Facendo seguito al nostro precedente in materia(1) di commento delle prime istruzioni emanate dall’Istituto, segnaliamo ulteriori indicazioni in merito all’indennità una tantum pari a 200 € introdotta, come noto, dal D.L. n. 50/2022(2) artt. 31-32 tuttora in fase di conversione.
Con una nuova circolare, lunga e articolata, l’Istituto ricapitola i tratti principali della misura fornendo sia ulteriori e importanti chiarimenti per l’erogazione di tale somma ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro sia indicazioni applicative per l’erogazione direttamente da parte dell’INPS della medesima indennità in favore di pensionati e ulteriori categorie di soggetti (es. beneficiari RdC, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola) che rientrano in determinati limiti di reddito.
Invece, con un separato messaggio per agevolare i relativi adempimenti, l’INPS mette a disposizione un fac-simile di dichiarazione, ovviamente personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante, che potrà essere utilizzato dal dipendente per presentare alla sua impresa l’apposita dichiarazione prevista dalla norma ai fini dell’erogazione dell’una tantum.
- LAVORATORI DIPENDENTI (art. 31)
Concentrandoci sugli elementi di valore aggiunto rispetto a quanto da noi già comunicato in precedenza INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, stabilisce importanti novità – per certi aspetti non perfettamente in linea con il dato normativo – precisando che l’indennità riconosciuta dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti:
- è riconosciuta laddove si riscontri il diritto a fruire dell’esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali previsto dall’ultima legge di bilancio – e non esclusivamente o unicamente in relazione ai ratei di tredicesima - nella finestra temporale compresa tra il 1 gennaio 2022 e il 23 giugno 2022 (giorno antecedente la pubblicazione della circolare in oggetto): in questo modo, con un’interpretazione amministrativa oltremodo estensiva in termini di platea di soggetti che potranno godere dell’una tantum, viene meno il requisito posto dal legislatore di “aver fruito” del medesimo esonero nel primo quadrimestre 2022;
- spetterà se sussiste rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, anche part-time) nel mese di luglio;
- è anticipata dal datore di lavoro – non necessariamente imprenditore - di norma con la retribuzione di competenza del mese di luglio (erogata eventualmente anche ad agosto), ma può essere erogata anche con la retribuzione di competenza del mese di giugno (erogata a luglio), in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (es. part-time ciclici) o di specifiche previsione contenute nei CCNL che in alcuni casi hanno previsto il possibile pagamento della mensilità nel corso del mese successivo – INPS dà conseguentemente le istruzioni per far recuperare ai datori di lavoro interessati da questa casistica le anticipazione versate nell’ambito dei flussi Uniemens di competenza del mese di giugno;
- spetta anche se la retribuzione risulti azzerata per effetto di eventi tutelati (es. sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi);
- non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), perché per loro la normativa vigente (art. 1, comma 10, della legge n. 81/2006) esclude il meccanismo di compensazione tra contributi previdenziali e prestazioni a carico dell’INPS anticipate dai datori di lavoro (meccanismo praticabile invece nel caso degli operai agricoli a tempo indeterminato OTI). Ciò detto tali soggetti sono ricompresi nell’ambito dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti per i quali l’indennità, previa presentazione di domanda, sarà pagata direttamente da INPS (cfr. prossima sezione);
- va versata anche a quei soggetti (es. lavoratori stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo, etc.) che potenzialmente, in presenza di ulteriori requisiti verificatisi nel 2021, potrebbero aver titolo all’indennità ai sensi dell’art. 32 (cfr. prossima sezione – in quel caso, sarà INPS a non pagare l’una tantum avendo riscontrato nelle denunce Uniemens l’anticipazione del bonus da parte dei rispettivi datori di lavoro).
Nel ricordare che il bonus una tantum spetta una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro, sarà lo stesso lavoratore a chiederne il relativo pagamento a un solo datore di lavoro, dichiarando contestualmente di non aver fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro (oltre che di non poterne goderne già in base all’art. 32 del medesimo D.L. 50/2022, vale a dire in qualità di titolare di trattamento pensionistico o di percettore del Reddito di Cittadinanza), segnaliamo che l’INPS ha messo a disposizione un fac-simile di dichiarazione, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante, utilizzabile dal lavoratore per chiedere l’anticipazione della somma spettante.
