Circolari

Circ. n. 5 - 2026

Dossier adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti

mercoledì 25 febbraio 2026

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, in considerazione della complessità della materia e dei quesiti recentemente pervenuti, facendo seguito al webinar del 10 febbraio u.s. (di cui si allegano le slides) ed alle precedenti comunicazioni in materia, con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo degli adempimenti, con particolare riguardo al registro cronologico di carico e scarico, al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), nonché agli obblighi relativi al Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Prima di procedere con l’analisi dei diversi adempimenti, con specifico riferimento alla scadenza del 13 febbraio 2026, prevista per l’avvio dell’obbligo di tenuta del formulario di trasporto in modalità digitale, si segnala che nei lavori di conversione del decreto - legge milleproroghe (AC 2753), è stato approvato l’emendamento predisposto e proposto da Confcooperative, con Alleanza delle Cooperative che, fino al 15 settembre 2026, consente di mantenere il formulario in formato cartaceo, in alternativa alle modalità digitali. Con altro emendamento, quindi, è stata stabilita la sospensione fino al 15 settembre 2026 dell'applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR al RENTRI. Il testo dovrà ora essere approvato dalla Camera dei deputati e successivamente trasmesso al Senato per l'approvazione definitiva entro il 1º Marzo p.v. e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI 3

MATERIALE A SUPPORTO   4

1.     ADEMPIMENTI DI TRACCIABILITÀ   4

1.1.       Registro cronologico di carico e scarico   4

Soggetti obbligati ed esonerati 4

Calcolo dei dipendenti 5

Modalità di tenuta ed obbligo di trasmissione dei dati del registro a RENTRI 6

1.2.       Comunicazione al catasto dei rifiuti - MUD   7

Soggetti obbligati ed esonerati 8

1.3.       Formulario di identificazione rifiuti (Fir)  8

Soggetti esonerati 8

Semplificazioni o documenti sostitutivi 9

Modalità di tenuta del formulario  9

Produttori non iscritti a RENTRI – Formulario cartaceo  9

Produttori iscritti a RENTRI – Formulario digitale  10

Come scegliere tra formulario cartaceo e digitale  12

2.     REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (RENTRI)  12

2.1.       Obblighi di iscrizione   12

Soggetti obbligati all'iscrizione  12

Calcolo dei dipendenti ai fini dell’iscrizione a RENTRI 13

Soggetti esonerati dall'iscrizione al RENTRI 14

Scaglioni contributivi per l'iscrizione — DM 59/2023, Allegato III 15

2.2.       Trasmissione dati a RENTRI 16

Trasmissione dati del registro di carico e scarico  16

Trasmissione dati del Formulario  17

2.3.       Geolocalizzazione   18

3.     CASISTICHE  19

3.1.       Adempimenti per gli imprenditori agricoli 19

3.2.       Attività commerciali 20

3.3.       Attività di servizio   20

3.4.       Produttori che svolgono attività sanitarie   21

4.     SANZIONI 22

SCHEDE RIASSUNTIVE DEGLI ADEMPIMENTI 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

articoli 188-bis, 189, 190 e 193

 

  • Decreto ministeriale 4 aprile 2023, n.59

Regolamento recante: Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

  • Decreto direttoriale 22 settembre 2023, n.97

Tabella ufficiale delle scadenze RENTRI per l'iscrizione dei diversi soggetti

 

  • Decreto direttoriale 6 novembre 2023, n.143
  • Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento
  • Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
  • Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori
  • Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti

 

  • Decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n.251
  • Modalità operative relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:
  • Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti
  • Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto

 

  • Decreto direttoriale 12 dicembre 2024, n. 253

Caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

  • Decreto direttoriale 12 dicembre 2024, n. 254
  • Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto
  • Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto
  • Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
  • Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati
  • Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione

 

  • Decreto direttoriale 12 dicembre 2024, n. 255

Procedura di accreditamento degli enti e delle Amministrazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

 

  • Decreto direttoriale 30 ottobre 2025, n. 319

Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria

 

  • Decreto direttoriale 5 febbraio 2026, n. 25

Modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale nel caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

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MATERIALE A SUPPORTO

Nel sito del RENTRI è possibile trovare risposta ai principali quesiti e tutto il materiale formativo di riferimento.

