Proseguendo nel percorso di commento dei
Decreti Legislativi in attuazione della legge delega in materia di lavoro JOBS
ACT, con la pubblicazione in G.U. del decreto in oggetto sono in vigore dal 24
settembre 2015 nuove disposizioni finalizzate a introdurre alcune
semplificazioni o a modificare passaggi normativi poco chiari oppure riferiti a
discipline che necessitavano di aggiornamento operativo.
La materia è complessa e piuttosto cavillosa,
visto che si inserisce su preesistenti normative e, pertanto, al fine di
fornire un prodotto il più possibile esaustivo, alleghiamo alla presente anche la Circolare predisposta da UNICAF area
lavoro e previdenza.
In questa sede presentiamo un primo esame
del decreto, seguendo l’ordine degli articoli e facendo un focus
sulle norme che risultano maggiormente significative per le imprese, e
per le quali sono necessarie maggiori delucidazioni.
Per altri commenti rinviamo a successivi
approfondimenti, anche in considerazione del fatto che, molte delle disposizioni, per entrare effettivamente in vigore
rimandano comunque ad ulteriori provvedimenti attuativi.
Tra i principali capitoli in cui si articola
il decreto segnaliamo:
-
artt. 1-13: rivisitazione
del collocamento mirato, vale a dire dell’inserimento mirato delle persone
con disabilità, con significative modifiche
alla legge 68/1999;
-
artt. 14-19: alcune novità in merito a costituzione e gestione del rapporto di
lavoro, ad esempio per il LUL – Libro Unico del Lavoro – o in
materia di comunicazioni telematiche e banche dati;
-
art. 20-21: diverse modifiche normative in materia di salute e sicurezza e di infortuni sul lavoro, compresi i rapporti
assicurativi con l’INAIL;
-
art. 22: revisione
del regime delle sanzioni, ad esempio in caso di lavoro nero o di
irregolarità che comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale;
-
art. 23: un aggiornamento
della disciplina sui controlli a distanza attraverso una riformulazione
dell’art. 4 della legge 300/1970, tesa a garantire da un lato, lo
svolgimento di prestazioni attraverso strumenti di lavoro sempre più
tecnologici, dall’altro la privacy dei lavoratori;
-
art. 24: la possibilità
di cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie tra colleghi per
assistere figli minori, quale nuova forma di solidarietà interna alle
imprese da rendere operativa attraverso i contratti collettivi, pur sempre
nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 66/03 in termini di
diritti per i lavoratori (4 settimane/anno è ad esempio il periodo inderogabile
per finalità di riposo/sicurezza sul lavoro, per cui sarà cedibile solo la
parte residua);
-
art. 25: l’attribuzione ad un prossimo decreto
della facoltà di stabilire specifiche
esenzioni dal rispetto della reperibilità prevista in caso di malattia dei
lavoratori subordinati;
-
art. 26: la riformulazione
della procedura per la convalida delle dimissioni, demandata tuttavia ad
un prossimo decreto ministeriale, nelle more del quale troverà ancora
attuazione quella prevista dalla legge 92/2012 (con la nuova procedura verrà meno il meccanismo per cui i datori
dovevano invitare i lavoratori a confermare le dimissioni, lasciando loro ora unicamente
la possibilità di revocarle in via telematica entro 7 giorni).
Il decreto contempla anche tutta una serie di
disposizioni in materia di PARI
OPPORTUNITÀ (artt. 27-42), tra
cui una profonda revisione del sistema delle Consigliere di parità, in linea
peraltro con la soppressione delle Province e il percorso di spending review.
Si tratta, tuttavia, di indicazioni che
riguardano più la macchina amministrativa deputata a gestire e vigilare su
questo tema – appunto le Consigliere – che non aspetti operativi di impatto
diretto sulle imprese.
Ciò non toglie che meritano anch’esse la loro
attenzione, come testimoniano, ad esempio, le
modifiche apportate (artt. 28-30)
al Comitato nazionale per le pari opportunità
(comitato a cui, come noto, partecipiamo da tempo come sistema cooperativo).
