specialistiche in innovazione (iv); è incrementata di
950 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti
progetti di interesse comune europeo)[7]
(v).
È per giunta rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10
milioni di euro per l’anno 2020, destinando le risorse alla promozione
della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. Nuova
Marcora);
-
(Aiuti alle piccole imprese e alle
micro imprese, art. 62) si dispone che le Regioni, Province autonome,
gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i
regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche
alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre
2019, purché le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali
per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo
che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il
prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per
la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non
siano più soggette al piano di ristrutturazione[8];
-
(Fondo di garanzia PMI, interventi a sostegno
delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti
del terzo settore, art. 64; Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del
decreto-legge n. 18 del 2020, art. 65) sul tema in oggetto, è anzitutto
rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 3.100 milioni di euro per l’anno
2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il
2025[9]
(i); viene poi ampliato l’ambito delle operazioni finanziarie
mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al
sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l’intervento di Mediocredito
Centrale[10] (ii);
inoltre, si interviene sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una
quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro)
agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della
garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila
euro di durata decennale[11]
(iii); infine, si dispone un prolungamento fino al 31 gennaio
2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 31 settembre
2010[12]
sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI (iv);
-
(Misure urgenti per il settore
turistico, art. 77, 78) si estende, alle medesime condizioni, alle strutture
termali, nonché alle guide e agli accompagnatori turistici,
il credito d’imposta già riconosciuto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”
alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo
e ai tour operator (i); inoltre, tale credito d’imposta deve ora
essere commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con
riferimento anche al mese di giugno, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile
e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo
stagionale il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre
a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio (ii);
si proroga sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto
turistico, la moratoria straordinaria prevista dal decreto “Cura Italia” per la
parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30
settembre 2020 (iii); è poi prevista l’esenzione dal pagamento
della seconda rata dell’IMU per alcune categorie di immobili, quali gli
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali,
alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione
che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate[13]
(iv); viene infine riconosciuto per i due periodi di imposta 2020
e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture
ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014[14]
(v);
-
(Credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari in favore di società e associazioni sportive, art. 81) è
istituito – per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali – un
credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne
pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2020, a favore, fra le altre, di società ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in
discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva
giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90
milioni di euro nel 2020;
-
(Rifinanziamento Fondo servizio civile,
art. 83) sono incrementati di 20 milioni di euro per l’anno 2020 gli
stanziamenti in favore del Fondo nazionale per il servizio civile;
-
(Altre disposizioni in materia di
trasporto, artt. 84, 85, 86, 90) è incrementata di 5 milioni di euro
per il 2020 l’autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non
documentate da parte degli autotrasportatori (i); sono
altresì introdotte misure compensative per il trasporto di passeggeri con
autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, con l’istituzione di
un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una
dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare i danni
subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei
minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all’emergenza,
nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei
ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio (ii);
sono poi novellate le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di
risorse per l’autotrasporto ed il rinnovo del parco veicoli, prevedendo che
beneficiari delle risorse siano le imprese esercenti l’attività di trasporto di
passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico ed ampliando
lo stanziamento a 53 milioni di euro per l’anno 2020[15]
(iii); infine, è modificato il regime del buono viaggio,
introdotto dall’articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a
35 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni
di euro, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, di un
buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio
di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in
situazioni di disagio[16]
(iv);
-
(Credito d’imposta per investimenti
pubblicitari, art. 96) si dispone il rifinanziamento di alcune misure
emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020, tra i quali
il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari
(di cui al comma 1-ter dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017),
introdotto dall’art. 98, co. 1, del D.L. 18/2020) con l’elevazione da 60 a 85
milioni di euro del tetto di spesa previsto.
Tra le misure fiscali di cui al Capo VII, si segnalano le seguenti:
-
(Riscossione imposte, artt. 97 e 99)
è prevista la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del
pagamento di una serie di versamenti già sospesi dai precedenti decreti legge
recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza (i); nonché
sono prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di
versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi,
accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e
accertamenti esecutivi degli enti locali (ii);
-
(Rivalutazione beni d’impresa)
L’articolo 110 consente alle imprese assoggettata a IRES (indicati nell’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) che non adottano i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa
e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme
speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il
pagamento di una imposta sostitutiva. La rivalutazione deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019 e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve
essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il saldo
attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione
in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Il maggior
valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni potrà essere riconosciuto, ai
fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita,
mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili
e non ammortizzabili.
Dette
imposte sostitutive potranno essere versate in un massimo di tre rate[17].
*
-
(Coesione territoriale, artt. 27 e 28)
si prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero
contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato
(con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) operanti
nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nella misura del 30 per cento dei
contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) (i);
vengono altresì incrementate di 110 milioni, di cui 10 milioni per il 2020 e
100 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla Strategia
nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese (ii);
-
(Estensione dei termini per la
concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai
debiti della PA, art. 55) sono riaperti, esclusivamente per gli enti
locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di
liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall’art.116
del decreto-Rilancio (34/2020).
Nel dettaglio, ai sensi dell’art.115 del richiamato decreto – peraltro
sulla base di una proposta elaborata in seno all’Alleanza delle Cooperative – è
stato istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020,
per assicurare un’anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti
del Servizio sanitario nazionale[18].