Si indicano di seguito i principali link:

Risposta alle FAQ

https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI

 

Video tutorial

https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI#

 

Materiale didattico e slides

https://www.rentri.gov.it/formazione/materiale-didattico

 

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  1. ADEMPIMENTI DI TRACCIABILITÀ
    1. Registro cronologico di carico e scarico

Rif. art.190 d.lgs152/06; DM. 4 aprile 2023, n.59 e decreti direttoriali di riferimento

Nel registro cronologico di carico e scarico sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Il modello di registro, applicabile dal 13 febbraio 2025, è quello di cui all’allegato I del DM n.59 del 2023.

Soggetti obbligati ed esonerati

Sono obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico:

  • Produttori di rifiuti pericolosi (indipendentemente dalla quantità prodotta e dal numero dei dipendenti)
  • Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue (quando abbiano più di 10 dipendenti)
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Consorzi e sistemi riconosciuti istituiti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese ed enti che effettuano trasporto di rifiuti a titolo professionale

 

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta di tenuta del registro:

  • Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
  • Imprese agricole < 8.000 euro reddito (che producono rifiuti pericolosi)
  • Imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, recupero, attività di potabilizzazione, depurazione e abbattimento dei fumi con meno di 10 dipendenti
  • Imprese che producono rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca (indipendentemente dal numero di dipendenti)
  • attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio

 

Calcolo dei dipendenti

Per la verifica del calcolo dei dipendenti occorre fare riferimento al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci, questi devono essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

 

Modalità di tenuta ed obbligo di trasmissione dei dati del registro a RENTRI

Soggetti esonerati dal registro cronologico di carico e scarico

I soggetti esonerati non tengono registro di carico e scarico e non trasmettono i dati.

Soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico

Per i soggetti obbligati sono previste:

  1. una modalità semplificata di tenuta, prevista solo per i soggetti indicati all’articolo 190, comma 6, del codice ambientale, vale a dire:
  • imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (parrucchieri, estetiste, tatuatori, manicure e pedicure) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Questa modalità semplificata prevede la conservazione progressiva per 3 anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193; oppure la conservazione per 3 anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta

  1. una modalità ordinaria di tenuta (per tutte le imprese diverse da quelle che possono accedere alla procedura semplificata).

Le istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico sono contenute nel Decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n.251.

Il manuale di cui all’allegato I del Decreto direttoriale n.254 del 2024 contiene le istruzioni che gli operatori devono seguire, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, tramite il RENTRI, per l'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal Decreto 4 aprile 2023, n.59.

In particolare, vengono illustrate le procedure per:

  1. la vidimazione digitale del Registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’impresa in locale
  2. la compilazione e gestione del Registro cronologico di carico e scarico in formato digitale

A partire dalla data di iscrizione al RENTRI, il registro va tenuto in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI, con obbligo di trasmissione dei dati al registro RENTRI.

A partire dalla data di iscrizione al RENTRI decorre anche l’obbligo di trasmissione dei dati del registro a RENTRI.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi indicati delegando, al momento dell'iscrizione a RENTRI o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

I soggetti delegati sono tenuti ad iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative; a trasmettere i dati del registro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. In questa ipotesi, i produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.

Le modalità per la gestione delle deleghe sono definite con le procedure operative.

 

    1. Comunicazione al catasto dei rifiuti - MUD

Rif. art.190 d.lgs152/06; LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70 e DPCM annuali di riferimento

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione. E’ una comunicazione telematica.

ll termine di presentazione è fissato annualmente al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Soggetti obbligati ed esonerati

I soggetti obbligati ed esonerati sono indicati nell’articolo 189 del codice ambientale e sono gli stessi previsti per il registro di carico e scarico. Si rinvia quindi ai relativi paragrafi.

Ai sensi dell’articolo 190, comma 6, del codice ambientale, inoltre, le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico, con riferimento agli stessi soggetti già indicati, valgono anche con riferimento all’adempimento dell’obbligo di invio della comunicazione MUD.

 

    1. Formulario di identificazione rifiuti (Fir)

Rif. art.190 d.lgs152/06; DM. 4 aprile 2023, n.59 e decreti direttoriali di riferimento

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR).

Soggetti esonerati

Non è obbligatorio compilare il formulario nei casi seguenti:

  • Trasporto di rifiuti urbani da parte dal gestore del servizio pubblico o da soggetto da questo delegato
  • Trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 7, D.lgs 152/2006)
  • Trasporto di rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità 30 kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 8, D.lgs 152/2006)
  • Trasporto di rifiuti effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio
  • Movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 11, D.lgs 152/2006)
  • La movimentazione, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare (art.193, comma 18, codice ambientale).