-
COLLOCAMENTO MIRATO (artt. 1-13)
La rivisitazione della materia viene
realizzata rispettivamente attraverso:
-
il rinvio (contenuto nell’art. 1) a prossimi DM Lavoro da emanare entro 6 mesi, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
e che dettino specifiche linee guida sul collocamento mirato;
-
numerose modifiche normative alla legge 68/1999 subito
applicabili
(contenute negli artt. 2-10) .
Quanto alle linee guida il
provvedimento elenca i presupposti di fondo del futuro intervento, tra
cui la promozione di una rete integrata
di servizi nei territori e di accordi con le parti sociali nonché con le cooperative
sociali di cui alla legge 381/1991, già da tempo riconosciute dallo
stesso legislatore come attori fondamentali per l’inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati.
Rispetto alle modifiche normative, si
precisa in primo luogo (art. 2) che tra i soggetti beneficiari del collocamento
mirato rientrano anche le persone beneficiarie dell’assegno di invalidità e
cioè le persone con una riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3.
In merito alla c.d. QUOTA DI RISERVA - vale a dire le assunzioni di disabili che tutti
i datori di lavoro devono effettuare – fino ad oggi il legislatore aveva
previsto che in determinati casi l’obbligo scattasse solo per le nuove
assunzioni.
Con l’art.
3 viene rivisto questo meccanismo, per cui, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione, la quota
di riserva va coperta:
-
dal 1° gennaio 2017 anche dai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (come noto la quota
è pari a 1 nel loro caso);
-
da subito, anche
dai partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel campo della
solidarietà sociale, dell’assistenza e
della riabilitazione.
Per questi soggetti
la quota resta rapportata alla loro dimensione e va conteggiata con riferimento
esclusivo al personale tecnico-esecutivo svolgente funzioni amministrative.
Altra novità (art. 4) stabilisce che nella
quota di riserva possono essere conteggiati i lavoratori già disabili
prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, anche se non assunti
tramite il collocamento obbligatorio, sempre che siano affetti
da una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 60% (45% se intellettiva o psichica) o da specifiche
minorazioni come disciplinate dalle norme in materia di pensioni di guerra
(dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/78).
L’art.
5 chiarisce la disciplina sull’ESONERO
PARZIALE applicabile ai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in
lavorazioni con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Si tratta di un esonero valido in
forma automatica tramite autocertificazione da parte dei datori di
lavoro, tenuti comunque a versare, come del resto fino ad oggi, il
contributo giornaliero per ciascun disabile non assunto pari a 30,64 €.
La novità
della norma risiede nell’automaticità tramite
autocertificazione visto che, in passato, secondo molti l’esonero era
vincolato all’avanzamento di una specifica richiesta. Si rimanda ad un prossimo
decreto interministeriale per le modalità di versamento del contributo.
Con l’art.
6 si introduce come regola generale
l’assunzione dei disabili attraverso la RICHIESTA
NOMINATIVA (insieme alle convenzioni di cui art. 11 della legge 68/99),
mentre fino ad oggi tale possibilità per i datori di lavoro oltre 35
dipendenti era limitata ad una specifica percentuale (solo per un 50/60%),
applicandosi negli altri casi la c.d. richiesta numerica.
Se il
datore di lavoro non procederà entro 60 giorni all’assunzione diretta, saranno
gli uffici competenti del collocamento mirato ad avviare i lavoratori secondo
l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o in base ad altri parametri
concordati con l’impresa.
L’art.
7 introduce come novità la registrazione del disabile presso gli uffici del
collocamento mirato operanti nel territorio in cui risiede, salva la possibilità
di iscriversi altrove, previa cancellazione dal precedente elenco.
Lo sviluppo di un’apposita BANCA DATI DEL COLLOCAMENTO MIRATO (art. 8), da integrare con la Banca dati
più generale sulle politiche attive e passive già istituita, è finalizzato ad
un raccolta/sistematizzazione di tutte le informazioni - compresi incentivi e
agevolazioni - relative ai datori di lavoro obbligati e ai lavoratori
interessati. Alla sua alimentazione parteciperanno INPS, INAIL, Regioni e
Province Autonome, ma anche i datori di lavoro
nella misura in cui, ad esempio, devono trasmettere
alla banca dati i c.d. prospettivi informativi.