La procedura si è caratterizzata per tempi particolarmente ristretti. La
richiesta di anticipazione di liquidità (contenente l’elenco dei debiti che si
intendono soddisfare) avrebbe dovuto infatti essere avanzata entro il 7 luglio
2020, cui avrebbe fatto seguito l’erogazione della somma entro il 24 luglio,
con l’obbligo di estinguere i debiti entro i successivi 30 giorni. È dunque
emersa la necessità una riapertura di tali termini. Le anticipazioni potranno
ora essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9
ottobre 2020 e saranno concesse entro il 23 ottobre 2020;
-
(Semplificazioni dei procedimenti di
accorpamento delle camere di commercio, art. 61) è stabilito che tutti
i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti al 15 agosto
2020, si concludano con l’insediamento degli organi della nuova camera di
commercio entro e non oltre il 14 ottobre 2020[19];
-
(Modalità di svolgimento
semplificate delle assemblee di società, art. 71) alle assemblee delle
società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità
limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate
entro il 15 ottobre 2020
continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo
106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Come noto, tale disposizione
ha stabilito norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31
luglio 2020 ovvero, per espressa indicazione, entro la data, se successiva,
fino alla quale sarebbe rimasto in vigore sul territorio nazionale lo stato di
emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia
(vedi Circolare del Servizio legislativo n. 31/2020, § C);
-
(Sottoscrizione semplificata di
contratti bancari e assicurativi, art. 72) viene esteso fino al 15
ottobre 2020 l’ambito temporale di applicazione delle norme relative alla
sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi
introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020 (vedi Circolare del
Servizio legislativo n. 39/2020, § 1);
-
(Operazioni di concentrazione, art. 75,
commi da 1 a 3) si intendono autorizzate in deroga alle procedure
previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni
di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti
interessi generali dell’economia nazionale e riguardano imprese operanti in
mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di
manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato
perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli
effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività[20];
-
(Lotteria degli scontrini, art. 105)
Si stabilisce che le risorse già previste per l’istituzione di premi speciali
associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese
amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria[21].
*
-
che le imprese devono essere regolarmente
costituite e iscritte nel registro delle imprese nella forma di società di
capitali o società cooperative aventi sede legale in Italia (esclusi gli
intermediari, le società di partecipazione e le imprese di assicurazione);
-
i ricavi devono essere compresi fra 5 (10 per
l’accesso al Fondo Patrimonio PMI) e 50 milioni di euro;
-
i ricavi devono aver subito nei mesi di marzo
e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei, una
riduzione complessiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in
misura non inferiore al 33 per cento;
-
le società abbiano deliberato ed eseguito,
dopo il 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a
pagamento e integralmente versato.
Limitatamente all’accesso al Fondo
patrimonio PMI, è previsto che:
-
i ricavi devono essere compresi fra 10 e 50
milioni di euro;
-
le società abbiano deliberato ed eseguito,
dopo il 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a
pagamento e integralmente versato, di ammontare non inferiore a 250.000;
-
le società presentino un numero di occupati
inferiore a 250 persone.
[i] La prima misura
di sostegno è costituita dal riconoscimento di un credito d’imposta
pari al 20 per cento dei conferimenti in denaro effettuati da
soggetti che partecipano, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020,
all’aumento del capitale sociale di una o più società (che ovviamente
soddisfino le descritte condizioni di accesso). L’importo massimo del
conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta è pari a 2
milioni di euro[27].
[ii] La seconda
misura di sostegno è rappresentata dal credito d’imposta sulle
perdite registrate nel 2020, riconosciuto alle società che
soddisfano le già descritte condizioni di accesso, a seguito dell’approvazione
del bilancio per l’esercizio 2020. Il credito d’imposta è pari al 50 per cento
delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle
perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale[28].
È stabilito che il credito d’imposta
per i conferimenti e quello per le perdite 2020 sono cumulabili fra di
loro e con eventuali altre misure di aiuto[29].
[iii] La terza misura
per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni è
rappresentata dall’istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI
con una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2020. Il fondo
è finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli
di debito di nuova emissione Le cui caratteristiche sono indicate ai commi 14 e
16 dell’art. 26), emessi dalle società che soddisfano le condizioni di
ammissione. La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da
questa interamente controllata. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati
decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i
titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Per tutte le
altre caratteristiche della misura si rinvia al testo di legge.
Si segnala,
nondimeno, che su sollecitazione di Confcooperative e dell’Alleanza delle
cooperative è stato stabilito un importante adattamento di questo istituto alla
specialità cooperativa. Infatti, è ora espressamente previsto che con
esclusivo riferimento alle società cooperative, “in considerazione (…)
della loro funzione sociale”, Invitalia potrà avvalersi della società
finanziaria partecipata dal MiSE di cui all’articolo 17, commi 2 e 4, della legge
27 febbraio 1985, n. 49 (vale a dire CFI - Cooperazione Finanza Impresa
s.c.p.a.), che dunque assolverà per le sole cooperative, le funzioni attribuite
ad Invitalia, secondo condizioni e modalità peculiari definite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico.
(Costituzione del patrimonio
destinato di Cassa depositi e prestiti, art. 27) L’articolo 27 consente
a Cassa Depositi e Prestiti - CDP
S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio
Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal
Ministero dell’economia e delle finanze. All’apporto del MEF corrisponde l’emissione,
da parte di CDP S.p.A., sempre in favore del MEF, di strumenti finanziari. Le
risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio
del sistema economico produttivo italiano. In via preferenziale il patrimonio
destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti
obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto
di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche[30]. Il
patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale[31].
Cesserà ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata
può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di
CDP, su richiesta del MEF. Al Parlamento dovranno anzitutto essere sottoposti
gli schemi di decreti attuativi delle norme (i); in secondo luogo essere
inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti
(ii).
Anche con
riferimento a questo istituto, su sollecitazione di Confcooperative e dell’Alleanza
delle cooperative, è stato stabilito un importante adattamento alla specialità
cooperativa. Più precisamente, il patrimonio destinato, che sarà articolato in
comparti, è istituto ex lege un comparto espressamente destinato
alla costituzione di beni e rapporti giuridici relativi agli interventi a
favore delle società cooperative (i); inoltre, per la
gestione del comparto, CDP dovrà adottare modalità coerenti con la
funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza
fine di speculazione privata (ii).
(Misure di
rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle
strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale,
art. 39) Su proposta di Confcooperative e dell’Alleanza delle
cooperative, sono state introdotte le seguenti, rilevanti misure di
rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi:
-
anzitutto è stato autorizzato il
Ministro dello sviluppo economico ad avvalersi, nel limite di spesa di euro
800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti da
destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale e
della struttura per le crisi d’impresa;
-
è poi assegnato al Fondo per la
crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020. Tale somma
sono destinate sia a finanziare i workers buyout, sia la
promozione di cooperative che gestiscono beni confiscati. Più
precisamente, lo stanziamento è destinato all’erogazione di finanziamenti
agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o
società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti
da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società
cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di
cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, nei limiti
del suddetto stanziamento.
