Con la legge n.91 del 2022 (In G.U. 15 luglio 2022), è stato convertito in legge il decreto-legge n.50 del 2022 in oggetto indicato che reca Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Si indicano sinteticamente di seguito i principali elementi di interesse con specifico riferimento alle norme in materia di ambiente e di energia, rinviando alla lettura del provvedimento ed alle circolari predisposte dal Servizio Legislativo – Legale – Fiscale, dal Servizio Sindacale Giuslavoristico, per gli aspetti di specifica competenza.
Le disposizioni in materia di ambiente ed energia sono contenute nel Capo I (Misure in materia di energia) del Titolo I del provvedimento (Disposizioni in materia di energia e imprese) - artt. 1-14-bis.
L’articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, oltre alla conversione in legge del DL n. 50, anche l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto-legge 30 giugno 2022,
n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano
stoccaggio di gas naturale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022, n. 151 ed entrato in vigore il 1° luglio 2022).
In particolare, gli art. 3, 1, 2, 4 e 5 del D.L. 80/2022 sono confluiti negli articoli 1, 1-ter, 1-quater, 5-bis e 15-ter.
Si segnalano le seguenti disposizioni.
BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Rif. art.1
La norma dispone che, con riferimento al terzo trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno.
Tra le previsioni inserite in sede di conversione, si chiarisce che l’agevolazione ha effetto anche nel primo trimestre dell’anno, ma nei limiti della soglia ISEE più bassa (8.265 euro e non
12.000 euro) prevista per tale periodo. Se il pagamento non è stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus. In caso contrario, si procede con compensazione. ARERA è chiamata a definire una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
MISURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA DEI CLIENTI FINALI IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA
Rif. art.1-bis
Nell’ambito delle misure volte a favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica, l’articolo interviene sul settore del mercato tutelato, attribuendo alla società Acquirente unico Spa la funzione di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.
AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL TERZO TRIMESTRE 2022
Rif. art.1-ter
L’articolo 1-ter - derivante dall’intervenuta abrogazione con contestuale trasferimento delle previsioni del decreto-legge n. 80 del 2022 - attribuisce all’ARERA il compito di annullare per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate


alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022
Rif. art.1-quater
L’articolo 1-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, riproduce l’articolo 2 del decreto- legge n. 80 del 2022 ed estende l’applicazione dell’Iva agevolata al 5% anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
I commi 3, 4 e 5 rinnovano il compito conferito ad ARERA – con riferimento al secondo trimestre 2022 – di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.
INCREMENTO CREDITI D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE
Rif. art.2
Vengono introdotte disposizioni finalizzate ad incrementare i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare:
- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (art.4 del DL 21 del 2022) passa dal 20% al 25%;
- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (art.5 del DL 17 del 2022) passa dal 20% al 25%;
- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (art.3, c.1 DL 21 del 2022) passa dal 12% al 15%.
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti i nuovi commi
- bis e 3-ter.

Il comma 3-bis specifica che, per la fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore, ove l’impresa si rifornisca di energia dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore sia tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell’agevolazione spettante.
Il comma 3-ter chiarisce che le agevolazioni si applicano conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis.
CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI
Rif. art.3
Viene previsto un credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.
Viene abrogato l’articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo
di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.
Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stata approvata una modifica volta a concedere aiuti per un milione di euro a favore delle imprese esercenti il trasporto passeggeri con autobus di classe ambientale euro V e euro VI.
Più in dettaglio, il nuovo comma 6-bis dell’articolo 3 stanzia un milione di euro per l’anno 2022 per sostenere le imprese di trasporto passeggeri che hanno veicoli di classe ambientale euro V e euro VI. Le modalità attuative del finanziamento sono rimesse a un decreto del MIMS, di concerto con il MEF.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
DELLA PESCA
Rif. art.3-bis
L’articolo 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante disciplinato dall’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE
Rif. art.4

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, è previsto un credito di imposta, del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE
Rif. art.5
L’articolo 5 interviene in materia di rigassificatori galleggianti, nell’ambito delle misure volte a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermo restando il programma di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale.
A tal fine, sono qualificate come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente incluse le connesse infrastrutture.
Nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto il comma 3-bis, che stanzia un contributo per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell’area denominata «Zona falcata» di Messina.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Rif. art. 6
Sono introdotte diverse semplificazioni delle procedure autorizzative e dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
In particolare, risultano semplificate alcune procedure di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Nel dettaglio:
si modifica la procedura di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all’individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee. Lo stesso comma 1, alla lett. a) n. 2 inserisce nell’elenco delle aree

considerate idonee ope legis, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è determinata:
-
- nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri;
- per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro.
Questa disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale.
Contestualmente,
- si modifica la disposizione che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW;
- si estende anche per gli impianti di produzione di biometano la disposizione che (attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale;
- si integra l’articolo 22 del decreto legislativo n. 199/2021, relativo alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee (parere del Ministero della cultura obbligatorio e non vincolante anche in caso di VIA e termini ordinari ridotti di un terzo) al fine di estenderle anche - ove ricadenti su aree idonee - alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili
- si rinvia alla competente Direzione generale del Ministero della cultura la definizione di criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori
si prevede la possibilità per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, di realizzare con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o


termali, finalizzati all’utilizzo dell’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
Rif. art. 7
L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Si prevede che nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme richiamate del Codice dell'ambiente. Le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti; il procedimento deve concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio della VIA.
L'articolo 7 reca, inoltre, disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e prevede che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici, il proponente in sede di presentazione della domanda di autorizzazione possa richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.
PROROGA DELL'EFFICACIA TEMPORALE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Rif. art.7-bis
L’articolo 7-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, novella il comma 2 dell’art. 15 del
D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) prevedendo un prolungamento a tre anni dal rilascio del permesso di costruire del termine entro cui devono iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER IL SETTORE AGRICOLO
Rif. art.8
È previsto il riconoscimento della ammissibilità della concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
Rif. art.9
La norma interviene sulle disposizioni previste dal cd. “decreto energia” relative all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa e consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici previsti dalla normativa in materia ma consentendo l’accesso al regime di sostegni economici offerto dalla medesima normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.
In particolare:
- il Ministero della difesa ed i terzi concessionari di beni demaniali possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti fissati dal decreto legislativo 199 del 2021 con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria. Più in dettaglio, l’articolo 9, comma 1, sostituisce interamente il comma 2 dell’articolo 20 del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17;
- le Autorità di sistema portuale possono costituire una o più comunità energetiche rinnovabili beneficiando di incentivi anche se con impianti di potenza superiore a 1 MW.
GESTIONE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE
Rif. art.13

È previsto che al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, già nominato Commissario straordinario del Governo, predisponga e adotti il piano di gestione dei rifiuti della città, regolamenti le attività di gestione dei rifiuti, elabori e approvi il piano per la bonifica delle aree inquinate, nonché i progetti di nuovi impianti.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Rif. art.14
Sono disposte alcune modifiche sulle disposizioni in materia di bonus edilizi, con particolare riferimento alle scadenze ed alla cessione del credito. In particolare:
- la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- è consentita cessione del credito alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo a favore dei clienti professionali privati individuati con regolamento CONSOB che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
- alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati individuati con regolamento CONSOB, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
L’articolo 14, comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, estende la previsione della necessità del permesso di costruire (prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche) tutelate anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti


interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.