Particolarmente rilevanti anche le modifiche
(art. 10) introdotte sul sistema
degli INCENTIVI, profondamente rivisti.
I datori di lavoro fruiranno, a domanda,
dello sgravio contributivo per 36 mesi
sulle azioni a tempo indeterminato di disabili effettuate dal 2016, mediante conguaglio con i
contributi pagati all’INPS.
Al contributo fino ad oggi gestito dalle
Regioni, viene a sostituirsi un’unica
procedura a livello nazionale che centralizza le risorse (non più ripartite a
livello territoriale), per cui i datori
di lavoro dovranno fare domanda in via telematica all’INPS che, entro 5 giorni,
darà l’assenso o il diniego verificando la disponibilità delle risorse. Entro i
successivi 7 giorni il datore di lavoro deve comunicare all’INPS l’avvenuta
assunzione del disabile.
Dal punto di vista dell’ammontare degli incentivi la tabella sintetizza le differenze
con il passato, rispetto al quale registriamo un tendenziale aumento, anche se con questa riarticolazione viene meno un caso di incentivazione:
Assunzioni soggetti
disabili
|
Contributo attuale
|
Sgravio per assunzioni
effettuate dal 2016
|
Riduzione capacità
lavorativa superiore al 79% o minorazioni di cui alla I e III Ctg DPR n.
915/1978
|
60% costo salariale
|
70% retribuzione
lorda
|
Riduzione capacità
lavorativa tra 67 e 79% o minorazioni di cui alla IV, V e VI Ctg DPR n.
915/1978
|
25% costo salariale
|
35% retribuzione
lorda
|
Disabilità
intellettiva o psichica (in qualsiasi misura)
|
60%
costo salariale
|
Non previsto
|
Disabilità
intellettiva o psichica superiore al 45%
|
70% retribuzione
lorda (1)
|
-
Lo sgravio spetta per 60 mesi (5 anni) e anche in caso di
assunzione a tempo determinato pari ad almeno 12 mesi (in questo caso per
l’eventuale durata del contratto).
Infine, ultime disposizioni (artt. 12-13) riguardano la disciplina
del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non
vedenti con la soppressione dell’albo nazionale dei centralinisti telefonici
privi della vista, sostituito da un apposito elenco.
-
COSTITUZIONE/GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO (artt. 14-19)
Questa parte del provvedimento contiene una
serie di norme che per certi aspetti richiamano altre disposizioni o principi
simili già impartiti in passato.
E’ il caso dell’art. 14, che vincola il
riconoscimento di benefici contributivi/fiscali e altre agevolazioni connesse
alla stipula di contratti di 2° livello - aziendali o territoriali - al loro
deposito in via telematica presso le DPL competenti per territorio (come si
ricorderà regole simili valgono già in materia di decontribuzione dei salari di
secondo livello o sono valse in passato per la loro detassazione, non
applicabile nel 2015).
Maggiormente innovativo è l’art. 15, che prevede dal 2017 la tenuta in modalità
telematica del libro unico del lavoro – LUL – presso il Ministero del Lavoro.
Un passaggio da approfondire meglio e tutto ancora da realizzare, visto che si rinvia ad un DM Lavoro da emanarsi nei
prossimi 6 mesi per l’individuazione delle modalità concrete di attuazione.
Con l’art.
16, si rinnova un fronte già praticato in passato, quello relativo alle comunicazioni in materia di rapporti di
lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi,
politiche attive e formazione professionale, specificando che le stesse
dovranno essere gestite esclusivamente
in via telematica secondo appositi modelli. Tra queste rientra anche il nulla osta al lavoro subordinato
per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo. Ad un prossimo
decreto interministeriale viene dato il compito di effettuare entro 3 mesi
una ricognizione di tutte le comunicazioni da gestire in via telematica e il
conseguente lavoro di elaborazione/sistemazione dei modelli.
