Circolari

Circ. n. 50/2020

DECRETO LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83: MISURE URGENTI CONNESSE CON LA SCADENZA DELLA DICCHIRAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DELIBERATA IL 31 GENNAIO 2020.

(D.L. 30  luglio 2020, N. 83

PROROGA STATO EMERGENZA DA COVID-19

dal 31 luglio 2020 AL 15 OTTOBRE 2020)

 

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È stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 (all. 1) contenente misure connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza da Covid-19, dichiarata il 31 gennaio 2020 (GU n. 190 del 30-7-2020).

Il decreto è entrato in vigore il 30 luglio e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Il provvedimento proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 19/2020 e nel decreto legge n. 33/2020.

In sintesi, con una modifica all’articolo 1, comma 1, D.l. n. 19/2020, viene differito al 15 ottobre 2020 il termine entro il quale possono essere assunte determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.

Si ricorda che il sopra citato articolo 1, del D.l. n. 19/2020,  è la disposizione che dà al Presidente del consiglio, congiuntamente alle altre autorità indicate nel decreto stesso (ad esempio, Il Ministro della Salute, il Ministro dell’Interno, i Presidenti delle Regioni), il potere di intervenire con decreti e ordinanze in materia di:

limitazione alla circolazione; chiusura al pubblico di strade, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici; limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali e regionali o del territorio nazionale;  applicazione della misura della quarantena precauzionale;  limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e ogni forma di riunione; sospensione di congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale;  chiusura di esercizi pubblici;  limitazione alle attività economiche; svolgimento di attività educative; smart working, ecc., solo per fare alcuni esempi.

Altra norma oggetto di modifica è l’articolo 3, comma 1, D.L. n. 33/2020 contenente, tra gli altri, il divieto di assembramenti e la disciplina sanzionatoria connessa alle violazioni della disciplina anti-Covid-19.

 

Inoltre, il decreto interviene prorogando, sempre al 15 ottobre 2020, i termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi e indicati in un elenco, allegato al decreto stesso.  

A mero titolo esemplificativo, sono prorogate le misure in materia di: sanità per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;  misure in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica;  protezione a favore dei lavoratori e della collettività; misure sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;  continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica.

Tutti i termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.L. in commento, non sono modificati e la loro scadenza resta il 31 luglio 2020.

Per l’esame dettagliato delle varie disposizioni oggetto di proroga, si allega una tabella riepilogativa con l’indicazione della fonte normativa e della misura oggetto di proroga (all.2).

Per finire, è previsto che, fino all’adozione dei nuovi dPCM, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. n. 19/2020, e comunque per non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel dPCM del 14 luglio 2020, pubblicato nella GU n. 176 del 14 luglio 2020 (si veda la Circolare del Servizio Legislativo n. 46, del 15 luglio 2020).