Circolari

Circ. n. 49/2022

Superbonus – Circolari Agenzia delle entrate 23/E del 23 giugno 2022 e 28 E del 25 luglio 2022

lunedì 5 settembre 2022

 

 

Con le circolari 23/E del 23 giugno 2022 e 28/E del 25 luglio 2022 (in allegato 1 e 2), l’Agenzia delle entrate ha fornito un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus e bonus edilizi ed una illustrazione della disciplina applicabile in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione e, infine, dei principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ed i relativi adempimenti previsti.

Più nel dettaglio:

  1. LA CIRCOLARE 23/E DEL 23 GIUGNO 2022 fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti con un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

La circolare si compone di 6 capitoli ed alcuni allegati e contiene chiarimenti su:

  • soggetti che possono fruire del superbonus
  • edifici interessati
  • tipologie di interventi
  • spese ammesse alla detrazione
  • opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni

 



 

 

 

 

 

 

 

  • adempimenti procedurali

Nella circolare non sono oggetto di trattazione le novità n materia di opzione per lo sconto/cessione introdotte, da ultimo, dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “decreto Aiuti”), convertito con legge 91 del 15 luglio 2022, oggetto di primi chiarimenti con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

Con riferimento specifico ad alcune delle questioni trattate (ad esempio applicazione detrazione alle cooperative sociali), come già anticipato con la circolare congiunta trasmessa il 26 luglio u.s. SL SA prot. n. 2978 - Applicazione del “superbonus 110%” alle cooperative sociali (nota congiunta dei servizi legislativi e ambientali dell’Alleanza), la Circolare 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate si limita a riassumere i termini generali delle questioni rinviando, per le risposte specifiche ed i casi particolari, al sito dell’Agenzia ove sono raccolte le varie risoluzioni e risposte ad interpello e consulenza giuridica rese disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus). L’espresso richiamo all’area tematica dedicata porta a ritenere che gli orientamenti contenuti nelle specifiche risposte già rese, se non direttamente smentiti o confutati, debbano ritenersi confermati (inclusi i pareri espressi sulle cooperative sociali resi con le Risposte ad interpelli nn. 47/2022 e 517/2021, per il cui dettaglio si rinvia al paragrafo dedicato). Ad ogni buon conto, per maggiore certezza, gli uffici dell’Alleanza stanno sollecitando, attraverso ulteriori specifiche richieste di interpello, nuovi interventi di chiarimento da parte dell’Agenzia.

 

 

  1. LA CIRCOLARE 28/E DEL 25 LUGLIO rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 (in allegato 3 - raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2021), e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale, fornendo una guida per le attività di controllo. La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 giugno 2021, n. 7/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E e del 4 aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

L’esposizione per paragrafi segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 al fine di individuare più agevolmente i chiarimenti. La circolare riporta, quindi, approfondimenti su:

 

 



 

 

 

 

 

 

  • Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus , Bonus verde e Bonus facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e 9
  • Interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti. Bonus facciate (Righi da E41 a E43 cod. 15)
  • Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56

- Sez. III C)

  • Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili - (Rigo E57 - Sez. III C)
  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico - Eco bonus (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV)
  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 1)
  • Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 2 e 12)104
  • Installazione di pannelli solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 3)
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 5)
  • Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 6)
  • Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto - Building Automation (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 7 e 16)
  • Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 8 e 9)
  • Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 10 e 11)
  • Superbonus (Righi E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E, sez. IV)

 

 

Ciò premesso, pare utile riportare un focus su alcuni profili generali trattati nella circolare 23/E del 23 giugno e su alcune questioni di specifico interesse del settore cooperativo.