L’art.
17, tornando sul tema della Banca
dati sulle politiche del lavoro attive e passive, già istituita con
la legge 99/2013, integra la disciplina introducendo all’interno di essa una apposita sezione “Fascicolo dell’azienda”,
contenente le diverse comunicazioni obbligatorie effettuate da ciascuna
impresa.
Ulteriori disposizioni riguardano
l’abrogazione dell’autorizzazione a lavorare all’estero (art. 18) e il collocamento
della gente di mare (art. 19),
rispetto al quale viene meno l’ipotizzata costituzione di una specifica Borsa
lavoro e valgono invece le regole di carattere generale in materia di comunicazioni
da rendere esclusivamente in via telematica (con aggiornamento quindi del
modello).
-
SALUTE e SICUREZZA, INFORTUNI e RAPPORTI
ASSICURATIVI con INAIL (artt. 20-21)
Sotto il punto di vista delle integrazioni al T.U. 81/08 in materia di
salute e sicurezza, con l’art. 20 sono
diverse le modifiche e integrazioni, tra cui segnaliamo:
-
l’aver chiarito che
il Testo Unico si applica per intero ai lavoratori
impiegati attraverso voucher (lavoro accessorio) solo nella misura in cui
le loro prestazioni sono rese in favore di un committente imprenditore o
professionista (rispetto agli altri committenti valgono le norme semplificate
di cui all’art. 21 e restano comunque esclusi a monte dal T.U. i piccoli lavori
domestici);
-
l’aver leggermente ampliato
la platea dei volontari che, ai
sensi dell’art. 3, comma 12-bis, del T.U., usufruiscono anch’essi delle norme
semplificate (per i volontari delle cooperative sociali rimane la disciplina
fin qui applicata con lo specifico DM dedicato);
-
l’aver previsto una nuovo assetto per la Commissione Consultiva
Permanente di cui all’art. 6 del T.U. 81/08, a cui la Cooperazione
partecipa da tempo, con una riduzione
numerica dei componenti e la decadenza di fatto della Commissione
attualmente operante senza attendere la sua naturale scadenza (si rimanda
ad un prossimo DM Lavoro da emanarsi nei prossimi 60 giorni l’individuazione
delle concrete modalità di designazione dei nuovi componenti);
-
l’aver abrogato le norme specifiche in materia di
primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione per le imprese/unità produttive fino a 5
lavoratori (d’ora in poi anche in queste realtà il datore potrà svolgere i
compiti propri del servizio di prevenzione/protezione);
-
l’aver inasprito le sanzioni per il datore di
lavoro in caso di mancato rispetto delle norme circa l’invio dei lavoratori
alla visita medica o la loro formazione obbligatoria: sanzione raddoppiata
se i lavoratori coinvolti sono più di 5 e triplicata se gli interessati sono
più di 10;
-
l’aver introdotto la
possibilità di ricorrere alla modalità e-learning
nell’ambito delle 28 ore di formazione
giuridica cui sottoporre il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori.
Anche rispetto al tema degli infortuni e dei rapporti con l’INAIL diverse sono le novità introdotte dall’art. 21 con modifiche al D.P.R.
1124/1965. Tra queste:
-
l’aver precisato che
le basi di calcolo per i premi INAIL devono
essere rese note ai datori di lavoro sul
sito dell’Istituto entro la fine di ogni anno, salvo demandare le modalità
di fruizione di questo servizio ad un successivo provvedimento;
-
l’aver previsto, con
decorrenza dal 21 marzo 2016, la
trasmissione dei certificati medici per
l’INAIL esclusivamente in via telematica, sulla falsariga di quanto già
avviene con l’INPS per quelli di malattia e con estensione della nuova
procedura anche al settore agricolo (contestualmente alla trasmissione
telematica del certificato di malattia professionale verrà meno l’obbligo di
trasmissione della denuncia fino ad oggi richiesta per alimentare il relativo
registro nazionale);
-
l’aver trasferito,
sempre a partire dal 21 marzo 2016,
su modalità telematica anche la denuncia
dell’infortunio da parte del datore di lavoro, in presenza della quale non sarà
più necessario comunicare l’infortunio anche all’autorità di pubblica sicurezza
(i dati saranno trasferiti automaticamente e comunque il loro invio all’autorità
di pubblica sicurezza d’ora in poi non scatterà più per prognosi superiori a 3
giorni, ma solo per quelle superiori a 30 giorni o in caso di morte);
-
l’aver eliminato a partire dal 23 dicembre 2015
l’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando e dando certezza ad
una norma già in vigore, che ne vincolava tuttavia l’abolizione alla previa
istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro (SINP, ancora non realizzato).