Per le medesime finalità, gli
intermediari finanziari non professionali possono continuare a concedere i
finanziamenti indicati nell’articolo 112, comma 7, del TUB, a condizioni più
favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30
milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun
finanziamento.
(Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, art. 43)
È istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la
prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di
euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla
ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale
iscritte nell’apposito registro istituito dal Codice della proprietà
industriale e delle società di capitali, sulla base dei criteri stabiliti da un
decreto interministeriale di prossima emanazione[32].
*
-
del saldo dell’IRAP relativo al periodo
d’imposta 2019[33];
-
della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero
al 50 per cento per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa
vigente1 ), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020[34].
La disposizione in commento non
trova applicazione per talune categorie di soggetti normativamente individuate.
Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: imprese di assicurazione,
Amministrazioni ed enti pubblici (in particolare, i soggetti «che determinano
il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»); banche e altri intermediari finanziari
(in particolare, i soggetti «di cui all’articolo 162- bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917»; con volume di ricavi o compensi superiori «a 250
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge».
La Circolare 25/E
del 20 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, confermando le indicazioni rese
dall’Alleanza delle cooperative (v. Circolare del Servizio legislativo n.
42/2020), ha chiarito che “in assenza di una espressa esclusione
normativa – operata per altre categorie di soggetti – la disciplina di cui
all’articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non
commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre
all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in
modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non
svolgano alcuna attività commerciale”.
(Credito d’imposta per i canoni
di locazione degli immobili a uso non abitativo, art. 28[35])
È confermato il credito d’imposta - nella misura del 60 per cento dell’ammontare
mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso
non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale
e professionale dell’attività di lavoro[36]
- a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una
diminuzione del fatturato[37].
(Promozione delle Società
benefit, art. 38-ter) Viene riconosciuto un credito di imposta pari al
50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit,
sostenuti fino al 31 dicembre 2020 (i); è altresì istituito un
apposito fondo, nello stato di previsione del MISE, per la concessione dell’agevolazione
e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale (ii).
(Proroga del termine di consegna
dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento, art.
50) È prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine
finale di efficacia del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che
consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali
degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
(Ecobonus, sismabonus,
fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici, art. 119) Vedi Circolare del Servizio Ambiente ed
Energia n. 20/2020.
(Credito d’imposta per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro, art. 120) Trova conferma il riconoscimento ai
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti
al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti
privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d’imposta pari al 60
per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per
gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure
di contenimento contro la diffusione del virus.
(Cessione dei crediti d’imposta
riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza, art. 122)
È stata modificata la disposizione volta a consentire la cessione dei crediti d’imposta,
anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di
locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali. È stato precisato che la
cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a
fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
(Credito d’imposta per la
sanificazione degli ambienti di lavoro, art. 125) È poi stato
confermato – per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,
gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti e le strutture alberghiere a carattere
imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge – il riconoscimento
di un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e
per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli
strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti[38].
(Opzione per la cessione o sconto in luogo
delle detrazioni fiscali, art. 121) È stato modificata la disposizione
che consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di
alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza,
aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di
imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche
e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in
tema di cedibilità dei relativi crediti[39].
(IVA
beni necessari per il contenimento dell’emergenza sanitaria, art. 124)
Ha trovato altresì conferma l’introduzione dell’aliquota IVA del 5 per cento
per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione
individuale [proposta dell’Alleanza].
(Differimento
sugar tax e plastic tax, art. 133) È confermato il differimento al 1°
gennaio 2021 dell’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax
(imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, MACSI), nonché di
quelle che introducono e disciplinano la cd. sugar tax (imposta sul consumo
delle bevande edulcorate) [proposta dell’Alleanza].
(Rivalutazione
beni cooperative agricole, art. 136-bis) Su proposta dell’Alleanza e di
Confcooperative è stato introdotto nel corso dell’esame parlamentare, il nuovo
articolo 136-bis che consente alle cooperative
agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi di rivalutare i
beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino
alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare
imposte sostitutive.
Più precisamente, le cooperative
agricole potranno rivalutare i beni indicati nel comma 696, articolo 1, della
legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ovvero i beni di impresa e le
partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni,
risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel
rispetto delle condizioni indicate dal comma 697 del medesimo articolo[40]. La
rivalutazione può essere effettuata fino alla concorrenza delle perdite dei
periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’articolo
84 del D.P.R. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR),
senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell’articolo
1 della legge di bilancio 2020, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare[41]. L’articolo
106 del DL Agosto ha sostituito integralmente il comma 3 dell’articolo 136-bis
del decreto Rilancio (34/2020), il quale subordinava l’efficacia delle misure
ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative
agricole all’autorizzazione della Commissione europea. Al fine di anticipare l’effettività
di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica
autorizzazione.
(Sospensione compensazione tra credito d’imposta
e debito iscritto a ruolo, art. 145) Viene confermato anche il
contenuto dell’articolo 145, ove si stabilisce che nel 2020 in sede di
erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito
d’imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del DPR 29
settembre 1973, n. 602.
(Incremento
crediti compensabili tramite modello F24, art. 147) Sì come trova conferma
l’articolo 147, che modifica, per l’anno 2020, il limite annuo dei crediti di
imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 elevandolo a 1
milione di euro, accogliendo una risalente richiesta delle associazioni di
rappresentanza delle imprese e di Confcooperative in particolare. Più
precisamente, la disposizione in esame modifica il limite previsto dall’articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione,
che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti
di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro)
per ciascun anno solare. Come noto, a decorrere dall’anno 2014, detto limite era
già stato elevato a 700 mila euro (articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35) [proposta dell’Alleanza].