 

 

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 23/E DEL 23 GIUGNO 2022

  1. TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS

Superbonus: Tabella sinottica orizzonte temporale

 

Beneficiario

Rif. normativo

Aliquota

SAL 30%

SAL 60%

Scadenza finale

Condomìni

art. 119, comma 9,

110%

 

 

31/12/2023

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario

Rif. normativo

Aliquota

SAL 30%

SAL 60%

Scadenza finale

Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate Onlus, ApS, AdV

lettere a) e d- bis) del D.L. n. 34/2020

70%

 

 

31/12/2024

 

65%

 

 

 

31/12/2025

 

Persone fisiche

art. 119, comma 9, lettera b), del D.L. n. 34/2020

 

110%

 

30/09/2022

 

 

31/12/2022

 

IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa

art. 119, comma 9, lettere c) e d), del

D.L. n. 34/2020

 

 

110%

 

 

 

30/06/2023

 

 

31/12/2023

Associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori destinati a immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

 

art. 119, comma 9, lettera e), del D.L. n. 34/2020

 

 

 

110%

 

 

 

 

 

30/06/2022

 

 

  1. FOCUS: SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS
    1. Proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa,

arti e professioni”) a vario titolo

In via generale, il Superbonus spetta per le spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» che possiedono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

 

 



 

 

 

 

 

 

La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

-da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni;

-dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; - dai beni

patrimoniali appartenenti all’impresa.

Le unità immobiliari, quindi, non devono essere riconducibili ai cosiddetti “beni relativi

all’impresa” o a quelli “strumentali” per l’esercizio di arti o professioni.

La circolare chiarisce che in applicazione dei principi suesposti, il Superbonus spetta anche, ad esempio:

  • al parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla casa

canonica di proprietà della Parrocchia, nella quale risiede e che detiene l’immobile;

  • i contribuenti intenzionati ad effettuare interventi su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ad esempio sulle proprie abitazioni, come ad esempio i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche), nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, relativamente alle spese sostenute, a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola;
  • spese sostenute dai soci di società semplici di gestione immobiliare che non possono svolgere attività commerciale in base al disposto dell'articolo 2249 del codice civile. Il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa. Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato
  • al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di un soggetto escluso dalla detrazione quale, ad esempio, una società

Il Superbonus non spetta, invece, ad esempio:

- al socio di una società a responsabilità limitata, con riferimento ad interventi realizzati su un immobile di proprietà della società detenuto dal socio stesso - anche sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione o di comodato) - trattandosi di un bene patrimoniale della società;

 

 

 

 

 

  • al socio di una società commerciale che esercita l’attività di gestione immobiliare, con riferimento ad interventi realizzati su un immobile detenuto dal socio stesso (anche sulla base di un titolo idoneo), rientrando tale immobile tra i beni patrimoniali della società o, comunque, costituendone nel contempo l’oggetto dell’attività imprenditoriale;
  • al proprietario persona fisica di un immobile “residenziale” affittato ad una società

che lo utilizza per la propria attività.

 

 

    1. Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali

Rientrano tra i soggetti ammessi al Superbonus gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” che hanno diritto alla agevolazione per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni.

L’applicazione del Superbonus è subordinata all’esistenza di due requisiti:

      • soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
      • oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Il Superbonus spetta, inoltre, anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dalle predette società “in house providing” “internamente” o “in amministrazione diretta” (ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. n. 50 del 2016), a condizione che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte con personale interno o in “amministrazione diretta” (cioè senza ricorso al mercato) siano debitamente documentati e rilevati almeno nella contabilità interna.

In ordine alla verifica dei profili oggettivi, il Superbonus si applica con riferimento agli interventi realizzati su immobili:

      • adibiti ad edilizia residenziale pubblica essendo esclusi, invece, quelli adibiti a finalità

 

diverse;

 

 

- di proprietà degli IACP comunque denominati o degli enti che svolgono le medesime

 

funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, ovvero gestiti per conto dei Comuni.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Ai sensi del comma 9, lettera d), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

L'applicazione delle citate disposizioni normative presuppone l'esistenza di due requisiti:

      • Soggettivo, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio;
      • Oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle cooperative assegnati in godimento ai propri soci.

