Con il decreto in oggetto, in vigore dal 24 settembre 2015, si
compie un passo in avanti per la costruzione di un’unica strategia in materia
ispettiva. Si tratta - come noto - di un altro tassello attuativo della legge
delega cd. JOBS ACT di riforma del mercato del lavoro.
Il decreto, infatti, nell’istituire senza costi
aggiuntivi per lo Stato un’Agenzia
Unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”,
integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL
(art. 1).
Ciò al fine, come da noi auspicato più volte,
di razionalizzare e semplificare tale
attività sia per ragioni di finanza pubblica sia, soprattutto, per evitare la
sovrapposizione di interventi ispettivi in capo alla stessa impresa.
Si tratta di un passaggio significativo, in
cui riponiamo delle aspettative, anche alla luce del fallimento dei precedenti
tentativi di razionalizzazione e coordinamento dell’attività ispettiva, mai
effettivamente riusciti.
Il
nuovo Ispettorato, posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro che ne
indirizza e monitora l’operato, NON E’ IMMEDIATAMENTE OPERATIVO, visto che
per la sua messa a regime sono necessari ulteriori atti tra cui, adozione
dello statuto con apposito D.P.R. entro
i prossimi 45 giorni (art. 2, comma 1)
la costituzione degli organi –
direttore, CdA e collegio dei revisori (art.
3) - e l’emanazione di specifici
decreti sul fronte organizzativo come indicato dagli artt. 5 e 6.
Tra
le FUNZIONI ATTRIBUITE all’Ispettorato (art.
2) spiccano:
-
il coordinamento su tutto il territorio
nazionale della vigilanza in materia di lavoro, sulla contribuzione/assicurazione
obbligatoria e legislazione sociale, compresa la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, nonché gli accertamenti relativi a infortuni e malattie
professionali;
-
l’emanazione di circolari e direttive rivolte a tutto il
personale ispettivo;
-
la formazione e l’aggiornamento del medesimo
personale;
-
la promozione di attività di prevenzione e
promozione della legalità (es. contro lavoro sommerso e irregolare) presso enti,
datori di lavoro e loro Associazioni;
-
il coordinamento con i servizi di ASL/ARPA
agenzie protezione ambientale per evitare la sovrapposizione degli
interventi, fatte salve le rispettive competenze.
In materia di governance (art. 4), il direttore dell’Ispettorato darà attuazione
agli indirizzi e alle linee guida adottate d’intesa con il CdA e approvate dal
Ministero del Lavoro, nonchè formulerà proposte sugli obiettivi quantitativi/qualitativi
delle verifiche ispettive alla “Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza” di cui all’art. 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
Quanto all’effettiva organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato (art. 5), alle disposizioni in materia di
personale (art. 6) e all’accentramento
delle funzioni di vigilanza, il decreto
rimanda ad uno o più D.P.R., da emanarsi nei prossimi 45 giorni, salvo precisare il progressivo e
graduale assorbimento del personale ispettivo oggi operante in quest’ambito e
la soppressione delle attuali articolazioni territoriali del Ministero
(a fronte delle attuali 85 D.I.L/D.P.L. che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. a), cesseranno di operare con l’emanazione
dei decreto di cui sopra, l’Ispettorato
potrà articolarsi in un massimo di 80 sedi territoriali – cfr. art. 1, comma 4).
Particolarmente indicativo di quello che
dovrà auspicabilmente venirsi a concretizzare in materia ispettiva è quanto
formulato dall’art. 7, comma 2:
“… forme di coordinamento tra l’Ispettorato e
i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere
dell’Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere
operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche
modalità di accertamento.”
Ciò per evitare difformità di vedute e
interpretazioni normative divergenti che a volte abbiamo dovuto purtroppo
registrare tra Ministero e Istituti, con i noti effetti negativi in termini di
certezza del diritto per le imprese cooperative.
Rispetto agli ulteriori articoli di cui si
compone il decreto - 13 nel complesso - emergono alcune norme funzionali alla
piena operatività dell’Ispettorato (a questo scopo l’art. 12 istituisce un apposito comitato a livello istituzionale) o di
coordinamento (tra cui l’art. 10, comma 2,
che sopprime in futuro la DG per l’Attività Ispettiva interna al Ministero del
Lavoro e l’art. 11, comma 1, lett. c),
d), e), atto ad adeguare a livello procedurale la materia dei ricorsi).
Nel rimandare al decreto in allegato per
ulteriori approfondimenti, appare opportuno evidenziare come risulti per noi
fondamentale che il nuovo Ispettorato sappia valorizzare lo strumento degli Osservatori della Cooperazione che,
su nostra specifica sollecitazione, hanno ricevuto proprio recentemente dal
Ministero del Lavoro un nuovo impulso per la loro attività di orientamento
dell’attività ispettiva nel settore cooperativo.