 

Semplificazioni o documenti sostitutivi

  • I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione
  • Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale
  • Il formulario di identificazione, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario

 

Modalità di tenuta del formulario

L'emissione del FIR è a cura del produttore/detentore del rifiuto, oppure, su richiesta del produttore, l'emissione del documento può essere a cura del Trasportatore, rimanendo tuttavia in vigore le responsabilità del Produttore su quanto in esso dichiarato.

Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare per gestire il formulario nelle due modalità (cartacea e digitale), che saranno differenziate in base al produttore/detentore.

Produttori non iscritti a RENTRI – Formulario cartaceo

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

La vidimazione del FIR CARTACEO avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

• i propri sistemi gestionali;

• i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;

• manualmente.

Il produttore emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo. Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.

La trasmissione della copia può avvenire mediante:

• consegna diretta;

• posta elettronica certificata;

• servizi resi disponibili dal RENTRI. In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI anche da area pubblica senza essere iscritto o registrato.

Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso anche il trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

 

Produttori iscritti a RENTRI – Formulario digitale

A partire dal 13 febbraio 2026 i produttori iscritti a RENTRI hanno l’obbligo di tenuta dei formulari in formato digitale e di trasmissione dei dati a RENTRI, con riferimento ai rifiuti pericolosi.

I soggetti coinvolti nel trasporto (produttore, trasportatore e destinatario) per compilare e gestire in tutta la fase del trasporto il FIR digitale possono utilizzare:

• propri sistemi gestionali;

• servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, per chi non dispone di sistemi gestionali. Sia i sistemi gestionali che i servizi di supporto operano anche in mobilità per consentire una gestione del FIR in tutte le fasi della movimentazione dei rifiuti.

Da giugno 2024, nell’area operatori dell’ambiente DEMO, sono disponibili i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la gestione del FIR digitale.

Dal 22 gennaio 2026 sono disponibili in ambiente di produzione delle funzionalità di creazione e compilazione del FIR digitale.

La possibilità di firmare digitalmente i FIR è disponibile a partire dal 13 febbraio 2026.

Da gennaio 2025 è disponibile anche l’APP RENTRI FIR DIGITALE che può essere utilizzata sia da chi usa i servizi di supporto sia da chi utilizza i sistemi gestionali.

L’APP RENTRI FIR Digitale necessita di una connessione Internet e consente di:

• emettere il FIR vidimato in formato digitale

• compilare il FIR secondo il nuovo modello

• sottoscrivere digitalmente il FIR con il certificato di firma remota RENTRI

• condividere il FIR con gli altri operatori coinvolti per l’integrazione dei dati

• prendere in carico un FIR emesso da altro soggetto

• restituire la copia completa del FIR (per il destinatario)

• trasmettere al RENTRI i dati del FIR (in caso di rifiuti pericolosi).

L’APP NON consente al produttore/detentore di scaricare la copia completa del FIR che potrà essere scaricata da area operatori o dal proprio gestionale.

 

Al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto. La stampa non deve essere firmata.

In alternativa, è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.

Nel caso di FIR digitale, il destinatario è tenuto a restituire la copia completa del FIR digitale entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.

La copia del FIR digitale può essere trasmessa tramite o interoperabilità tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, disponibili anche in mobilità per chi non dispone di un gestionale.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite: o interoperabilità tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il produttore/detentore e/o i soggetti intervenuti nella movimentazione possono, attraverso la funzione di conferma della copia digitale, rendere noto al destinatario di aver preso visione della copia.

La copia completa del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

 

Come scegliere tra formulario cartaceo e digitale

L’obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:

  • se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
  • se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.

Schema Gestione del FIR

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, numero

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

 

  1. REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (RENTRI)
    1. Obblighi di iscrizione

Soggetti obbligati all'iscrizione

Sono tenuti all'iscrizione i seguenti soggetti ai sensi dell'art. 188-bis, comma 1, del D.Lgs.152/2006 (Testo Unico Ambientale):

Categoria di soggetto

Descrizione / ambito applicativo

Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

Qualsiasi tipologia di rifiuto (pericoloso e non): recupero (R), smaltimento (D), stoccaggio (D15/R13)

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Enti e imprese di qualsiasi dimensione, a prescindere dal numero di dipendenti

Raccoglitori e trasportatori professionali di rifiuti pericolosi

Iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie pertinenti

Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi

 

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (>10 dip.)