In alternativa alla fruizione del Superbonus da parte della cooperativa, i soci possono fruire della detrazione, in qualità di detentori degli immobili oggetto degli interventi, qualora sostengano le spese riferite a interventi ammessi previo consenso scritto della cooperativa, dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.

Il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. La limitazione non opera nel caso in cui le spese siano sostenute dalla cooperativa.

Nel caso in cui la cooperativa sia proprietaria di un intero edificio ma solo una parte delle unità abitative di tale edificio sia assegnata in godimento ai propri soci mentre altre unità sono a disposizione di terzi non soci (ad esempio date in locazione), la stessa potrà fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle predette unità immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia superiore al 50%. Resta esclusa la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità a disposizione di terzi non soci.

Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e quelle cosiddette “miste” (in quanto, al momento dell’atto notarile di trasferimento del bene a titolo di proprietà al socio, si sono riservate la proprietà delle parti comuni e la proprietà dei locali commerciali) potranno altresì fruire del Superbonus, in qualità di condòmino, con riferimento ad interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio qualora siano proprietarie di una parte delle unità immobiliari che fanno parte di tale edificio, a condizione che tali unità immobiliari siano concesse in godimento ai soci. In tal caso, potranno fruire della detrazione in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile. Potranno altresì fruire del Superbonus con riferimento agli interventi “trainati” realizzati sulle singole unità

 

 



 

 

 

 

 

 

immobiliari, qualora sostengano le relative spese.

Da ultimo, nelle ipotesi di cooperative che si sono avvalse della possibilità di gestire gli alloggi e le parti comuni attraverso un condominio di gestione (artt. 201 e seguenti della legge

n. 1165 del 1938), a condizione che il condominio costituito abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile si ritiene che si sia in presenza di soggetti inclusi nell'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus.

 

 

    1. ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale

Il comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Rientrano tra i soggetti sopra elencati anche le cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381, richiamate al comma 8 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 - c.d. ONLUS di diritto).

Non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi. Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Per le ONLUS, le OdV e le APS, pertanto, il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e, dunque, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.

La Circolare riporta alcuni chiarimenti circa l’applicazione del superbonus in presenza di

specifiche agevolazioni fiscali.

In particolare, riporta il contenuto dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che prevede che «non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento». Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

L'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 dispone, inoltre, che «I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni

 

 



 

 

 

 

 

 

effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma [le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento], non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà». In sostanza, una cooperativa sociale di produzione e lavoro, che in base all'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.

La circolare quindi precisa che in applicazione dei criteri forniti con le citate circolari n.

24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, qualora la cooperativa:

  • corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
  • usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti a tal fine previsti, con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.

Come anticipato in premessa, considerato l’espresso richiamo effettuato dalla circolare ai pareri resi e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, sembra possano ritenersi valide le conclusioni dell’interpello n. 517/2021 che aveva chiarito la possibilità di fruire della detrazione in presenza di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, sebbene la circolare in esame non riporti espressamente il relativo passaggio.

Con riferimento al tetto massimo di spesa agevolabile la circolare precisa che per tali soggetti si applicano le regole generali, che tengono conto della “natura” degli immobili e del “tipo di intervento” da realizzare.

Oltre a ciò, si segnala il criterio “moltiplicatore” introdotto dall’articolo 33 del decreto- legge n. 77 del 2021, ha aggiunto nell’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 10- bis.

La norma, nello specifico, tiene conto della circostanza che tali enti (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio- sanitari-assistenziali) esercitano la propria attività in

 

 



 

 

 

 

 

 

edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate. Tali soggetti, pertanto, risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare. Il citato comma 10-bis stabilisce, pertanto, che «Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell' articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) [organizzazioni non lucrative di utilità sociale organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione] con i seguenti requisiti:

  1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito».

La norma stabilisce, inoltre, che, ai fini dell’applicazione del comma 10-bis, costituisce titolo idoneo un contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione.

L’applicazione della disposizione sopra riportata (riferita non alla detrazione in generale, ma solo al criterio moltiplicatore del limite massimo incentivabile) è, pertanto, subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi sociosanitari, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119.