-
REGIME DELLE SANZIONI (art. 22)
In primo luogo, viene nuovamente rivisto il sistema delle sanzioni in caso di LAVORO SOMMERSO,
così come di recente modificate dal D.L. 145/2013, convertito con legge 9/2014 (1).
Fermo restando il principio secondo il quale
le nuove sanzioni valgono per le violazioni
commesse dopo l’entrata in vigore del provvedimento, viene operata una tripartizione per fasce in base alle
giornate di effettivo impiego irregolare, con importi qui riassunti in
relazione a ciascun lavoratore:
-
da 1.500 a 9.000 € fino a 30 giorni;
-
da 3.000 a 18.000 € da 31 a 60 giorni di lavoro
effettivo;
-
da 6.000 a 36.000 € oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Questa ridefinizione degli importi fa venir
meno la maggiorazione della sanzione (195 o 39 €) per ogni giorno di impiego
irregolare del lavoratore.
Rispetto al passato una novità ancora più significativa è rappresentata, però, dall’applicazione della diffida ex art. 13
D.Lgs. 124/2004 – esclusa dalla normativa previgente - che viene ripristinata:
ciò consente, come noto, la possibilità per il trasgressore di estinguere
la violazione adempiendo agli obblighi entro 30 giorni e pagando entro i
successivi 15 giorni l’importo dovuto nella misura minima o pari ad ¼ dello stesso se questo è in misura fissa.
In realtà, laddove ciò non sia già
avvenuto e gli interessati sono ancora in forza, con la diffida ad
adempiere il datore di lavoro è contestualmente
tenuto a regolarizzare i lavoratori irregolari e ad assumerli, mantenendoli in
servizio per almeno 3 mesi, attraverso:
Si tratta in questo caso di una sorta di diffida
“rafforzata”, per la quale il termine
entro cui procedere alla regolarizzazione/stabilizzazione, al pagamento delle
sanzioni e dei contributi/premi dovuti è fissata in 120 giorni dalla notifica
del verbale (più tempo rispetto ai 30/45 giorni stabiliti di norma).
Come e comunque, la diffida ad adempiere NON è
ammessa se l’irregolarità riguarda lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno o minori in età non lavorativa. In queste situazioni, anzi, le sanzioni sono aumentate del 20%.
Inoltre, in caso di sanzione per lavoro nero
sono escluse quelle connesse a mancate
comunicazioni obbligatorie (CO) oppure a violazioni degli obblighi riguardanti la lettera di assunzione o la tenuta
del LUL.
Rimane sempre in vigore, non modificata dal
provvedimento, la norma che prevede la non applicazione della sanzione qualora -
dagli adempimenti contributivi precedenti - risulti la volontà di non occultare
il rapporto di lavoro.
Altre novità interessano le somme aggiuntive da versare per la revoca
del provvedimento di SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE ex art. 14, commi 4 e 5, del T.U. 81/08:
-
“arrotondamento”
degli importi: 2.000 € in caso di
sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari (50 € in più rispetto a
prima) e 3.200 € se ricorrono gravi e reiterate violazioni delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro (50 € in meno);
-
possibilità di
rateizzare il pagamento: su presentazione da
parte del datore di lavoro di specifica istanza all’organo che ha deciso la
sospensione, e previa regolarizzazione dei lavoratori o ripristino delle
normali condizioni di lavoro, si potrà riprendere l’attività pagando prima solo
il 25% di quanto dovuto e versando il resto, maggiorato del 5%, entro i
successivi 6 mesi (le somme non versate o versate parzialmente saranno
naturalmente soggette a recupero).
