A correzione e completamento di quanto indicato dall’INPS con propria circolare alcuni giorni fa, rispetto all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà e alla tempistica da rispettare per il pagamento della relativa contribuzione (nostra circolare n. 48 del 4 settembre 2014 – prot. n. 3833), l’Istituto ha diramato un NUOVO messaggio in base al quale:
1. il contributo ordinario pregresso - 0,50% - dovuto per le mensilità gennaio-settembre 2014 può essere versato entro il 16 dicembre p.v. SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI (NON più entro il 16 novembre p.v. come aveva detto la scorsa settimana, scadenza che rimane solo per la quota del mese di ottobre);
2. vengono specificate le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo, riportando nella tabella allegata al messaggio i codici statistici contributivi, i codici di autorizzazione e i codici ATECO dei datori di lavoro che, fatto salvo il rispetto del requisito dimensionale (più di 15 dipendenti) e l’assenza di una disciplina in materia di integrazione salariale già applicabile, saranno tenuti a versare. Contestualmente vengono espressamente indicate alcune ESCLUSIONI tra cui si evidenziano il credito cooperativo e “le organizzazioni economiche e di datori di lavoro”.
Se l’ulteriore slittamento del versamento della contribuzione relativa alle mensilità pregresse viene spiegata dall’INPS con la necessità di aggiornare le sue procedure informatiche, i puntuali chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo rispondono ad alcune perplessità – da noi rilevate con la precedente circolare e segnalate sia all’Istituto sia al Ministero del lavoro – che l’utilizzo della nozione comunitaria di imprenditore (“qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”) poteva generare.
Per quanto non corretto e chiarito dal messaggio in oggetto, si rimanda alle istruzioni date dall’INPS con la circolare n. 100 del 2 settembre 2014.