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- PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (art. 32)
La circolare illustra e approfondisce puntualmente la disciplina della corresponsione del bonus una tantum – sempre di 200 euro – effettuata direttamente dall’INPS in favore di pensionati e ulteriori categorie di soggetti con determinati limiti di reddito.
Tranne che nel caso dei lavoratori domestici e dei percettori del Reddito di Cittadinanza (e ovviamente dei pensionati), le indennità in questione saranno erogate da INPS solo una volta che i datori dei lavoratori dipendenti avranno proceduto a richiedere in Uniemens la compensazione del loro credito – ciò al fine di evitare un’eventuale cumulabilità dell’una tantum in capo al singolo soggetto.
Ribadita quindi più volte l’impossibilità di cumulo, l’Istituto ricapitola i requisiti posti dal legislatore per poterne beneficiare e soprattutto indica le modalità e le tempistiche di presentazione delle relative istanze (già praticabili ai sensi del successivo messaggio INPS n. 2580 del 27 giugno u.s., fatto salvo che in alcuni casi la misura è riconosciuta in automatico senza necessità di domanda) nonché il calendario dei pagamenti, diversificato in funzione delle specifiche tipologie di beneficiari.
Senza approfondire analiticamente tutte le fattispecie di fruizione previste, preme richiamare il fatto che se i pensionati con un reddito fino a 35 mila euro riceveranno in automatico l’indennità con la rata di pensione di luglio 2022, per il resto lo schema applicativo è così riassumibile:
- beneficiari di NASpI o DIS-COLL nel mese di giugno 2022 o di indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021 (esclusi coloro che hanno beneficiato di NASpI anticipata e che teoricamente avrebbero dovuto percepirla in assenza di anticipazione anche nel mese di giugno) => erogazione automatica a ottobre;
- soggetti già beneficiari nel 2021 di specifiche indennità COVID-19, come previste dal D.L. 41/2021 (art. 10, commi 1-9) e dal D.L. 73/2021 (art. 42) – vi rientrano lavoratori stagionali, in somministrazione, intermittenti, del turismo, dello spettacolo, tutti come noto con specifici requisiti => erogazione automatica a ottobre;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi e iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS alla data del 18 maggio 2022 e con un reddito massimo nel 2021 di 35 mila euro => erogazione a ottobre a fronte di presentazione di specifica domanda;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, nonché OTD del settore agricolo che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate generando un reddito non superiore a 35 mila euro => erogazione a ottobre a fronte di presentazione di specifica domanda;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione dello spettacolo con, nel 2021, almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito inferiore a 35 mila euro => erogazione a ottobre a fronte di presentazione di specifica domanda;
- lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. – già iscritti alla Gestione separata INPS, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e con almeno un contributo mensile accreditato nel 2021 => erogazione a ottobre a fronte di presentazione di specifica domanda;
- incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS con un reddito derivante da tale attività superiore a 5 mila euro => erogazione a ottobre a fronte di presentazione di specifica domanda;
- lavoratori domestici sotto i 35 mila euro nel 2021 con uno o più rapporti di lavoro attivi alla data del 18 maggio 2022 => erogazione a luglio a fronte di presentazione di specifica domanda;
- beneficiari di Reddito di Cittadinanza nel mese di giugno 2022, sempreché nel nucleo familiare non sia presente un soggetto cui spetti la stessa una tantum in qualità di lavoratore dipendente o perché rientrante in una delle platee di beneficiari appena viste sopra => erogazione automatica a luglio.
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Nel rinviare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti e nel rimanere a disposizione per ogni eventuale necessità, ricordiamo che relativamente ai lavoratori soggetti svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) - esclusi al momento dal bonus una tantum(3) – la Confederazione e la Federazione si stanno adoperando per cercare di trovare una soluzione in favore di tali soggetti nell’ambito dell’iter di conversione in legge del provvedimento.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 47 del 14 giugno 2022 – prot. n. 2566.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 40 del 20 maggio 2022 – prot. n. 2222.
(3) Ne sono esclusi in quanto per gli stessi soggetti vale già lo sgravio totale dei contributi previdenziali a norma della legge 381/1991 e quindi non risultano non titolari dell’esonero contributivo dello 0,8 % previsto dalla legge di bilancio 2022 che come detto rappresenta un requisito imprescindibile posto dal legislatore.