Rispetto ai c.d. adempimenti formali, il regime
sanzionatorio per la MANCATA o IRREGOLARE TENUTA DEL LUL – viene anch’esso rivisto con un’articolazione per
fasce, ora individuate però non solo in funzione del numero dei
lavoratori interessati, ma anche dei mesi di violazione.
Violazione
|
Vecchio regime
|
Nuovo regime
|
Massimo 5 lavoratori
o 6 mesi
|
150-1.500 €
|
150-1.500 €
|
Massimo 10
lavoratori o 12 mesi
|
150-1.500 €
|
500-3.000 €
|
Oltre 10 lavoratori
o 12 mesi
|
500-3.000 €
|
1.000-6.000 €
|
Con il nuovo sistema viene meno la
violazione del termine di registrazione dei dati sul LUL, ora compresa nelle
sanzioni indicate sopra (in precedenza era prevista in maniera separata e
compresa tra 100 e 600 €, maggiorati a 150-1.500 € se erano interessati più di
10 lavoratori).
Il decreto conferma inoltre le nozioni
già indicate in passato di omessa
registrazione – riferibile a scritture complessivamente omesse e non a ogni
singolo dato di cui manchi la registrazione – e di infedele registrazione – riassumibile in dati realmente diversi
rispetto a qualità/quantità prestazione lavorativa effettivamente resa o a
somme effettivamente erogate.
Ulteriori disposizioni riguardano la mancata corresponsione degli assegni
familiari (come noto prestazione a carico dell’INPS, ma anticipata dal
datore di lavoro e la mancata/ritardata
consegna del prospetto paga (con sanzioni che in entrambi i casi, sulla
falsariga di quanto stabilito per il LUL, risultano maggiorate in funzione sia
dei lavoratori interessati sia del periodo temporale della violazione).
-
CONTROLLI A DISTANZA (art. 23)
Dopo più di 40 anni e contestualmente alle
modifiche allo Statuto dei lavoratori già apportate, sempre in attuazione del
Jobs Act, in materia di mansioni e licenziamenti, viene rivista la
disciplina dei c.d. controlli a distanza.
In particolare, assume una nuova formulazione l’art. 4 della legge 300/1970 con un
intervento legislativo che va in una duplice direzione:
-
da un lato, seppur
implicitamente, si conferma il
principio per cui NON è
consentito l’uso di impianti e di
altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a
distanza dei lavoratori;
-
dall’altro, si conferma il principio - adeguato
rispetto ai cambiamenti intervenuti - per
cui l’utilizzo per esigenze organizzative e produttive, per motivi di
sicurezza o per la tutela del
patrimonio aziendale (quest’ultima una novità) di impianti audiovisivi o
altri strumenti dai quali possa derivare anche il controllo a distanza,
è CONSENTITO PREVIO ACCORDO SINDACALE o, in sua assenza, PREVIA AUTORIZZAZIONE
della DPL territoriale competente .
Tuttavia, concentrando l’attenzione su questa
seconda fattispecie, su cui si è ampiamente dibattuto e sui cui sono stati
diversi i rilievi contenuti nei pareri parlamentari non recepiti dal Decreto
Legislativo - una novità assoluta è l’aver precisato (comma
2) che NON serve alcun
accordo/autorizzazione per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per eseguire
la sua prestazione (es. computer, cellulari, gps montato su mezzi aziendali,
etc) nonché per quelli funzionali alla registrazione di accessi e presenze.
Altra
novità di rilievo
(comma 3) è l’aver stabilito che le informazioni raccolte con tutti gli strumenti di cui sopra - sia
quelli per cui è richiesto l’accordo sindacale o l’autorizzazione
amministrativa sia quelli in uso ai lavoratori per eseguire le loro prestazioni,
nonché di registrazione degli accessi e delle presenze - sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro, quindi anche ai fini disciplinari, A PATTO CHE,
nel rispetto del Codice della Privacy (decreto legislativo 196/2003), il lavoratore
sia stato adeguatamente informato sulle modalità d’uso di tali strumenti e
sull’effettuazione dei controlli.