(Proroga dei termini tributari, art. 157)
Si dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle
sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e
liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed
il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati
nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. I termini di
decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie
di dichiarazioni sono prorogati di un anno. È comunque precisato che dette
disposizioni non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
(Esenzioni IMU per il settore turistico, art.
177) Viene modificata la disposizione che prevede l’abolizione della
prima rata dell’IMU (quota-Stato e quota-Comune) per l’anno 2020 in favore dei
possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella
categoria catastale D/2 (vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi
turistici, ostelli della gioventù e campeggi), a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività. L’agevolazione è stata infatti
estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di
allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o
manifestazioni.
(Sostegno delle imprese di pubblico
esercizio, art. 181) È previsto l’esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre
2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti
e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) (i); inoltre è stabilito l’esonero dal
pagamento delle medesime tasse per i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114), dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Si tenga presente che l’articolo
109 del DL Agosto ha prorogato di altri due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre
2020) i termini previsti dalla suddetta disposizione inerenti all’esonero del
pagamento della Tosap e della Cosap.
-
(Linee guida RSA, art. 1-ter) è
demandata al Comitato tecnico-scientifico l’adozione di linee guida per la gestione
dell’emergenza epidemiologica presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture pubbliche e private che durante l’emergenza erogano prestazioni
di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità,
minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di
fragilità;
-
(Riorganizzazione SSN, art. 2) è
previsto un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio
sanitario nazionale mediante l’adozione di uno specifico piano di riorganizzazione
(con un aumento strutturale di posti letto di terapia intensiva);
-
(Antispreco, art. 10) è altresì
disposto l’aggiornamento delle norme “antispreco alimentare”, segnatamente
delle categorie dei beni non più commercializzate o non idonei alla commercializzazione
che, se gratuitamente cedute, beneficiano di alcune agevolazioni fiscali ai
fini IVA e ai fini delle imposte dirette[42];
-
(Servizio civile, art. 15) è
incrementata la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 21
milioni di euro per il 2020 (ma v. ulteriore incremento disposto con il DL
Agosto);
-
(Fondo locazioni, art. 29), è
incrementato di 160 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, prevedendo che l’erogazione
di tali risorse avvenga secondo la disciplina acceleratoria prevista dall’articolo
65 del decreto-legge n. 18 del 2020. La disposizione stabilisce inoltre che una
quota dell’incremento (20 milioni) dello stesso Fondo è destinata alle
locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella
soglia ISEE non superiore a 15.000 euro (v. Circolare
di Confcooperative Habitat 20 luglio 2020, n. 19);
-
(Riduzione degli oneri delle bollette
elettriche, art. 30), vedi Circolare
del Servizio Ambiente ed energia 28 luglio 2020, n. 20;
-
(Rifinanziamento fondi, art. 30) è
anzitutto incrementato il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020, di 30 miliardi di euro per l’anno
2020 (i); di 3,95 miliardi di euro per il 2020 il Fondo di garanzia
per le PMI (ii); sono assegnati all’ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per
il 2020 in relazione all’operatività delle garanzie che essa può prestare, in
base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a
lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri
soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese
operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (iii);
è incrementata di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del
Fondo per la competitività delle filiere agricole istituito dalla legge di
bilancio 2020, con la finalità di sostenere il settore agricolo e
agroalimentare, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto
alle imprese (iv); sono assegnati 100 milioni di euro nell’anno 2020 al Fondo
di garanzia per la prima casa (v); è incrementato di 30 milioni di
euro per l’anno 2020 il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (vi);
-
(Confidi, art. 31-bis) fermo restando
l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia, si stabilisce che i confidi
iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto
qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del TUB, senza dover
rispettare più alcun limite massimo stabilito dalla Banca d’Italia;
-
(Startup innovative, art. 38) tra le
misure di sostegno alle startup innovative, si segnalano: il rifinanziamento di
100 milioni per l’anno 2020 della misura “Smart&Start Italia” di cui al
D.M. 24 settembre 2014 e ss. mod. e int. (i) lo stanziamento di 10 milioni di
euro per l’anno 2020 alla concessione in favore delle startup innovative di
contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da
parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri
soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative (ii);
il finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione,
valorizzazione ed informazione (iii); il rifinanziamento di 200
milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo di sostegno al venture capital (iv);
la modifica della disciplina del credito di imposta in ricerca e sviluppo,
riconosciuto per l’anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020, inserendo le spese
per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra
le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del
credito d’imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare
(novella all’art. 1, comma 200 della legge 160/2019) (v); la proroga di 12 mesi
del termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del
registro delle imprese (vi); la riserva di una quota pari a
200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia PMI, al
rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI
innovative (vii); l’introduzione di incentivi fiscali in regime de minimis
all’investimento in startup innovative (nuovo articolo 29-bis, D.L.vo
179/2012), con innalzamento dell’investimento massimo detraibile per ciascun
anno d’imposta da 100.000 a 300.000 euro (viii); modifica della disciplina
relativa al cd. Investor Visa for Italy, con riduzione della metà gli importi
minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una
società italiana che danno titolo al visto per investitori (ix);
istituzione e disciplina, presso il MISE, di un Fondo, con una dotazione
iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell’industria
dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable
Fund» (x);
-
(Principi di redazione del bilancio, art.
