Circolari

Circ. n. 50/2014

Messaggio INPS n. 6897 dell’8 settembre 2014 Chiarimenti circolare INPS n. 100 del 2 settembre 2014 - Fondo di solidarietà residuale art. 3, comma 19, legge n. 92/2012:TEMPISTICA CONTRIBUZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE

A correzione e completamento di quanto indicato dall’INPS con propria circolare alcuni giorni fa, rispetto all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà e alla tempistica da rispettare per il pagamento della relativa contribuzione (nostra circolare n. 48 del 4 settembre 2014 – prot. n. 3833), l’Istituto ha diramato un NUOVO messaggio in base al quale:

1.     il contributo ordinario pregresso - 0,50% - dovuto per le mensilità gennaio-settembre 2014 può essere versato entro il 16 dicembre p.v. SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI (NON più entro il 16 novembre p.v. come aveva detto la scorsa settimana, scadenza che rimane solo per la quota del mese di ottobre);

2.     vengono specificate le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo, riportando nella tabella allegata al messaggio i codici statistici contributivi, i codici di autorizzazione e i codici ATECO dei datori di lavoro che, fatto salvo il rispetto del requisito dimensionale (più di 15 dipendenti) e l’assenza di una disciplina in materia di integrazione salariale già applicabile, saranno tenuti a versare. Contestualmente vengono espressamente indicate alcune ESCLUSIONI tra cui si evidenziano il credito cooperativo e “le organizzazioni economiche e di datori di lavoro”.

Se l’ulteriore slittamento del versamento della contribuzione relativa alle mensilità pregresse viene spiegata dall’INPS con la necessità di aggiornare le sue procedure informatiche, i puntuali chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo rispondono ad alcune perplessità – da noi rilevate con la precedente circolare e segnalate sia all’Istituto sia al Ministero del lavoro – che l’utilizzo della nozione comunitaria di imprenditore (“qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”) poteva generare.

Per quanto non corretto e chiarito dal messaggio in oggetto, si rimanda alle istruzioni date dall’INPS con la circolare n. 100 del 2 settembre 2014.

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