Circolari

Circ. n. 50/2021

INAIL – TARIFFE – Precisazioni sulla qualificazione di alcune attività come operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale: INFERMERIE, MENSE, PULIZIE, ATTIVITÀ DI FATTORINO, AUTISTA, PORTIERATO E TRASPORTO DI MERCI AZIENDALI.Istruzioni operative 15 giugno 2021

Segnaliamo la pubblicazione sul sito dell’INAIL di alcune precisazioni tecniche, datate 15 giugno e rivolte alle loro strutture territoriali, relative all’inquadramento tariffario da utilizzare con riferimento a determinate attività che si configurano (o meno) quali operazioni complementari e sussidiarie rispetto alla lavorazione principale e che, pertanto, ne seguono il riferimento classificativo.

Dopo aver richiamato la disciplina generale vigente e il significato di queste definizioni, l’Istituto ribadisce che si considerano tali quelle operazioni se:

  • svolte dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale;

  • e in connessione operativa con l’attività principale, con un “rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale e la realizzazione più agevole, completa e rapida delle finalità aziendali”.

    Stabilito che debba esistere un legame di reciproca interdipendenza con la lavorazione principale in vista di un risultato finale unitario, l’INAIL non esclude che operazioni complementari e sussidiarie possano anche essere effettuate in luoghi diversi, sempreché le stesse non comportino la realizzazione di beni e servizi di particolare rilevanza ulteriore rispetto alla misura strettamente necessaria imposta dalla lavorazione principale.

    Ciò premesso, il documento focalizza alcuni casi specifici degni di attenzione, segnalati dalle strutture territoriali INAIL come problematici e risolti in base ai criteri appena illustrati.

    Li ripercorriamo sinteticamente senza alcuna pretesa di esaustività.

    Infermerie aziendali

    Intendendo per tali le strutture dedicate alla prevenzione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione di eventuali emergenze sanitarie che possono insorgere nell’impresa e quindi quelle attività sanitarie rese nell’ambito di presidi medici localizzati in stabilimenti produttivi e uffici attraverso personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie, vanno escluse dal concetto di operazioni complementari/sussidiarie alla lavorazione principale e conseguentemente sono così classificabili:

  • le prestazioni sanitarie, assistenziali e diagnostiche alle voci 0311 Industria, 0310 Artigianato, 0311 Terziario, 0313 Altre Attività;

  • l’eventuale servizio di autoambulanza alle voci 0313 Industria, 0310 Artigianato, 0313 Terziario, 0313 Altre Attività.

    In deroga a quanto detto, rappresenta un’attività sussidiaria, solo nel caso delle infermerie scolastiche alle quali è addetto personale dipendente dagli istituti scolastici.

    Mense aziendali

    Anche le mense aziendali - strutture dedicate alla preparazione ed erogazione di pasti (cibi e bevande) destinati al personale dell’azienda della quale fanno parte e che si avvalgono di norma di personale specialistico riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza - non rientrano nel concetto di operazioni complementari o sussidiarie.

    Tale attività deve quindi essere classificata a sé stante alle voci 0200 Industria, 0211 Artigianato, 0210 Terziario, 0200 Altre Attività.

    Unica eccezione riguarda le mense scolastiche, per le quali la somministrazione dei pasti, se svolta dal personale dipendente degli istituti scolastici, è considerabile operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica

    Pulizie dei locali aziendali

    Se condotta dal medesimo datore di lavoro, la pulizia dei locali aziendali risponde in termini generali alle condizioni di sussidiarietà o, nel caso di pulizie necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature, alle condizioni di complementarietà (in tali casi, si assumerà quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale).

    Tuttavia, se l’impresa svolge un’attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, la pulizia dei locali aziendali non può come e comunque considerarsi sussidiaria e va classificata a sé stante alle voci 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività.

    Supporto alle attività aziendali con mansioni di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione

    Se condotte dal medesimo datore di lavoro, tali attività di supporto rispettano in via generale il requisito di sussidiarietà o complementarietà (es. verifica accessi a particolari locali aziendali) e seguiranno la classificazione della lavorazione principale.

    Come nel caso delle pulizie, però, se si tratta di un datore di lavoro che svolga attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di supporto (fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili) andranno riferite alla voce 0721, prevista in tutte le gestioni tariffarie.

    Trasporto delle merci aziendali

    Le attività legate all’approvvigionamento, al rifornimento e alla consegna delle merci ai clienti se condotte dal personale di una medesima impresa, in continuità con i precedenti orientamenti, sono classificabili in linea generale al pari della lavorazione principale (es. consegna di gelato ai clienti da parte di un’impresa di produzione di gelati).

    Più in particolare, analizzando le tariffe assicurative in vigore, il trasporto per la consegna della merce ai clienti è esplicitamente previsto nella declaratoria del gruppo 0100 della gestione Terziario (Commercio, compresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa) e pertanto è parte della lavorazione principale.

    Come noto, invece, l’attività di trasporto e di conservazione/magazzinaggio delle merci – quando assumono il connotato di lavorazioni principali – trovano una distinta applicazione tariffaria: per questo motivo l’INAIL precisa che se un datore di lavoro esercita sia l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la custodia e la conservazione delle merci, la stessa si configura quale attività complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo 9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.