38-quater) in via transitoria, si dispone che, nella predisposizione
dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati,
la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività
di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è
effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai
fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, si stabilisce
che, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre
2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività
può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio
di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020[43];
-
(Contratto di rete con causale di
solidarietà, art. 43-bis) è prevista la possibilità, per l’anno 2020,
che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il
mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da
crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza
dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti;
-
(Organo di controllo per le cooperative e le
SRL – Modifiche al codice della crisi d’impresa, art. 51-bis) è
posticipato al termine per l’approvazione dei bilanci relativi al 2021 l’obbligo
delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di
effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in
ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza che, come noto, ha innalzato i parametri oltre i quali scatta
l’obbligo della nomina (v. Circolare
del Servizio legislativo n. 48/2020);
-
(Regime quadro degli aiuti, artt. 53-65)
trova sostanziale conferma – per cui si rinvia alla circolare alla Circolare del Servizio legislativo
34/2020 – il Regime quadro della disciplina degli aiuti (Titolo II,
Capo II, artt. 53-65) che costituisce la trasposizione nell’ordinamento interno
del contenuto della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
– “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. In
tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, il decreto
definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via
generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le
Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno
la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie
risorse, sotto diversa forma (incluse le sovvenzioni dirette, gli anticipi
rimborsabili o le agevolazioni fiscali). In generale possono essere adottati
aiuti di vario genere nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione, fino a un importo di 800.000 euro per impresa (salvi i diversi
limiti per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura e del settore
della produzione primaria di prodotti agricoli). Si tenga presente che l’articolo 62 del DL Agosto ha successivamente
disposto che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le
Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli
articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese
in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: a) non siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto
aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa
abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non
abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della
concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione;
-
(Incremento Fondo Terzo settore, art. 67)
è incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo
per il Terzo settore, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi
delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale
e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle emergenze sociali ed
assistenziali determinate dall’epidemia;
-
(Bonus baby-sitting e centri estivi, art. 72)
è incrementato da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del voucher
babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti
del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo
stesso voucher possa essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi
e ai servizi integrativi per l’infanzia;
-
(Contributi per la sicurezza e il
potenziamento dei presìdi sanitari, art. 77) si prevede che il
trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro, da parte dell’INAIL ad
Invitalia (di cui all’art. 43, D.L.vo 18/2020), per l’acquisto di dispositivi e
di altri strumenti di protezione individuale, sia erogato non solo alle
imprese, come originariamente previsto, ma anche a favore delle attività di
interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e
gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
-
(Reddito di emergenza, art. 82) è
istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito
rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel
periodo dell’emergenza, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno
previste dal Decreto Cura Italia. Sul tema si veda anche quanto dispone l’art.
23 del DL 104/2020 (DL Agosto)[44];
-
(Fondi sociali e servizi sociali, art. 89)
si prevede un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione necessari
affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto
2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche
sociali; inoltre, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, le
amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese
legate all’emergenza COVID-19 (finalizzate alla riorganizzazione dei servizi,
all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli
spazi), anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità
precedenti; infine, si intende garantire la continuità dei servizi sociali,
socio assistenziali e sociosanitari anche in situazione di emergenza[45];
-
(Assistenza e servizi per la disabilità, art.
104) è incrementato di 90 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per le non autosufficienze,
finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita
indipendente. Per le stesse finalità, e nell’ottica di rafforzare tali
interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative
innovative, il Fondo Dopo di Noi è
incrementato di ulteriori 20 milioni di euro, per il 2020. Inoltre, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, viene istituito il “Fondo di sostegno per le strutture
semiresidenziali per persone con disabilità”, nel limite di spesa di 40
milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il riconoscimento di indennizzi agli enti gestori
delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell’emergenza,
hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l’adozione di sistemi di
protezione individuale del personale e degli utenti;
-
(Servizi domiciliari, art. 109) è
modificata la disciplina già vigente introdotta a seguito della conversione del
D.L. 18/2020, riguardante le prestazioni in forme individuali domiciliari o a
distanza, ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a
carattere educativo, scolastico, sociosanitario e socioassistenziale, senza
ricreare aggregazione, mediante personale dipendente da soggetti privati. (v. Circolare di Federsolidarietà 22 luglio
2020, n.prot.2456);
-
(Fondo di liquidità per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali e procedure di pagamento dei debiti
della PA, artt. 115 e 116) trovano conferma le disposizioni –
fortemente richieste dall’Alleanza e da Confcooperative - che istituiscono un
Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un’anticipazione
di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di
Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario
nazionale; e che garantiscono anticipazioni di liquidità in favore di tali enti
per consentire loro di estinguere debiti scaduti, con effetti positivi per gli
operatori economici[46] (vedi
tuttavia le modifiche introdotte con il DL Agosto);
-
(Lotteria dei corrispettivi) trova
conferma anche il contenuto dell’articolo 141, proposto dall’Alleanza delle
cooperative, che proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la data di avvio
della lotteria dei corrispettivi;
-
(Accelerazione delle procedure di riparto del
cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019, art. 156) al fine di
anticipare al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo
all’anno finanziario 2019 a favore degli enti beneficiari, stabilisce che nella
ripartizione delle risorse sulla base delle scelte dei contribuenti non si
tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative. Il contributo relativo
all’anno 2019 deve essere erogato entro il 31 ottobre 2020;
-
(Promozione turistica in Italia, artt. 178 e
179) sono istituiti nello stato di previsione del MIBACT un fondo con
una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il
settore turistico mediante operazioni di mercato (i) e un Fondo per la
promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per
il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, demandando a un decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo l’individuazione dei soggetti destinatari delle
risorse e delle iniziative da finanziare nonché la definizione delle modalità
di assegnazione anche al fine del rispetto del suddetto limite di spesa (ii);
-
(Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno
e di pacchetti turistici, art. 182, c.3-bis) viene novellato l’art.