Produttori di rifiuti industriali, artigianali o da trattamento acque/fumi (art. 189 c. 3, lett. c, d, g cod. amb.) con più di 10 dipendenti

Trasportatori e intermediari di rifiuti non pericolosi professionali

 

Gestori di impianti portuali di raccolta

Impianti di raccolta rifiuti prodotti da navi (D.Lgs.182/2003)

 

Calcolo dei dipendenti ai fini dell’iscrizione a RENTRI

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.

Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

 

Soggetti esonerati dall'iscrizione al RENTRI

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione i soggetti di cui all'art. 190, commi 5 e 6, cod.amb., nonché quelli individuati dall'art. 188-bis, comma 3-bis, cod.amb., come modificato dalla L. 199/2025.

Categoria esonerata

Condizioni e limiti dell'esonero

Riferimento normativo

Consorzi e sistemi di gestione (art. 237 c. 1 cod.amb.)

Sistemi individuali o collettivi di recupero/riciclaggio

Art. 188-bis c. 3-bis cod.amb. (novità L. 199/2025)

Enti/imprese con ≤10 dipendenti — solo rifiuti NON pericolosi

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

Art. 190 c. 5 cod.amb.

Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) — volume d'affari ≤ €8.000/anno

Per i rifiuti pericolosi derivanti da attività agricola

Art. 190 c. 5 cod.amb.

Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 c. 8)

Trasporto in conto proprio

Art. 190 c. 5 cod.amb.

Imprenditori agricoli 2135 c.c. produttori di rifiuti pericolosi

Che adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di invio MUD con modalità semplificate ai sensi dell’articolo 190, comma 6 del codice ambientale.

Esonero introdotto dalla L. 199/2025 (L. Bilancio 2026)

Art. 190 c. 6 cod.amb. (novità L. 199/2025)

Attività ATECO 96.02.01 / 96.02.02 / 96.02.03 / 96.09.02 con rifiuti pericolosi

Parrucchieri, acconciatori, estetisti, tatuatori, manicure e pedicure — incluse siringhe (EER 18.01.03*) che adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di invio MUD con modalità semplificate ai sensi dell’articolo 190, comma 6 del codice ambientale

Art. 190 c. 6 cod.amb. (novità L. 199/2025)

Produttori di rifiuti pericolosi non organizzati come ente o impresa

Liberi professionisti, studi associati non configurati come impresa

Art. 190 c. 6 cod.amb. (novità L. 199/2025)

Iscritti cat. 3-bis Albo Gestori (RAEE in regime semplificato)

Limitatamente alle attività di gestione RAEE in forma semplificata (D.M. 65/2010)

Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori,  installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 non sono tenuti a iscriversi al RENTRI e non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Qualora i soggetti sopra individuati svolgessero ulteriori attività sono tenuti all’applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI.

Art. 188-bis cod.amb. + D.M. 65/2010

 

Scaglioni contributivi per l'iscrizione — DM 59/2023, Allegato III

Gli importi del contributo annuale (per ciascuna unità locale iscritta) sono determinati in base allo scaglione di appartenenza.

Il diritto di segreteria (€ 10,00) è dovuto all'iscrizione e per ogni variazione dei dati da tutti i soggetti indipendentemente dallo scaglione. Il numero di dipendenti è calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Soggetti ricompresi

Scadenza iscrizione

Contributo 1° anno

Contributo anni succ. (entro 30 apr)

Rif. DM 59/2023

Gestori impianti, trasportatori/intermediari professionali, commercianti (qualsiasi dimensione)

+ Produttori iniziali con >50 dipendenti

15 dic 2024

→ 13 feb 2025

€ 100,00

+ € 10,00 segr.

€ 60,00

Art. 13

DM 59/2023 Allegato III

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi

con 11–50 dipendenti

15 giu 2025

→ 14 ago 2025

€ 50,00

+ € 10,00 segr.

€ 30,00

Art. 13

DM 59/2023 Allegato III

Tutti gli altri produttori iniziali obbligati

(≤10 dipendenti — solo per rifiuti pericolosi)

15 dic 2025

→ 13 feb 2026

€ 15,00

+ € 10,00 segr.

€ 10,00

Art. 13

DM 59/2023 Allegato III

 

    1. Trasmissione dati a RENTRI

La trasmissione dei dati al RENTRI può avvenire tramite interoperabilità tra i gestionali degli utenti e il RENTRI o grazie ai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

 

Trasmissione dati del registro di carico e scarico

Sono obbligati a trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti, a decorrere dalla data di iscrizione e con le diverse tempistiche stabilite dal RENTRI i seguenti soggetti che tengono i registri di carico e scarico:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione dei dati i soggetti che tengono i registri di carico e scarico con modalità alternative previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

Enti ed imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti devono trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Enti ed imprese che producono di rifiuti pericolosi e non pericolosi con dipendenti tra 11 e 50 devono trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI che deve essere effettuata tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025.