Con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» prevista dalla lettera a) del citato comma 10-bis, analogamente a quanto previsto per la detenzione degli immobili, la circolare precisa che detta condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in

 

 



 

 

 

 

 

 

questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo

di fruizione dell’agevolazione.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, inoltre, occorre far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi in applicazione del principio confermato, da ultimo, con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. risposta 4.4.6). Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una ONLUS - che svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali - proprietaria di un immobile accatastato nella categoria D/8 intenda effettuare interventi ammessi al Superbonus, cambiandone la destinazione d’uso in Casa di Cura (categoria B/2 o D/4), potrà avvalersi dei limiti indicati nel comma 10-bis a condizione che effettui il cambio di destinazione prima dell’inizio dei lavori.

Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al riguardo, si ritiene che possa costituire titolo idoneo a consentire ad una OdV di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l’OdV detiene l’immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all’aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dall’ente proprietario consente di verificare se la predetta OdV abbia la disponibilità giuridica dell’immobile prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

Da ultimo, si osserva che soggetti indicati (ONLUS, OdV e APS), possono avvalersi del Superbonus anche qualora abbiano acquisito la qualifica di «enti del terzo settore» ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

 

 

    1. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Il comma 9, lettera e), dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta anche «agli interventi effettuati» dalle «associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Anche per tali soggetti la detrazione spetta per interventi realizzati sui predetti immobili o parte di immobili posseduti - in qualità di proprietari o titolari di un diritto reale di godimento

- o detenuti sulla base di un titolo idoneo - contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato - al momento di  avvio dei lavori o al momento del

 

 



 

 

 

 

 

 

sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Può considerarsi titolo idoneo, ai fini della detrazione, anche una convenzione stipulata dalle predette associazioni e società sportive dilettantistiche con un ente pubblico concedente quale, ad esempio, un Comune, proprietario dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili; ciò a condizione che sia possibile verificare che l'associazione o la società sportiva abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo prima dell’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione (ad esempio, mediante il sistema di protocollazione adottato dal Comune), nonché il consenso del concedente all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario.

Non si ritiene rilevante, ai fini dell’applicazione del Superbonus, che gli impianti sportivi oggetto degli interventi non siano utilizzati in maniera esclusiva dalla associazione o società sportiva dilettantistica in quanto utilizzati anche dal Comune proprietario, ad esempio, per l'attività scolastica.

Qualora l’intervento sia effettuato su un immobile che solo parzialmente è adibito a spogliatoi, il Superbonus si applica - nel rispetto di ogni altra condizione richiesta - solo relativamente alle spese riferibili all’intervento realizzato sulla parte dell’edificio adibita a spogliatoi.

 

 

    1. «Comunità Energetiche Rinnovabili»

L’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha anticipato il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Red II), introducendo la disciplina transitoria sulle “comunità energetiche rinnovabili”.

In attuazione del comma 9 dell'articolo 42-bis, con la delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sono disciplinate le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la citata “tariffa incentivante” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

Ai fini fiscali, specifiche disposizioni in materia di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” sono contenute nell’articolo 119 del decreto Rilancio. In particolare:

  • il comma 16-bis dispone che «L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30

 

 









 

 

 

 

 

 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale». La norma prevede inoltre che, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni” in esame, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;

  • il comma 16-ter stabilisce inoltre che, per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW per l’installazione dei predetti impianti, si applica il Superbonus a condizione che l'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021, sono stati forniti chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal GSE a condomìni, composti solo da persone fisiche (non esercenti attività d’impresa, arti e professioni), che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42- bis. In particolare, la risoluzione chiarisce, tra l’altro, che il corrispettivo per la vendita dell’energia erogato dal GSE, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Al riguardo, va rilevato che il predetto corrispettivo viene erogato con riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente e sia all’energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo.

Pertanto, per quanto concerne i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, quanto affermato nella citata risoluzione relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.