88-bis del D.L. n. 18 del 2020 (“Cura Italia”) in materia di rimborso di titoli
di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, prevedendosi: l’estensione a
diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso (i);
l’estensione dell’obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione
del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità
studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo
grado (ii); l’ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher e
i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati (iii);
-
(Misure di sostegno a favore di istituti e
luoghi della cultura, nonché di imprese e istituzioni culturali, art. 183)
viene anzitutto modificata la norma che istituisce il Fondo per le emergenze
delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di
€ 171,5 mln, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della
cultura non statali, al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria,
nonché al sostegno di altre imprese e istituzioni culturali (i);
sono individuati criteri specifici per l’attribuzione delle risorse del Fondo
unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020- 2022, in deroga alla disciplina
generale, a seguito della sospensione delle attività di spettacolo deliberata
per far fronte all’emergenza sanitaria (ii); viene esteso il credito di
imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo
(c.d. Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e
corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (iii); è prevista la
realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio
culturale e degli spettacoli, a tal fine autorizzando la spesa di € 10 mln per
il 2020 (iv); è novellato l’art. 88 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) in
materia di rimborso per l’acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e
altri luoghi della cultura sospesi per l’emergenza sanitaria, mediante la
restituzione della somma o la corresponsione di un voucher, introducendosi un
termine (finale) di decorrenza della impossibilità sopravvenuta della
prestazione (fino al 30 settembre 2020) e stabilendosi che la durata del
voucher passi (da dodici) a diciotto mesi dall’emissione (v);
-
(Modifiche all’articolo 5 della legge 5
agosto 1981, n. 416, sulla cessazione di testata giornalistica ad una
cooperativa di giornalisti, art. 195-ter) è prevista l’estensione dell’applicazione
della normativa sull’acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di
una cooperativa
giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell’editoria
(con diritto di prelazione) anche all’ipotesi del fallimento dell’editore. Si
prevede che, in caso di dichiarazione di fallimento dell’editore, il giudice
delegato possa autorizzare la stipula di un contratto di affitto di azienda o
di un suo ramo, di durata non superiore ai sei mesi, con i sopracitati consorzi
o cooperative. Prima di concedere l’autorizzazione, il giudice deve aver
acquisito il parere del curatore e del comitato dei creditori, nonché una
perizia sul canone di affitto offerto, per valutarne la congruità;
-
(Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale, art. 200) sono infine previsti vari interventi in
materia di trasporto pubblico locale, con l’istituzione – fra le altre cose –
di un Fondo per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico
regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli
effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell’epidemia.
Peraltro, l’articolo 44 del DL Agosto, incrementa di 400 milioni di euro la
dotazione, per l’anno 2020, del Fondo (i); l’anticipo alle regioni a
statuto ordinario, in un’unica rata entro il 30 giugno 2020, dell’80% del Fondo
nazionale TPL e l’applicazione, anche per il 2020, degli attuali criteri di
riparto del Fondo, senza l’applicazione di penalità (ii); un anticipo di cassa
entro il 31 luglio 2020 per le imprese affidatarie dei contratti di servizio
TPL (iii);
la possibilità, fino al 30 giugno 2021, di destinare ai servizi di linea per
trasporto di persone anche le autovetture destinate ad uso Taxi e noleggio con
conducente (NCC) (iv);
-
(Disposizioni urgenti per la liquidità delle
imprese appaltatrici, art. 207) L’articolo 207 dispone che – nei casi
di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data
di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli
inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e in ogni
caso per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30
giugno 2021 – l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può
essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate
per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (comma 1).
Si prevede inoltre che, fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione
del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta
anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione
senza aver usufruito di anticipazione (comma 2);
-
(Disposizioni in materia di autotrasporto,
art. 210) quanto alle misure di sostegno al settore dell’autotrasporto,
è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 il finanziamento al Comitato
centrale per l’Albo degli autotrasportatori (i); è inoltre disposto il
recupero, per destinarle ad iniziative deliberate dall’Albo degli
autotrasportatori per il sostegno del settore, delle somme incassate a titolo
di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità
di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all’Albo degli
autotrasportatori, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 (ii);
-
(Trasporto scolastico, art. 229, c. 2-bis)
in materia di trasporto scolastico, si prevede l’istituzione di un fondo con
una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno di 2020 nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse del
fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i
servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza;
-
(Capo VI - Misure per l’agricoltura, la pesca
e l’acquacoltura, artt. 222-226) vedi Circolare di Fedagripesca 20 maggio 2020, n. prot. 2438/MM/aa;
-
(Capo VII - Misure per l’ambiente, artt. 227
e ss.) vedi Circolare del
Servizio Ambiente ed Energia n. 20/2020;
-
(Misure di sostegno economico al sistema
integrato da zero a sei anni e all’istruzione paritaria, art. 233) è
incrementato di 15 milioni di euro per il 2020, il Fondo nazionale per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’art. 12, D.Lgs.
65/2017, per il riparto del quale sono previste modalità eccezionali riferite
al solo 2020. È previsto inoltre un contributo di 165 milioni di euro per il
2020 in favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi
educativi e delle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali. È poi
prevista l’erogazione di un contributo complessivo di 120 milioni di euro per il
2020 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di
sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle
rette a seguito della sospensione dell’attività (il riparto è effettuato con
decreto del Ministro dell’istruzione tra gli uffici scolastici regionali, i
quali provvedono al successivo riparto alle scuole paritarie, compresi i
servizi educativi autorizzati);
-
(Fondo per l’innovazione tecnologica e
digitale, art. 239) si istituisce un Fondo per l’innovazione tecnologica
e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020;
-
(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19, art. 241) è infine
autorizzato per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1° febbraio 2020, l’utilizzo
in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rivenienti
dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi
tipologia di intervento connesso a fronteggiare l’emergenza[47].
[1]
Le risorse del Fondo sono destinate all’erogazione di un
contributo a fondo perduto a -favore delle imprese registrate con codice ATECO
56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20
(catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data del 15
agosto 2020, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli
vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando
la materia prima di territorio. Potranno avere accesso a tale contributo solo
gli esercizi commerciali che abbiano registrato nei mesi da marzo a giugno 2020
una perdita di fatturato pari ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi medi registrati nei mesi da marzo a giugno 2019 (per i soggetti
che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i quali viene
confermata l’applicabilità della disposizione, non valgono tali limiti di
fatturato).
[2] Cioè che abbiano presenze turistiche di cittadini
residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero
almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i
comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello
dei residenti negli stessi comuni.
[3] È necessario che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti,
realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città
metropolitana, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del
contributo è determinato nelle seguenti misure: 15 per cento per i soggetti con
ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; 10
per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino
a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 15
agosto 2020; 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un
milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. L’ammontare
del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, in misura non
inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti
diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti
ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle
zone A dei comuni sopra indicati. In ogni caso, l’ammontare del contributo a
fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
[4] Istituito dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n.
133/2008).
[5] Istituito dall’articolo 43 del D.L. n. 34/2020. La
modifica interviene sull’ambito di operatività del Fondo destinandolo al
salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal
numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l’interesse nazionale.