I restanti produttori di rifiuti pericolosi devono trasmettere i dati del registro di carico e scarico a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI che deve essere effettuata tra il 15 dicembre 2025 e 13 febbraio 2026.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro.

I soggetti delegati, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, trasmettono i dati per conto dei produttori che li hanno delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

L'annotazione delle movimentazioni sul registro e la trasmissione al RENTRI non avvengono nello stesso momento, in quanto trattasi di operazioni distinte.

Per le annotazioni da riportare nel registro rimangono ferme le scadenze previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati annotati sui registri di carico e scarico delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152/2006.

In questo caso la trasmissione viene effettuata dal delegato, attraverso i propri sistemi gestionali, mentre i produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse.

 

Trasmissione dati del Formulario

• Produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti a RENTRI trasmettono i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.

• La trasmissione può essere effettuata mediante: o interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI

• La trasmissione dei dati da parte di tutti i soggetti è obbligatoria in tutti i casi di accettazione o respingimento (parziale o totale) del rifiuto.

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto, dal soggetto delegato (di cui all’art. 18 D.M. 59/2023) o dal trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR).

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico:

• per i produttori/detentori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;

• per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

• per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella copia completa del FIR, compilata e sottoscritta dal destinatario.

• Se, entro i termini previsti per la trasmissione, non dispongono della copia completa: o trasmettono i dati disponibili in loro possesso o effettuano una seconda trasmissione al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR.

• In caso di annullamento del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell’avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.

 

    1. Geolocalizzazione

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi, devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei sistemi di geolocalizzazione.

Con decreto direttoriale del 12/12/2024 n. 253 sono state individuate le specifiche tecniche relative ai sistemi di geolocalizzazione sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del DM 59/2023.

I sistemi di geolocalizzazione devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

a.      il sistema di geolocalizzazione sia associato alla targa ed al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;

b.     il rilevamento del percorso avvenga attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall’autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;

c.      i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati.

I percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore.

Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione dovranno essere rese disponibili a decorrere dal 13 febbraio 2027.

Si segnala che con emendamento approvato in sede di conversione in legge del DL cd “Milleproroghe”, il termine di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al DM 59 del 2023, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026. La norma è in attesa di approvazione definitiva e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

  1. CASISTICHE

3.1.      Adempimenti per gli imprenditori agricoli

Secondo quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 188-bis del codice ambientale, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, anche pericolosi, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile:

-       con meno di 8000 euro di fatturato

oppure

-       che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 (che stabilisce che tali soggetti possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183).

I soggetti indicati, ai fini dell’emissione del formulario di identificazione, devono provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”, vidimare digitalmente il FIR cartaceo, anche nel caso di rifiuti pericolosi e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.

Non devono trasmettere i dati del FIR al RENTRI neanche nel caso di rifiuti pericolosi.

I soggetti che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come, ad esempio, nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al RENTRI. 

Le imprese agricole esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale in virtù di quanto previsto dalla Legge 199 del 30/12/2025 devono presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026.

Tale cancellazione avrà effetto immediato, essendo conseguenza di applicazione di norma primaria intervenuta e non rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 12, commi 6 e 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59.

Alle domande di cancellazione presentate oltre il termine del 30 marzo si applicheranno le disposizioni dell’art. 12 sopra citato, con decorrenza della cancellazione dall’anno successivo a quello di cancellazione ed obbligo di pagamento del contributo annuale per l’anno in corso.

Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.

 

    1. Attività commerciali

In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore del commercio le attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio (ossia vendita senza trasformazione) di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi correlati alla vendita di merci. La vendita all’ingrosso e quella al dettaglio costituiscono le fasi finali della catena di distribuzione di merci.

I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.

Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

A questo fine, devono registrarsi all’area riservata del RENTRI come “Produttori non iscritti”.

La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:

•   i propri sistemi gestionali;

•   i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

    1. Attività di servizio

In base alla classificazione ATECO rientrano nel settore dei servizi, a titolo esemplificativo, i servizi di trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, i servizi di alloggio e ristorazione, le attività finanziarie e assicurative, le attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, i servizi di supporto alle imprese e altre attività di servizi, tra cui i servizi per la persona.

Sono ricompresi in questo settore anche i servizi svolti dalla Pubblica amministrazione.