Senza la pretesa di essere esaustivi, ci
preme sottolineare che il rispetto della normativa sulla privacy significa che
la raccolta e il trattamento delle informazioni non potranno essere gestiti in
maniera indiscriminata, ma seguendo i principi della correttezza, non eccedenza
del trattamento e divieto di profilazione, per evitare forme sorveglianza
massiva e totale del lavoratore.
Le nuove disposizioni, pur collocandosi per
certi aspetti nel solco di alcuni orientamenti giurisprudenziali e di
precedenti pareri dello stesso Garante della Privacy, comportano come visto un
radicale cambiamento sul fronte legislativo, per cui evidenziamo la necessità di verificare all’atto pratico,
nel medio periodo, la portata di queste novità.
Infine, pur trattandosi di un aspetto
secondario, segnaliamo come la nuova formulazione tenga opportunamente conto, nel caso di imprese plurilocalizzate,
della possibilità, laddove è richiesto
dalla normativa, di stipulare un accordo non con le RSU/RSA, ma direttamente
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale o, in alternativa, di richiedere un’autorizzazione non alla singola
DPL, ma direttamente al Ministero del Lavoro.
-
PROCEDURA SULLE DIMISSIONI (art. 26)
Cambia – nuovamente - la relativa disciplina che
fino ad oggi prevedeva una procedura
di convalida delle dimissioni e
delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro presso le DPL, i
Centri per l’Impiego o le sedi individuate dalla contrattazione collettiva o
gestita, in alternativa, attraverso una dichiarazione del lavoratore in calce
alla comunicazione obbligatoria di cessazione.
Le nuove
disposizioni sostituiscono quelle introdotte con la legge 92/2012 che,
tuttavia, resteranno in vigore finché non verrà emanato specifico decreto
attuativo - DM Lavoro – atteso entro il 23 dicembre p.v..
Nel merito, si stabilisce che in caso di
dimissioni e risoluzioni consensuali bisognerà ricorrere esclusivamente alle modalità telematiche, utilizzando
appositi moduli disponibili sul sito del Ministero del Lavoro.
Il lavoratore,
dopo aver trasmesso il modulo al datore di lavoro e alla DPL competente,
volendo anche per il tramite di patronati, sindacati, enti bilaterali e dei
soggetti già abilitati alla certificazione dei contratti, avrà la possibilità,
con le stesse modalità, di revocare entro 7 giorni la sua intenzione (viene meno quel
complesso e incerto meccanismo previsto dalla legge Fornero per cui dovevano
essere i datori ad invitare i lavoratori a confermare le dimissioni).
Il mancato o l’errato utilizzo delle nuove
procedure determinerà l’inefficacia delle dimissioni (risoluzione consensuale),
mentre l’alterazione dei moduli ministeriali comporterà il pagamento di una
sanzione da 5 a 30 mila € (stessa sanzione già prevista fino ad oggi in caso di
abusi/irregolarità).
Contestualmente le nuove norme chiariscono che le stesse NON si applicano, oltre che al lavoro domestico, quando le dimissioni o la risoluzione
consensuale intervengono nelle sedi “protette” di cui all’art. 2113, quarto
comma, del Codice Civile – es. sede sindacale - o presso le commissioni di certificazione dei contratti di cui
all’art. 76 del decreto legislativo 276/03 (principio peraltro già avallato con
una circolare ministeriale del 2012).
Infine, nulla
cambia per dimissioni e risoluzioni consensuali che intercorrono nel periodo di gravidanza o durante i primi
3 anni del bambino: in questi casi resta
la procedura di convalida a cura del servizio ispettivo della DPL competente.
(1) Nostre circolare n. 1 e
n. 13 rispettivamente dell’8 gennaio e del 26 febbraio 2014 – prot. n. 22 e
1014