[6] Di cui all’articolo 1, comma 231 della legge di
bilancio 2019.
[7] Di cui all’articolo 1, comma 232 della legge di
bilancio 2020 (L. n. 160/2019).
[8] Specificamente, l’articolo integra con tale previsione
l’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (nuovo comma 1-bis). La norma introdotta
recepisce quanto consentito dalla Commissione UE, con la Comunicazione C(2020)
4509 (“terza modifica al Temporary framework”). La Comunicazione della
Commissione ha esteso il campo di applicazione del Temporary framework a tutte
le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo
totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche a quelle
che -il 31 dicembre 2019 – si trovavano già in difficoltà finanziarie (la
nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell’articolo 2, punto
18, del Reg. n.651/2014/UE).
[9] Viene inoltre assegnata all’ISMEA una somma pari a 200
milioni di euro per l’anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100
milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario.
[10] Si dispone che le predette risorse siano destinate
anche ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta
o indiretta al capitale delle imprese e dell’occupazione, anche nel
Mezzogiorno.
[11] In particolare si dispone che le risorse in questione
siano destinate – per le predette operazioni di garanzia – a favore degli enti
non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti.
[12] Dall’articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020. La
moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere
su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente
le esposizioni interessate.
[13] La norma riconosce la stessa agevolazione anche per
gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per
quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale
da ballo.
[14] L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per
cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica,
agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta.
[15] Si indica il termine del 31 dicembre 2020, anziché del
30 settembre 2020, per l’avvio degli investimenti che possono accedere ai
finanziamenti e si aggiunge una nuova previsione in base a cui una quota pari a
30 milioni di euro delle risorse sono destinate al ristoro di rate o canoni di
leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed
afferenti gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria
M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su
strada.
[16] . Sono oggetto di modifica anche le modalità di
ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e vengono
precisate le modalità secondo le quali i comuni procedono all’erogazione dei
buoni.
[17] La prima rata ha scadenza entro il termine previsto
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con
scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi
da versare possono essere compensati ai sensi delle disposizioni sul versamento
unitario e compensazione recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997
(articoli dal 17 al 23).
[18] Il Fondo è distinto in due Sezioni (ognuna
corrispondente ad un articolo nell’ambito del medesimo capitolo di bilancio)
dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) alle regioni e alle
province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale; ii) agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti
diversi da quelli finanziari e sanitari. Ogni Sezione ha una distinta dotazione
finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN è pari a 4 miliardi;
l’altra Sezione è pari a 8 miliardi.
[19] La scadenza di tale termine comporta la decadenza, con
successiva nomina di un commissario straordinario, degli organi delle camere di
commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione
del collegio dei revisori dei conti. Si prevede la decadenza, sempre ad
esclusione del collegio dei revisori dei conti, anche degli organi delle Camere
di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti al 15 agosto 2020, con
successiva nomina di un commissario straordinario. Ulteriori disposizioni
riguardano le eventuali procedure di rinnovo dei consigli delle camere di
commercio accorpate, i criteri per la determinazione delle sedi delle stesse,
le procedure per la partecipazione societaria e la costituzione, da parte delle
camere di commercio, di aziende speciali, i criteri di composizione e le
competenze delle Giunte delle camere di commercio accorpate.
[20] Le imprese interessate sono soggette all’obbligo di
comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all’Autorità
Antitrust, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure
ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell’utenza, tenuto anche
conto della sostenibilità complessiva dell’operazione.
[21] L’articolo 105 in esame introduce due nuovi commi
1-bis e 1-ter all’articolo 141 del decreto-legge n. 34 del 2020 (“Decreto
rilancio”). Come noto, il comma 1 di tale articolo 141 dispone la proroga dal
1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di decorrenza della lotteria
degli scontrini (o dei corrispettivi) di cui all’articolo 1, comma 540, della
legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
[22] Vedi per un approfondimento anche ICN, Newsletter
10/2020.
[23] Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia
inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi,
si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni
o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a
partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza
dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel
territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano
ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una
percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2019 come segue: a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi
non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello
in corso; b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso. L’ammontare del contributo a
fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille
euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
La Circolare 25/E del 20 agosto 2020 dell’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che “i consorzi tra imprese – riconducibili ai
soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR – per ragioni di ordine logico
sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione
della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il
ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.
Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto
alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque
fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto
degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al
contributo stesso”.
[24] Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede
che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono
essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Si rinvia – per il modulo e le
istruzioni specifiche – all’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle
Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-fondo-perduto,
ove sono scaricabili precisamente il Modello di richiesta per accedere al
contributo - pdf; le Istruzioni per la compilazione - pdf - aggiornate il 30
giugno 2020 (integrato l’elenco dei comuni oggetto di eventi calamitosi), e la
Guida operativa - pdf) e ai provvedimenti e circolari di prassi sinora
adottate, segnatamente: Provvedimento del 10 giugno 2020 - Definizione del
contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Circolare n. 15/E del
13 giugno 2020 - pdf - Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a
fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020 - pdf - Istituzione dei codici tributo per
la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Circolare n. 22 del 21
luglio 2020 - pdf - Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio
2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19».
[25] Vale a dire: chiunque mediante l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per
sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da
altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena è della reclusione da uno
a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi
poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro
3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.
[26] Le ulteriori condizioni fanno riferimento alla
circostanza che, al 31 dicembre 2019, le società non rientrassero nella
categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della disciplina europea sugli
aiuti di Stato, non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti
ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, si trovino in
regola con le disposizioni vigenti in materia contributiva, fiscale, di
edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
salvaguardia dell’ambiente, non si trovano nelle condizioni ostative
all’ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui
all’articolo 67 del Codice delle leggi antimafia, non abbiano registrato una
condanna definitiva nei confronti degli esponenti aziendali, negli ultimi
cinque anni, per reati connessi all’evasione fiscale.