I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.

Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

A questo fine devono registrarsi all’area riservata del RENTRI come “Produttori non iscritti”.

La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:

•   i propri sistemi gestionali;

•   i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

    1. Produttori che svolgono attività sanitarie

Enti ed imprese che svolgono attività sanitarie sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:

  • dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese o enti con più di 50 dipendenti;
  • dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese o enti con più di 10 dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti.

Registri cronologici di carico e scarico

I soggetti di cui sopra che tengono il registro cronologico di carico e scarico per i rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006, sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei dati al RENTRI dal 13 febbraio 2025 per imprese o enti con più di 50 dipendenti o dalla data di iscrizione negli altri casi.

La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Formulari di identificazione rifiuti (FIR)

I soggetti che emettono il FIR:

  • a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”;
  • a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.

I soggetti di cui sopra le cui attività non producono rifiuti pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, ma a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il FIR, dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 193, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212 del codice ambientale

 

  1. SANZIONI

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, sanzioni penali, come previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, fermi restando eventuali altri reati previsti dal codice penale (es. per falso).

 

ARTICOLO

VIOLAZIONE

NATURA

SANZIONE PRINCIPALE

SANZIONI ACCESSORIE

AGGRAVANTI / ATTENUANTI

  Registro di carico e scarico (art. 258 cod. amb.)

Art. 258 c. 2

cod. amb.

Omessa o incompleta tenuta del REGISTRO C/S

Rifiuti NON PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 4.000 – 20.000

Sanzioni amministrative accessorie:

 

  • Sospensione patente 1–4 mesi
  • Sospensione Albo Gestori Amb. 2–6 mesi

AGGRAVANTE: violazioni seriali o reiterazione → sanzione aumentata fino al doppio (art. 258 c. 9)

 

ATTENUANTE: imprese < 15 dipendenti → sanzione ridotta a

€ 1.040–6.200

Art. 258 c. 2

cod. amb.

Omessa o incompleta tenuta del REGISTRO C/S

Rifiuti PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

Ammenda

€ 10.000 – 30.000

nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

 

Sanzioni amministrative accessorie:

 

  • Sospensione patente 2–8 mesi
  • Sospensione Albo Gestori Amb. 4–12 mesi

AGGRAVANTE: violazioni seriali → sanzione aumentata fino al doppio

 

ATTENUANTE: imprese < 15 dipendenti → sanzione ridotta a

€ 2.070–12.400

Art. 258 c. 5

cod. amb.

Dati INCOMPLETI o INESATTI nel Registro C/S (errori formali che consentono comunque la ricostruzione)

Rifiuti NON PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 260 – 1.550

 

ATTENUANTE applicabile solo se i dati sono recuperabili da altra documentazione (formulari, catasto).

Esclusa per dati rilevanti ai fini tracciabilità (quantità, codice EER, stato fisico)

Art. 258 c. 5

cod. amb.

Dati INCOMPLETI o INESATTI nel Registro C/S (errori formali)

Rifiuti PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 260 – 1.550

 

Stessa attenuante per errori formali

 

 

Art. 258 c. 5

cod. amb.

Mancata CONSERVAZIONE del Registro C/S (obbligo triennale)

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 260 – 1.550

 

 

Art. 258 c. 9

cod. amb.

Violazioni MULTIPLE o SERIALI dello stesso articolo (più infrazioni cumulate con un'azione o omissione)

sanzione amministrativa pecuniaria

Sanzione per violazione più grave aumentata fino al DOPPIO

o fino al TRIPLO per dati rilevanti tracciabilità

 

 

Formulario di identificazione rifiuti – FIR (art. 258 cod.amb.)

Art. 258 c. 4

cod. amb.

Trasporto rifiuti SENZA FORMULARIO o formulario INCOMPLETO / INESATTO

Rifiuti NON PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 1.600 – 10.000

 

Se dati mancanti recuperabili da altra documentazione → sanzione amministrativa  

€ 270–1.550

 

 

Art. 258 c. 4 e 4-bis

cod. amb.

 

Trasporto rifiuti SENZA FORMULARIO o formulario INCOMPLETO / INESATTO

Rifiuti PERICOLOSI

PENALE

Reclusione da 1 a 3 anni

Confisca mezzo in caso di condanna penale, salvo che appartenga a persona estranea dal reato

errore formale non rilevante per tracciabilità → solo sanzione amm. ridotta

Art. 258 c. 4

cod. amb.

