Circolari

Circ. n. 50/2015

Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’ATTIVITA’ ISPETTIVA in materia di lavoro e legislazione sociale (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 – S.O. n. 53).

Con il decreto in oggetto, in vigore dal 24 settembre 2015, si compie un passo in avanti per la costruzione di un’unica strategia in materia ispettiva. Si tratta - come noto - di un altro tassello attuativo della legge delega cd. JOBS ACT di riforma del mercato del lavoro.

Il decreto, infatti, nell’istituire senza costi aggiuntivi per lo Stato un’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL (art. 1).

Ciò al fine, come da noi auspicato più volte, di razionalizzare e semplificare tale attività sia per ragioni di finanza pubblica sia, soprattutto, per evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi in capo alla stessa impresa.

Si tratta di un passaggio significativo, in cui riponiamo delle aspettative, anche alla luce del fallimento dei precedenti tentativi di razionalizzazione e coordinamento dell’attività ispettiva, mai effettivamente riusciti.

Il nuovo Ispettorato, posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro che ne indirizza e monitora l’operato, NON E’ IMMEDIATAMENTE OPERATIVO, visto che per la sua messa a regime sono necessari ulteriori atti tra cui, adozione dello statuto con apposito D.P.R. entro i prossimi 45 giorni (art. 2, comma 1) la costituzione degli organi – direttore, CdA e collegio dei revisori (art. 3) - e l’emanazione di specifici decreti sul fronte organizzativo come indicato dagli artt. 5 e 6.

Tra le FUNZIONI ATTRIBUITE all’Ispettorato (art. 2) spiccano:

  • il coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, sulla contribuzione/assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, compresa la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché gli accertamenti relativi a infortuni e malattie professionali;

  • l’emanazione di circolari e direttive rivolte a tutto il personale ispettivo;

  • la formazione e l’aggiornamento del medesimo personale;

  • la promozione di attività di prevenzione e promozione della legalità (es. contro lavoro sommerso e irregolare) presso enti, datori di lavoro e loro Associazioni;

  • il coordinamento con i servizi di ASL/ARPA agenzie protezione ambientale per evitare la sovrapposizione degli interventi, fatte salve le rispettive competenze.

In materia di governance (art. 4), il direttore dell’Ispettorato darà attuazione agli indirizzi e alle linee guida adottate d’intesa con il CdA e approvate dal Ministero del Lavoro, nonchè formulerà proposte sugli obiettivi quantitativi/qualitativi delle verifiche ispettive alla “Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza” di cui all’art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quanto all’effettiva organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato (art. 5), alle disposizioni in materia di personale (art. 6) e all’accentramento delle funzioni di vigilanza, il decreto rimanda ad uno o più D.P.R., da emanarsi nei prossimi 45 giorni, salvo precisare il progressivo e graduale assorbimento del personale ispettivo oggi operante in quest’ambito e la soppressione delle attuali articolazioni territoriali del Ministero (a fronte delle attuali 85 D.I.L/D.P.L. che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. a), cesseranno di operare con l’emanazione dei decreto di cui sopra, l’Ispettorato potrà articolarsi in un massimo di 80 sedi territoriali – cfr. art. 1, comma 4).

Particolarmente indicativo di quello che dovrà auspicabilmente venirsi a concretizzare in materia ispettiva è quanto formulato dall’art. 7, comma 2:

“… forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento.”

Ciò per evitare difformità di vedute e interpretazioni normative divergenti che a volte abbiamo dovuto purtroppo registrare tra Ministero e Istituti, con i noti effetti negativi in termini di certezza del diritto per le imprese cooperative.

Rispetto agli ulteriori articoli di cui si compone il decreto - 13 nel complesso - emergono alcune norme funzionali alla piena operatività dell’Ispettorato (a questo scopo l’art. 12 istituisce un apposito comitato a livello istituzionale) o di coordinamento (tra cui l’art. 10, comma 2, che sopprime in futuro la DG per l’Attività Ispettiva interna al Ministero del Lavoro e l’art. 11, comma 1, lett. c), d), e), atto ad adeguare a livello procedurale la materia dei ricorsi).

Nel rimandare al decreto in allegato per ulteriori approfondimenti, appare opportuno evidenziare come risulti per noi fondamentale che il nuovo Ispettorato sappia valorizzare lo strumento degli Osservatori della Cooperazione che, su nostra specifica sollecitazione, hanno ricevuto proprio recentemente dal Ministero del Lavoro un nuovo impulso per la loro attività di orientamento dell’attività ispettiva nel settore cooperativo.

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