l’eventuale servizio di autoambulanza alle
voci 0313 Industria, 0310 Artigianato, 0313 Terziario, 0313 Altre Attività.
In deroga a quanto detto, rappresenta un’attività sussidiaria, solo nel caso delle
infermerie scolastiche alle quali è addetto personale dipendente dagli istituti
scolastici.
Mense
aziendali
Anche le mense aziendali - strutture dedicate alla
preparazione ed erogazione di pasti (cibi e bevande) destinati al personale
dell’azienda della quale fanno parte e che si avvalgono di norma di personale
specialistico riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza
- non rientrano nel concetto di
operazioni complementari o sussidiarie.
Tale attività deve quindi essere classificata a
sé stante alle voci 0200 Industria, 0211 Artigianato, 0210 Terziario,
0200 Altre Attività.
Unica
eccezione riguarda le mense scolastiche, per le quali la somministrazione dei
pasti, se svolta dal personale dipendente degli istituti scolastici, è
considerabile operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica
Pulizie
dei locali aziendali
Se condotta
dal medesimo datore di lavoro, la pulizia
dei locali aziendali risponde in termini generali alle condizioni di
sussidiarietà o, nel caso di pulizie
necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature, alle condizioni di
complementarietà (in tali casi, si assumerà quindi il riferimento
classificativo della lavorazione principale).
Tuttavia, se l’impresa svolge un’attività
amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, la pulizia dei locali
aziendali non può come e comunque considerarsi sussidiaria e va
classificata a sé stante alle voci 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario
e 0410 Altre Attività.
Supporto alle attività aziendali con mansioni di
fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione
Se condotte
dal medesimo datore di lavoro, tali attività di supporto rispettano in via
generale il requisito di sussidiarietà o complementarietà (es. verifica accessi a particolari locali aziendali)
e seguiranno la classificazione della lavorazione principale.
Come nel caso delle pulizie, però, se si tratta di un datore di lavoro che svolga
attività amministrativa d’ufficio
classificabile alla voce 0722, le
attività di supporto (fattorino,
autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili) andranno riferite alla voce 0721,
prevista in tutte le gestioni tariffarie.
Trasporto
delle merci aziendali
Le attività
legate all’approvvigionamento, al rifornimento e alla consegna delle merci ai
clienti se condotte dal personale di una medesima impresa, in continuità con i
precedenti orientamenti, sono classificabili in linea generale al pari della
lavorazione principale (es. consegna
di gelato ai clienti da parte di un’impresa di produzione di gelati).
Più in particolare, analizzando le tariffe assicurative
in vigore, il trasporto per la consegna della merce ai clienti è
esplicitamente previsto nella declaratoria del gruppo 0100 della gestione
Terziario (Commercio, compresi
l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio
di consegna ai clienti, le operazioni di cassa) e pertanto è parte della
lavorazione principale.
Come noto, invece, l’attività di trasporto e di
conservazione/magazzinaggio delle merci – quando assumono il connotato di
lavorazioni principali – trovano una distinta applicazione tariffaria: per
questo motivo l’INAIL precisa che se un datore di lavoro esercita sia
l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la
custodia e la conservazione delle merci, la stessa si configura quale attività
complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del
gruppo 9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.