FALSITÀ nei dati del FIR: indicazioni false sulla natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (anche da chi redige certificati di analisi)

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

PENALE

Reclusione da 1 a 3 anni

Confisca mezzo in caso di condanna penale, salvo che appartenga a persona estranea dal reato

 

MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale (L. 70/1994 – sanzioni ex art. 258 cod.amb. e L. 70/1994)

Art. 6

L. 70/1994

+ Art. 258, comma 1

cod. amb.

Omessa presentazione del MUD entro scadenza

 

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

 

sanzione amministrativa pecuniaria

Invio entro 60 gg: € 26 – 160

 

Invio dopo 60 gg: € 2.000 – 10.000

 

ATTENUANTE: invio tardivo entro 60 giorni dalla scadenza → sanzione fortemente ridotta (€ 26–160)

 

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni

Art. 6

L. 70/1994

Dati ERRATI o INCOMPLETI nel MUD (informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione ambientale)

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 2.000 – 10.000

 

 

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni

 

 

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

  RENTRI – Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (art. 188-bis cod.amb.; DM 59/2023 – sanzioni ex art. 258 cc. 10-13 cod.amb.)

Art. 258

c. 10-11

cod. amb.

Mancata o TARDIVA ISCRIZIONE al RENTRI

Rifiuti NON PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 500 – 2.000

ATTENUANTE: iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza → sanzione ridotta di 1/3

 

Art. 258

c. 10-11

cod. amb. (art. 188-bis)

Mancata o TARDIVA ISCRIZIONE al RENTRI

Rifiuti PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 1.000 – 3.000

ATTENUANTE: iscrizione entro 60 giorni → sanzione ridotta di 1/3

 

Art. 258

c. 10

cod. amb.

Mancata, incompleta o errata TRASMISSIONE DATI al RENTRI (dati registro e FIR rilevanti ai fini tracciabilità)

Rifiuti NON PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 500 – 2.000

 dati errati non rilevanti ai fini tracciabilità → escluse sanzioni RENTRI

 

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 258

c. 10

cod. amb.

Mancata, incompleta o errata TRASMISSIONE DATI al RENTRI

Rifiuti PERICOLOSI

sanzione amministrativa pecuniaria

€ 1.000 – 3.000

dati errati non rilevanti ai fini tracciabilità → escluse sanzioni RENTRI

 

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

 

 

 

 

SCHEDE RIASSUNTIVE DEGLI ADEMPIMENTI

LEGENDA:

• Registro C/S = Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (art. 190 cod.amb.)

• FIR = Formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto (art. 193 cod.amb.)

• Iscrizione RENTRI = Obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

• Trasm. dati RENTRI = Obbligo di trasmissione mensile dei dati di registro e FIR al RENTRI

 

1. Produttori di rifiuti pericolosi

Categoria di produttore

Registro C/S

Formulario (FIR)

Iscrizione RENTRI

Trasm. dati RENTRI

Rif. normativo

Note

Enti/imprese >50 dipendenti produttori di rifiuti pericolosi

Art.190 c.1 Art.188-bis

Registro digitale dal 13/02/25

FIR digitale dal 13/02/26

Enti/imprese 11-50 dipendenti produttori di rifiuti pericolosi

Art.190 c.1 Art.188-bis

Iscrizione entro 14/08/25

Registro cartaceo fino all'iscrizione

Dopo iscrizione, registro digitale

FIR digitale dal 13/02/26

Enti/imprese ≤10 dipendenti produttori di rifiuti pericolosi

Art.190 c.1 Art.188-bis

Iscrizione entro 13/02/26

Registro cartaceo fino all'iscrizione

Dopo iscrizione, registro digitale

FIR digitale dal 13/02/26

Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) produttori di rifiuti pericolosi

SÌ*

(con modalità semplificate)

 

NO

NO

Art.190 c.6 Art.188-bis c.3-bis

*Registro sostituibile con FIR o doc. conferimento (conserv. 3 anni)

 

FIR cartaceo

Parrucchieri/estetisti/tatuatori/manicure e pedicure

(ATECO 96.02.01/02/03, 96.09.02) con rif. pericolosi

SÌ*

(con modalità semplificate)

 

NO

NO

Art.190 c.6 Art.188-bis c.3-bis

*Registro sostituibile con FIR o doc. conferimento (conserv. 3 anni)

FIR cartaceo

Liberi professionisti produttori di rifiuti pericolosi (non ente/impresa)

SÌ*

(con modalità semplificate)

 

NO

NO

Art.190 c.6 Art.188-bis c.3-bis

*Registro sostituibile con FIR o doc. conferimento (conserv. 3 anni)