[27] La partecipazione riveniente dal conferimento deve
essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di
qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del
conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del
contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi
legali. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che
controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono
sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da
questa controllate. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione,
ai sensi dell’articolo 17, D.L:vo 241/1997. Non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
Irap (e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del Tuir).
[28] La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima
del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio
e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali. Il
credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17,
d.l.vo 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione
dell’investimento; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
[29] Da qualunque soggetto erogate, di cui l’emittente ha
beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della citata Comunicazione della
Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. In
particolare, l’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto per
ciascuna società non può eccedere l’ammontare di 800.000 euro (120.000 euro per
le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 100.000 euro
per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli). Ai fini della quantificazione, non si tiene conto di eventuali
misure di cui la società abbia beneficiato fra quelle già dichiarate
compatibili.
[30] Per il finanziamento delle attività del patrimonio
destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione, a valere sul
patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri
strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in
caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima
istanza dello stato.
[31] Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi
dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta
sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.
[32] Nei limiti della propria dotazione, il Fondo opera
attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a
condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dell’UE
in materia di aiuti di Stato, nonché attraverso misure di sostegno al
mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti
vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
[33] Per detto periodo d’imposta resta, invece, fermo il
versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste.
[34] L’importo corrispondente alla prima
rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a
saldo per il 2020.
[35] Vedi per un approfondimento anche ICN, Newsletter
10/2020.
[36] In caso di contratti di servizi a prestazioni
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il credito d’imposta spetta
nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Alle strutture alberghiere e
agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il credito
spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo
d’imposta precedente. Alle imprese esercenti attività di commercio al
dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nelle misure del 20 per cento
o del 10 per cento (v. testo di legge). Il credito d’imposta spetta anche agli
enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività istituzionale.
[37] Per le strutture alberghiere e agrituristiche, le
agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, per le imprese che hanno
avviato l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi
(con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza Covid-19), il credito d’imposta spetta indipendentemente dal
volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. L’art. 77 del DL
Agosto ha apportato alcune modifiche, estendendo l’agevolazione alle strutture
termali, oltre che alle guide e agli accompagnatori turistici; commisurando il
credito all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento anche al
mese di giugno, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; infine,
limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria
prevista dal decreto “Cura Italia” per la parte concernente il pagamento delle
rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.
[38] Viene dunque abrogato il credito d’imposta per la
sanificazione precedentemente disciplinato dall’articolo 64 del decreto legge
n. 18 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 30 del decreto-legge
n. 23 del 2020.
[39] È stato precisato che il credito di imposta è di
importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari; è stato previsto che la
trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della
cessione ad altri soggetti; è stata introdotta la possibilità di esercitare la
predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; sono
stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di
restauro delle facciate; che nel caso di trasformazione in crediti di imposta,
non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a
ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
che per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono
presentare le dichiarazioni in via telematica.
[40] Il comma 697 stabilisce che la rivalutazione deve
essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello
incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il
2020. Viene inoltre disposto che la rivalutazione debba riguardare tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea e debba essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. I successivi commi 698 e 699
stabiliscono le imposte sostitutive applicabili al regime disposto dalla legge
di bilancio 2020.
[41] Le perdite utilizzate ai sensi del precedente periodo
non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato
articolo 84 del TUIR, che consente di computare la perdita di un periodo
d’imposta in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, in
misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno
di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
[42] Precisamente: in aggiunta ai prodotti tessili, di
abbigliamento e giocattoli, viene dettagliata la categoria dell’arredamento,
sostituendola con le categorie di “mobili” e “complementi di arredo”; con
riferimento ai materiali per l’edilizia, si precisa che sono inclusi i
materiali per la pavimentazione; con riferimento agli elettrodomestici, si
chiarisce che l’uso può essere sia civile sia industriale; tra le categorie dei
prodotti elettronici, si aggiungono i televisori
(oltre ai già presenti personal computer, tablet, e-reader e altri
dispositivi per la lettura in formato elettronico).
[43] Le informazioni relative al
presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili
di cui al primo comma, numero 1) dell’articolo 2427 del codice civile anche
mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme
tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota
integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai
rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito.
[44] Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può
essere erogato per due volte); l’importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e
800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di
componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a
840 euro). È stato esteso il termine di presentazione delle domande di accesso
al Rem, al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno 2020). Contestualmente è
stato abrogato, con salvezza degli effetti, il decreto legge 52/2020 che,
all’articolo 2, aveva stabilito l’estensione dei termini di presentazione del
Rem. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in
possesso dei seguenti requisiti: un reddito familiare nel mese di aprile 2020
inferiore al beneficio Rem; un valore ISEE inferiore a 15.000 euro; un valore
del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di
euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo
e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro
in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non
autosufficiente. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare
di: titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno
ordinario di invalidità; titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui
retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem; percettori di Reddito di
cittadinanza. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta
tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità
stabilite dall’Istituto (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53833).
[45] A tal fine, entro il 15 settembre, le regioni sono
tenute a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in
situazioni di emergenza, l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio
assistenziali e socio sanitari essenziali. La continuità dei servizi citati
deve essere garantita sulla base di un progetto personalizzato, tenendo conto
delle specifiche ed inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte
agli effetti di emergenze e calamità.
[46] Gli aspetti qualificanti sono: i) la convenienza per
gli enti beneficiari, derivante dal piano di ammortamento trentennale, dalla
sua decorrenza a partire dal 2022, dalla previsione di un tasso di interesse
contenuto (pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5
anni in corso di emissione); ii) la definizione di tempi certi e ristretti,
come si evince dalla domanda (contenente l’elenco dei debiti che si intendono
soddisfare) da avanzare entro il 7 luglio 2020, dall’erogazione entro il 24
luglio e dall’obbligo di estinguere i debiti entro i successivi 30 giorni.
[47] Inoltre, per quanto riguarda il contributo dei Fondi
strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19, l’art. 242 autorizza
le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi
strutturali europei, a richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento
fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle
domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30
giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello
Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e
sociali generati dall’epidemia di Covid-19, così come previsto dal Regolamento
(UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.