FIR cartaceo

 

 

 

 

 

 

2. Produttori di rifiuti non pericolosi

Soggetti che producono rifiuti non pericolosi. Gli obblighi variano in base alla tipologia di attività produttiva e al numero di dipendenti

Categoria di produttore

Registro C/S

Formulario (FIR)

Iscrizione RENTRI

Trasm. dati RENTRI

Rif. normativo

Note

Produttori industriali/artigianali/ trattamento acque di rif. non pericolosi (art.189 c.3 lett. c,d,g) con >50 dipendenti

Art.190 c.1 Art.188-bis

Registro digitale dal 13/02/25.

FIR digitale dal 13/02/26

Produttori industriali/artigianali/ trattamento acque di rif. non pericolosi (art.189 c.3 lett.c,d,g) con 11-50 dipendenti

Art.190 c.1 Art.188-bis

Iscrizione entro 14/08/25. Registro cartaceo fino all'iscrizione

Dopo iscrizione, registro digitale

FIR digitale dal 13/02/26

Produttori industriali/artigianali/trattamento acque di rif. non pericolosi (art.189 c.3 lett.c,d,g) con ≤10 dipendenti

NO

NO

NO

Art.190 c.5

Esonerati da registro e RENTRI.

Solo FIR cartaceo (vidim. digitale)

Produttori di rifiuti derivanti da attività agricole e agroindustriali di cui all’articolo 2135 c.c., silvicultura e pesca

NO

NO

NO

Art.190 c.5

Esonerati da registro e RENTRI.

Solo FIR cartaceo (vidim. digitale)

Imprese che trasportano in c/proprio i propri rif. non pericolosi (art.212 c.8)

NO

NO

NO

Art.190 c.5

Esonerati da registro e RENTRI.

Solo FIR cartaceo (vidim. digitale)

Produttori rif. non pericolosi diversi da lett. c,d,g art.184 c.3 (es. commerciali,  di servizio, attività sanitarie, uffici)

NO

NO

NO

Art.190 c.1

Esonerati da registro e RENTRI.

Solo FIR cartaceo (vidim. digitale)

 

3. Gestori, trasportatori, commercianti e intermediari

Operatori professionali che effettuano attività di gestione, trasporto, intermediazione o commercio di rifiuti

Categoria operatore

Registro C/S

Formulario (FIR)

Iscrizione RENTRI

Trasm. dati RENTRI

Rif. normativo

Note

Impianti di trattamento (recupero/smaltimento) di qualsiasi rifiuto

Art.190 c.1 Art.188-bis

Iscrizione entro 13/02/25. Registro digitale da subito.

 

FIR digitale dal 13/02/26

Trasportatori professionali di rifiuti pericolosi

Art.190 c.1 Art.188-bis

Iscrizione entro 13/02/25. Registro e FIR digitali da subito

Trasportatori professionali di rifiuti non pericolosi

Art.190 c.1 Art.188-bis

Iscrizione entro 13/02/25. Registro digitale da subito.

 

FIR digitale dal 13/02/26

Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi

Art.190 c.1 Art.188-bis

Iscrizione entro 13/02/25. Registro digitale da subito.

 

FIR digitale dal 13/02/26

Commercianti e intermediari di rifiuti non pericolosi

Art.190 c.1 Art.188-bis

Iscrizione entro 13/02/25. Registro digitale da subito.

 

FIR digitale dal 13/02/26

Consorzi/sistemi gestione (art.237 c.1 cod.amb.)

NO

NO

NO

Art.188-bis c.3-bis

Esonerati da RENTRI (L.199/2025).

 

Solo FIR cartaceo

Gestori impianti portuali di raccolta (D.Lgs.182/2003)

Art.188-bis c.4

Iscrizione entro 13/02/25. Registro digitale da subito.

 

FIR digitale dal 13/02/26

NOTE IMPORTANTI:

1. Dal 13 febbraio 2025 sono entrati in vigore i nuovi modelli di Registro di carico/scarico e FIR (DM 59/2023). I vecchi modelli non sono più utilizzabili.

2. La vidimazione dei FIR dal 13/02/2025 è esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI (anche per i non iscritti, tramite area 'Produttori non iscritti').

3. Il FIR digitale (xFIR) è obbligatorio dal 13 febbraio 2026 per tutti gli iscritti RENTRI. I non iscritti continuano con il FIR cartaceo vidimato digitalmente.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi al Servizio ambiente ed energia ed alle strutture territoriali.